Regolamento (UE) 2021/760
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/760 della Commissione del 7 maggio 2021 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 per quanto riguarda il sistema di gestione di alcuni contingenti tariffari con titoli e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna e coordina la disciplina UE di gestione di diversi contingenti tariffari agricoli gestiti con titoli, apportando modifiche tecniche a termini, moduli, prove di origine e modalità di presentazione delle domande. Integra nel regime generale i tre contingenti di riso originario del Vietnam, con relativo certificato di autenticità, e sopprime il precedente regolamento specifico. Interviene inoltre su alcuni contingenti gestiti secondo il principio del primo arrivato, primo servito, chiarendo i controlli documentali e sopprimendo o riaggregando taluni sottocontingenti. Le modifiche incidono anche su contingenti per carni bovine e burro, con aggiornamenti di descrizioni, codici e diciture da riportare nei titoli.
Modifica le regole UE di gestione di alcuni contingenti tariffari agricoli con titoli, soprattutto per riso, carni bovine, lattiero-caseari e altri prodotti, e abroga il regime specifico per tre contingenti di riso del Vietnam.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori economici, agli importatori/esportatori e alle autorità competenti degli Stati membri coinvolti nella gestione di contingenti tariffari agricoli con titoli, nonché alle autorità doganali nell’ambito dell’immissione in libera pratica e del controllo dell’origine. Riguarda in particolare contingenti tariffari disciplinati dai regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e 2020/1988, con effetti su specifici contingenti di riso, carni bovine, burro, prodotti lattiero-caseari e altri prodotti agricoli. Talune modifiche si applicano dal primo periodo di presentazione delle domande successivo all’entrata in vigore; altre dall’inizio dei periodi contingentali in corso o dal 1° gennaio 2022. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/760 della Commissione
Il regolamento interviene in modo puntuale sulla disciplina di gestione di diversi contingenti tariffari agricoli con titoli, modificando i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988. La finalità è di chiarire e armonizzare le procedure, correggere riferimenti, aggiornare le descrizioni dei prodotti e integrare nel regime generale alcuni contingenti, in particolare quelli relativi al riso originario del Vietnam.
Contesto e ratio dell’intervento
Dai considerando emerge l’esigenza di:
- precisare i termini per le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione, incluse quelle sul sistema elettronico LORI, sui certificati di autenticità e sui certificati IMA 1;
- allineare la disciplina dei certificati IMA 1 alla validità generale dei titoli di importazione;
- consentire la presentazione elettronica di talune dichiarazioni a supporto dei titoli di esportazione;
- correggere e semplificare la gestione di vari contingenti, anche eliminando formule potenzialmente ambigue sulla prova dell’origine.
Un ulteriore obiettivo è l’integrazione dei tre contingenti di riso vietnamita nel regolamento 2020/761, con abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/991.
Ambito applicativo
Le modifiche riguardano operatori economici, importatori, esportatori, autorità emittenti degli Stati membri e autorità doganali. Il regolamento incide su contingenti tariffari di importazione ed esportazione disciplinati dal sistema dei titoli, su contingenti gestiti dai paesi terzi e su contingenti gestiti secondo il principio "primo arrivato, primo servito". Sono interessati, tra gli altri, prodotti a base di riso, carni bovine, burro, zuccheri, prodotti lattiero-caseari e alcune categorie di carni e altri prodotti agricoli.
Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2020/761
Termini di comunicazione e compilazione delle domande
Gli articoli 16 e 17 vengono modificati sostituendo espressioni come "prima del" con "al più tardi il", così da rendere più chiari i termini per la comunicazione dei dati e dei quantitativi oggetto di titoli. L’articolo 61 è corretto anche per quanto riguarda il numero EORI, che va indicato solo se l’operatore ne dispone.
L’articolo 22 è riscritto: la domanda di titolo di importazione e il titolo devono contenere, nella sezione 24, una delle diciture elencate nell’allegato XIV.
Riso del Vietnam: nuovi contingenti e nuovo certificato di autenticità
L’articolo 27 è integrato con i contingenti 09.4729, 09.4730 e 09.4731; gli Stati membri devono notificare i quantitativi in peso e la Commissione li converte nell’equivalente peso specificato nell’allegato III. L’articolo 29 è adattato affinché le domande per tali contingenti si riferiscano a un unico numero d’ordine e a un unico codice NC.
È inserito il nuovo articolo 29 bis, che disciplina il certificato di autenticità per il riso "Fragrant" del contingente 09.4731:
- il certificato è rilasciato da un organismo competente del Vietnam indicato nell’allegato III;
- deve usare il modulo dell’allegato XIV.2 RISO, parte D, in lingua inglese;
- reca un numero di serie individuale;
- ha validità di 120 giorni dal rilascio;
- è valido solo se compilato integralmente e firmato, con luogo, data, timbro e firme delle persone autorizzate;
- deve essere presentato alle autorità doganali per verificare il rispetto delle condizioni di accesso al contingente;
- l’organismo competente vietnamita deve fornire alla Commissione gli elementi utili a verificare i certificati, incluso il facsimile dei timbri.
Certificati IMA 1 e titoli di importazione
L’articolo 53, paragrafo 6, è sostituito: una copia debitamente autenticata del certificato IMA 1 deve essere presentata insieme al titolo di importazione e ai prodotti alle autorità doganali al momento della dichiarazione di immissione in libera pratica nell’Unione.
Domande elettroniche e dichiarazioni degli importatori USA
L’articolo 59, paragrafo 8, consente che, se la domanda di titolo di esportazione è elettronica, anche la dichiarazione dell’importatore designato degli Stati Uniti possa essere trasmessa in copia elettronica.
Gestione di domande multiple e termini di rilascio
Gli articoli 71 e 72 stabiliscono che, in deroga all’articolo 6, gli operatori possono presentare più di una domanda di titolo al mese e in qualsiasi giorno. L’autorità emittente deve verificare la corrispondenza tra i dati del certificato di autenticità o del certificato IMA 1 e quelli comunicati dalla Commissione; se tutto coincide e salvo istruzioni contrarie della Commissione, i titoli sono rilasciati senza indugio e comunque entro sei giorni di calendario.
Aggiornamento degli allegati
Gli allegati I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIV.2 RISO sono modificati. Tra gli interventi più rilevanti figurano:
- l’inserimento dei contingenti di riso 09.4729, 09.4730 e 09.4731;
- l’aggiornamento delle diciture in sezione 24 per vari contingenti, spesso con divieti relativi all’origine dal Regno Unito o da altri paesi;
- la precisazione che per alcuni contingenti non è richiesta prova dell’origine all’atto della domanda, ma solo all’immissione in libera pratica;
- la modifica del contingente 09.4450 relativo a carni bovine disossate di alta qualità dall’Argentina, con nuova descrizione e riferimento al certificato di autenticità del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca;
- la correzione della descrizione del contingente 09.4002 sulle carni bovine di alta qualità, chiarendo che le carcasse devono avere età inferiore a 30 mesi e specificando il regime alimentare richiesto;
- la modifica delle descrizioni di alcuni contingenti per carni suine disossate, con esclusione dei filetti mignon dai contingenti 09.4038 e 09.4170.
Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988
Esclusioni e semplificazioni documentali
L’articolo 2, paragrafo 2, è aggiornato con l’elenco dei contingenti e sottocontingenti ai quali non si applicano alcune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. L’articolo 4 è riscritto per chiarire che, quando sono richiesti documenti ulteriori, essi devono rispettare i requisiti del capo II e dell’allegato II del regolamento 2020/1988; inoltre, l’autorità doganale può richiedere la prova dell’origine ai sensi dell’articolo 61 del regolamento (UE) n. 952/2013 o delle norme dell’accordo commerciale pertinente.
Riorganizzazione dei contingenti per riso, carni bovine e burro
L’articolo 13 viene riformulato per i contingenti 09.0141, 09.0165, 09.0166, 09.0167, 09.0168 e 09.0169, tutti soggetti alla presentazione del certificato di origine.
Gli articoli 17, 18 e 19 sono riscritti per i contingenti 09.0161, 09.0162, 09.0163 e 09.0164, attribuendo i codici NC pertinenti ai contingenti per carni bovine congelate destinate alla fabbricazione dei prodotti A e B, con esclusione del Regno Unito come origine ammessa.
L’articolo 29 è sostituito per i contingenti 09.0159 e 09.0160, relativi rispettivamente a burro e altre materie grasse del latte, con periodo contingentale dal 1° luglio al 30 giugno e quantità complessiva di 11 360 000 kg in equivalente burro, suddivisa in due sottoperiodi da 5 680 000 kg ciascuno.
Allegati del regolamento 2020/1988
Le tabelle dei contingenti 09.0144, 09.0145 e 09.0153 sono soppresse. La tabella 09.0141 viene sostituita e raggruppa anche i contingenti 09.0165-09.0169 per il riso proveniente dal Bangladesh, con quantitativo pari a 4 000 000 kg equivalenti di riso semigreggio e riduzioni tariffarie specifiche. Sono inoltre aggiornate le tabelle dei contingenti per carni bovine e burro, comprese le cauzioni e i dazi applicabili.
Abrogazione del regolamento 2020/991
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/991, relativo ai contingenti di riso originario del Vietnam, è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2022, in quanto la disciplina viene assorbita nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.
Entrata in vigore e decorrenza delle applicazioni
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
- L’articolo 1 si applica dal primo periodo di presentazione delle domande successivo all’entrata in vigore.
- Alcune modifiche dell’allegato I si applicano dall’inizio dei periodi contingentali in corso.
- Talune modifiche specifiche si applicano dal 1° gennaio 2022.
- L’articolo 2 si applica dall’inizio dei periodi contingentali in corso.
Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifiche al regime dei contingenti tariffari con titoli del regolamento (UE) 2020/761
Vengono adeguati termini e modalità di comunicazione da parte degli Stati membri (articoli 16, 17 e 61), chiarendo che le informazioni devono essere trasmesse entro termini espressamente fissati. È riscritto l’articolo 22 sul contenuto della domanda e del titolo, imponendo che la sezione 24 contenga una delle diciture dell’allegato XIV. Sono modificate le regole di compilazione delle domande per il paese di origine, la gestione di alcuni contingenti e le dichiarazioni/documenti richiesti.
Riso originario del Vietnam: integrazione nel regime generale e certificato di autenticità
Sono inseriti i contingenti tariffari 09.4729, 09.4730 e 09.4731 nel regolamento 2020/761, con periodi contingentali annuali dal 1° gennaio al 31 dicembre e sottoperiodi trimestrali. Il nuovo articolo 29 bis introduce il certificato di autenticità per il riso "Fragrant" destinato al contingente 09.4731, con validità di 120 giorni, modulo in inglese, numero di serie individuale e presentazione alle autorità doganali. Il certificato è rilasciato da un organismo competente vietnamita e deve consentire la verifica dei requisiti per beneficiare del contingente.
Certificati IMA 1 e validità dei titoli
L’articolo 53, paragrafo 6, è sostituito per chiarire che una copia debitamente autenticata del certificato IMA 1 va presentata, insieme al titolo e alla merce, alle autorità doganali al momento della dichiarazione di immissione in libera pratica. Viene soppressa la frase finale dell’articolo 53, paragrafo 6, per allineare la validità dei certificati IMA 1 alle norme generali sui titoli di importazione.
Domande elettroniche e dichiarazioni per contingenti di esportazione verso gli Stati Uniti
L’articolo 59, paragrafo 8, consente che la dichiarazione di idoneità dell’importatore designato statunitense sia presentata in copia elettronica quando la domanda di titolo di esportazione è presentata per via elettronica. L’articolo 61, paragrafo 2, lettera a), precisa che il numero EORI degli operatori va indicato solo se disponibile.
Contingenti gestiti dai paesi terzi e deroghe procedurali
Gli articoli 71 e 72 chiariscono che, in deroga all’articolo 6, gli operatori possono presentare più di una domanda di titolo al mese e in qualsiasi giorno, tenendo conto dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239. L’articolo 72, paragrafo 4, impone all’autorità emittente di verificare la corrispondenza tra certificato di autenticità/IMA 1 e dati trasmessi dalla Commissione e di rilasciare i titoli senza indugio, comunque entro sei giorni di calendario.
Modifiche agli allegati del regolamento 2020/761
Sono aggiornati numerosi allegati per introdurre o correggere descrizioni di prodotto, codici NC, diciture obbligatorie, requisiti di origine e riferimenti documentali. Tra le modifiche rilevanti: aggiornamento del contingente 09.4450 sulle carni bovine argentine; chiarimento sul limite di età degli animali nel contingente 09.4002; esclusione dei filetti mignon dai contingenti 09.4038 e 09.4170; correzioni relative all’indicazione del Regno Unito; aggiornamenti per zuccheri, carni bovine, prodotti lattieri e altre voci.
Modifiche al regolamento (UE) 2020/1988 sui contingenti "primo arrivato, primo servito"
Vengono soppresse alcune tabelle e riorganizzati i contingenti per riso, carni bovine e burro. L’articolo 4 chiarisce i documenti supplementari e la prova dell’origine, rinviando all’articolo 61 del codice doganale dell’Unione o alle disposizioni dell’accordo commerciale pertinente. Sono riscritti gli articoli 13, 17, 18, 19 e 29 per adattare le definizioni e la gestione dei contingenti 09.0141, 09.0161-09.0164 e 09.0159-09.0160, con aggiornamento di codici NC, quantità, dazi e cauzioni.
Abrogazione del regolamento sul riso vietnamita
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/991 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2022, perché i tre contingenti di riso originario del Vietnam vengono incorporati nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1 si applica dal primo periodo di presentazione delle domande successivo all’entrata in vigore, con alcune eccezioni che si applicano dall’inizio dei periodi contingentali in corso o dal 1° gennaio 2022. L’articolo 2 si applica dall’inizio dei periodi contingentali in corso.
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