Regolamento (UE) 2021/759
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/759 of 7 May 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2019/2072 as regards the exceptions from the requirement of a plant passport, the status of Italy, Ireland, Lithuania, Slovenia and Slovakia or certain areas thereof as protected zones, and the reference to a protected zone in Portugal
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro applicativo del regime dei passaporti fitosanitari e delle zone protette previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. In particolare amplia l’eccezione al requisito del passaporto delle piante per taluni semi e riallinea gli elenchi territoriali delle zone protette alla situazione fitosanitaria accertata per Erwinia amylovora e Thaumetopoea pityocampa. Vengono inoltre corrette alcune referenze a zone protette in Portogallo e adeguati di conseguenza gli allegati interessati.
Modifica le regole UE sui passaporti delle piante e sulle zone protette, aggiornando gli elenchi territoriali per alcuni Stati membri e per l’Irlanda in relazione a specifici organismi nocivi.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle autorità competenti che movimentano nell’Unione piante, prodotti vegetali e altri oggetti soggetti al regime dei passaporti delle piante e alle restrizioni connesse alle zone protette. Incide sugli allegati III, IX e X del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, con effetti sui territori di Italia, Irlanda, Lituania, Slovenia, Slovacchia e Portogallo, nonché sulle condizioni per l’introduzione o la circolazione di determinati vegetali nelle zone protette. Le modifiche si applicano in via generale dal terzo giorno successivo alla pubblicazione, ma alcune hanno efficacia retroattiva dal 1° maggio 2020.
Modifica del regime fitosanitario europeo su passaporti delle piante e zone protette
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/759 interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, che disciplina le condizioni uniformi di attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 in materia di misure di protezione contro gli organismi nocivi delle piante. La modifica si fonda sull’evoluzione della situazione fitosanitaria in alcuni Stati membri e sull’esigenza di coordinare in modo coerente i regimi di passaporto delle piante e di zona protetta.
Ambito e finalità della modifica
L’atto riguarda tre profili principali: l’estensione di un’eccezione al requisito del passaporto delle piante; l’aggiornamento delle zone protette per alcuni Stati membri in relazione a Erwinia amylovora; e l’introduzione/aggiornamento di una zona protetta temporanea per l’Irlanda con riferimento a Thaumetopoea pityocampa. È inoltre effettuato un adeguamento tecnico degli allegati IX e X e della referenza alla zona protetta portoghese.
Eccezione al requisito del passaporto delle piante
L’articolo 13(2), lettera b), del regolamento (UE) 2019/2072 è riformulato per chiarire che l’eccezione dal passaporto delle piante comprende anche i semi di piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti non soggetti alle specifiche misure previste dagli atti di esecuzione adottati ai sensi degli articoli 28(1), 30(1) o 49(1) del regolamento (UE) 2016/2031. La modifica risponde a esigenze di coerenza e intende coprire tutti i casi di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti regolamentati.
Aggiornamento delle zone protette per Erwinia amylovora
L’allegato III viene aggiornato sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri interessati. Per l’Italia, alcune aree non sono più riconosciute come parte della zona protetta in quanto il batterio è risultato ormai stabilito in determinati comuni della provincia di Napoli e di Salerno, nonché nell’intero territorio del Piemonte. Per contro, per altre porzioni del territorio italiano la qualificazione di zona protetta è mantenuta senza limiti di tempo, poiché dai dati di monitoraggio risulta che i focolai sporadici e isolati sono stati eradicati o sono in via di eradicazione e che il resto della zona è rimasto indenne.
In modo analogo, per Irlanda, Lituania, Slovenia e Slovacchia il riconoscimento come zone protette in relazione a Erwinia amylovora è confermato senza limiti temporali, con esclusioni territoriali specifiche per ciascun Paese. Per la Slovacchia, inoltre, alcuni territori risultano ormai interessati dall’organismo nocivo e vengono quindi esclusi dalla zona protetta.
Zona protetta temporanea per l’Irlanda in relazione a Thaumetopoea pityocampa
Sulla base di indagini svolte nel 2018 e nel 2019, l’Irlanda è riconosciuta come zona protetta temporanea per Thaumetopoea pityocampa fino al 30 aprile 2023. Il considerando sottolinea che l’organismo nocivo non è stato riscontrato sul territorio irlandese, pur in presenza di condizioni favorevoli alla sua presenza, e che sono necessarie ulteriori indagini.
Coordinamento degli allegati IX e X
Gli allegati IX e X sono modificati per mantenere la coerenza con l’allegato III. In particolare, vengono allineati gli elenchi delle piante, prodotti vegetali e altri oggetti la cui introduzione in talune zone protette è vietata, nonché quelli soggetti a requisiti speciali per l’introduzione o la circolazione all’interno delle zone protette. Le modifiche riproducono le medesime delimitazioni territoriali già introdotte nell’allegato III.
Correzione della referenza alla zona protetta del Portogallo
Il regolamento corregge anche la referenza alla zona protetta del Portogallo nell’allegato X, perché l’isola di Terceira era già stata esclusa dalla zona protetta delle Azzorre per effetto del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2210, ma tale esclusione non era stata ancora riflessa nell’allegato X. L’intervento è quindi di coordinamento tecnico.
Entrata in vigore e applicazione nel tempo
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Per esigenze di chiarezza, alcune modifiche si applicano retroattivamente dal 1° maggio 2020, in particolare quelle relative alle zone protette e agli allegati, con le eccezioni espressamente indicate nel testo. Il regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Estensione dell’eccezione al passaporto delle piante
L’articolo 13(2), lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è sostituito per chiarire che l’eccezione si applica anche ai semi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti non soggetti agli atti di esecuzione adottati ai sensi degli articoli 28(1), 30(1) o 49(1) del regolamento (UE) 2016/2031, oltre che a quelli non soggetti ai requisiti speciali degli allegati VIII o X.
Aggiornamento delle zone protette per Erwinia amylovora
L’allegato III è modificato per aggiornare l’elenco delle zone protette relative a Erwinia amylovora. Per l’Italia vengono esclusi dalle zone protette i comuni della provincia di Napoli e di Salerno indicati nel testo, nonché l’intero territorio del Piemonte; per Irlanda, Lituania, Slovenia e Slovacchia la riconoscenza come zone protette è mantenuta senza limiti di tempo, con esclusioni territoriali puntualmente elencate per ciascuno Stato. Per la Slovacchia vengono inoltre esclusi i comuni di Valice, Jesenské e Rimavská Sobota nella contea di Rimavská Sobota.
Nuova zona protetta temporanea per l’Irlanda
L’Irlanda è riconosciuta come zona protetta temporanea in relazione a Thaumetopoea pityocampa fino al 30 aprile 2023, sulla base di indagini che non ne hanno evidenziato la presenza sul territorio nazionale, pur in presenza di condizioni favorevoli.
Coordinamento degli allegati IX e X
Gli allegati IX e X sono modificati in parallelo all’allegato III per garantire coerenza tra l’elenco delle zone protette e le liste di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti vietati o soggetti a prescrizioni speciali per l’introduzione o la circolazione nelle zone protette.
Correzione della referenza alla zona protetta del Portogallo
Viene aggiornata la referenza alla zona protetta del Portogallo negli allegati pertinenti, tenendo conto della precedente esclusione dell’isola di Terceira dalla zona protetta delle Azzorre in relazione a Gonipterus scutellatus, già disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2210.
Decorrenza e applicazione retroattiva parziale
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Tuttavia, alcune modifiche si applicano dal 1° maggio 2020: la modifica dell’articolo 13(2), lettera b), salvo il punto (2) della parte 1 dell’allegato; la modifica dell’allegato IX; e la modifica dell’allegato X, salvo il punto (3) della parte 3 dell’allegato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 7 mag 2021Regolamento (UE) 2021/760
- Regolamento · 7 mag 2021Regolamento (UE) 2021/761
- Regolamento · 7 mag 2021Regolamento (UE) 2021/758
- Regolamento · 7 mag 2021Regolamento (UE) 2021/1189
- Regolamento · 6 mag 2021Regolamento (UE) 2021/743
- Regolamento · 6 mag 2021Regolamento (UE) 2021/744
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →