Regolamento (UE) 2021/758
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/758 della Commissione del 7 maggio 2021 relativo allo status di determinati prodotti come additivi per mangimi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e al ritiro dal mercato di determinati additivi per mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene per risolvere incertezze sullo status di diversi prodotti nel settore dei mangimi, distinguendo quelli che devono essere considerati additivi per mangimi da quelli che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. Dispone inoltre il ritiro dal mercato di alcuni additivi non notificati o non oggetto di richiesta di autorizzazione, con relativi periodi transitori per lo smaltimento delle scorte e l’adeguamento degli operatori. Infine, modifica e abroga atti precedenti che risultano superati o incoerenti con la nuova classificazione.
Chiarisce lo status di determinati prodotti come additivi per mangimi ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003 e dispone il ritiro dal mercato di alcuni additivi per mangimi, con misure transitorie e modifiche correlate.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore mangimistico, alle autorità nazionali competenti e, in generale, ai prodotti elencati negli allegati I, II e III del regolamento. Riguarda l’immissione sul mercato e l’utilizzazione nell’Unione di additivi per mangimi, premiscele, materie prime per mangimi e mangimi composti contenenti tali prodotti, nonché la classificazione giuridica di talune sostanze, microrganismi e preparati. Sono previste esclusioni o limitazioni specifiche per specie animali e categorie di animali indicate in allegato e per i prodotti che, pur presenti in altri registri o cataloghi, sono qualificati dal regolamento come non additivi o come additivi per mangimi. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/758: status di determinati prodotti come additivi per mangimi e ritiro dal mercato
Il regolamento interviene nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per mangimi, con l’obiettivo di risolvere incertezze classificatorie e di ordinare il mercato degli additivi storicamente autorizzati o rimasti privi di adeguamenti procedurali. La Commissione richiama, nei considerando, la necessità di ritirare dal mercato i prodotti per i quali non sono state presentate le notifiche o le richieste previste dall’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003, nonché di chiarire lo status di alcuni prodotti sulla base dei criteri indicati nella raccomandazione 2011/25/UE.
Finalità e contesto normativo
Il regolamento parte dalla disciplina generale del regolamento (CE) n. 1831/2003, che regola l’autorizzazione degli additivi per alimentazione animale e disciplina anche la rivalutazione degli additivi già autorizzati a norma delle vecchie direttive 70/524/CEE e 82/471/CEE. La Commissione evidenzia che l’articolo 10, paragrafo 5, impone il ritiro dal mercato degli additivi per i quali non siano state presentate nei termini le notifiche o le domande richieste, o per i quali la domanda sia stata ritirata.
Ritiro dal mercato degli additivi elencati nell’allegato I
L’articolo 1 dispone il ritiro dal mercato degli additivi per mangimi elencati nell’allegato I, nei limiti delle specie o categorie animali indicate. L’allegato I è articolato in tre capi principali:
- capo I.A, per additivi già autorizzati per periodo illimitato;
- capo I.B, per additivi autorizzati per periodo limitato;
- capo I.C, per additivi per i quali non è stata presentata la notifica prevista dall’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Tra i prodotti ricompresi figurano, tra gli altri, citrati di sodio, citrati di potassio, lattato di sodio, lattato di potassio, sorbitolo, mannitolo, bentonite-montmorillonite, beta-carotene, nerofumo, numerosi estratti vegetali e aromatizzanti, oltre a specifici prodotti come il fosfato di L-lisina e sottoprodotti da fermentazione. Per alcuni additivi, il ritiro riguarda tutte le specie; per altri solo alcune categorie, come nel caso di ovini, gatti, cani, pesci ornamentali, uccelli ornamentali o tacchini.
Misure transitorie per lo smaltimento delle scorte
L’articolo 2 introduce termini transitori differenziati per consentire agli operatori di esaurire le scorte e adeguare la filiera:
- fino al 30 maggio 2022 per le scorte esistenti degli additivi di cui all’allegato I, capi I.A e I.C;
- fino al 30 agosto 2022 per le premiscele prodotte con tali additivi;
- fino al 30 maggio 2023 per mangimi composti e materie prime per mangimi prodotti con gli additivi o con le premiscele sopra indicate.
In deroga a tali termini, per citrati di sodio, citrati di potassio, sorbitolo, mannitolo e idrossido di calcio, e per i mangimi prodotti con questi additivi, il termine transitorio è fissato al 30 maggio 2028. Questa scelta riflette, secondo i considerando, la specifica incertezza giuridica sulla loro classificazione e la possibilità per gli interessati di presentare una nuova domanda di autorizzazione.
Modifiche e abrogazioni di atti precedenti
L’articolo 3 modifica il regolamento (CE) n. 358/2005, sopprimendo dall’allegato II la voce E 141 “Complesso rame-clorofilla”. L’articolo 4 abroga i regolamenti (CE) n. 880/2004 e (CE) n. 775/2008, in ragione della sopravvenuta incoerenza con il nuovo assetto normativo e della necessità di eliminare disposizioni obsolete relative, in particolare, al beta-carotene e alla cantaxantina.
Prodotti qualificati come non additivi per mangimi: allegato II
L’articolo 5 chiarisce che i prodotti elencati nell’allegato II non sono additivi per mangimi rientranti nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. L’allegato comprende, tra gli altri, farina di semi di tamarindo, diversi sali e fosfati di potassio e ammonio, ossido di calcio, sucroesteri, sucrogliceridi, esteri poligliceridi, monoesteri del propilenglicole e cartilagine di determinate specie ittiche.
Per gli operatori che li avevano già immessi sul mercato o etichettati come additivi per mangimi, è previsto un periodo transitorio: i prodotti legalmente presenti sul mercato ed etichettati come additivi per mangimi e premiscele prima del 30 maggio 2024 possono continuare a essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte. Lo stesso vale per materie prime per mangimi e mangimi composti la cui etichettatura li indica come additivi per mangimi ai sensi del regolamento (CE) n. 767/2009.
Prodotti qualificati come additivi per mangimi: allegato III
L’articolo 6 stabilisce, al contrario, che i prodotti dell’allegato III sono additivi per mangimi che rientrano nel regolamento (CE) n. 1831/2003. Nell’allegato III sono elencati:
- xilitolo;
- lattato di ammonio;
- acetato di ammonio.
Per questi prodotti è previsto un termine transitorio unico: possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino al 30 maggio 2028. Nei considerando la Commissione motiva la scelta richiamando la somiglianza dello xilitolo con mannitolo e sorbitolo, nonché la natura chimicamente ben definita e la funzione specifica del lattato e dell’acetato di ammonio.
Criteri interpretativi e certezza del diritto
Il regolamento attribuisce rilievo ai criteri della raccomandazione 2011/25/UE per distinguere tra additivi per mangimi, materie prime per mangimi e altri prodotti. Nei considerando si sottolinea che la classificazione dipende da una valutazione caso per caso che consideri, tra l’altro, metodo di produzione, composizione chimica, grado di standardizzazione o purificazione, sicurezza, modalità d’uso e funzionalità. La finalità dichiarata è evitare incertezze che possano compromettere la commercializzazione nel mercato interno e facilitare l’attività di controllo delle autorità nazionali.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 7 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Trattandosi di regolamento, esso è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Disposizioni principali
Ritiro dal mercato di additivi per mangimi
L’articolo 1 dispone il ritiro dal mercato degli additivi elencati nell’allegato I, limitatamente alle specie animali o categorie di animali indicate. L’allegato I ricomprende additivi già autorizzati per periodo illimitato, autorizzati per periodo limitato e prodotti per i quali non è stata presentata la notifica ex articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Periodi transitori per lo smaltimento delle scorte
L’articolo 2 consente la commercializzazione e l’uso delle scorte esistenti degli additivi di cui all’allegato I, capi I.A e I.C, fino al 30 maggio 2022; delle premiscele fino al 30 agosto 2022; e dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi prodotti con tali additivi o premiscele fino al 30 maggio 2023. In deroga, per citrati di sodio, citrati di potassio, sorbitolo, mannitolo e idrossido di calcio, nonché per i mangimi prodotti con tali additivi, il termine transitorio è esteso al 30 maggio 2028.
Modifica del regolamento (CE) n. 358/2005
L’articolo 3 sopprime nell’allegato II del regolamento (CE) n. 358/2005 la voce E 141 "Complesso rame-clorofilla".
Abrogazione di regolamenti obsoleti
L’articolo 4 abroga i regolamenti (CE) n. 880/2004 e (CE) n. 775/2008, perché le corrispondenti disposizioni risultano superate dal ritiro dal mercato o dalla nuova autorizzazione di specifici additivi, in particolare beta-carotene e cantaxantina.
Prodotti non considerati additivi per mangimi
L’articolo 5 stabilisce che i prodotti elencati nell’allegato II non sono additivi per mangimi ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003. I prodotti legalmente presenti sul mercato ed etichettati come additivi per mangimi e premiscele prima del 30 maggio 2024 possono restare sul mercato fino a esaurimento scorte; la medesima regola vale per materie prime per mangimi e mangimi composti la cui etichettatura li indica come additivi per mangimi.
Prodotti considerati additivi per mangimi
L’articolo 6 stabilisce che i prodotti elencati nell’allegato III sono additivi per mangimi rientranti nel regolamento (CE) n. 1831/2003. Tali prodotti possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino al 30 maggio 2028.
Criteri di classificazione e certezza del diritto
Dai considerando emerge che la Commissione ha utilizzato i criteri della raccomandazione 2011/25/UE per dirimere i dubbi di classificazione, anche in presenza di voci sia nel registro degli additivi per mangimi sia nel catalogo delle materie prime per mangimi. L’obiettivo è garantire un trattamento coerente, agevolare i controlli ufficiali e offrire certezza giuridica agli operatori.
Entrata in vigore
L’articolo 7 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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