Regolamento (UE) 2021/744
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/744 della Commissione del 6 maggio 2021 recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 marzo 2021 fino al 29 giugno 2021, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento fissa, per un periodo limitato, le informazioni tecniche che le imprese assicurative e riassicurative devono impiegare per determinare riserve tecniche e fondi propri di base ai fini di Solvency II. Contiene in allegato le curve dei tassi privi di rischio, gli spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità e gli aggiustamenti per la volatilità, tutti aggiornati sulla base dei dati di mercato di fine marzo 2021. La Commissione ne giustifica l’adozione urgente per assicurare condizioni uniformi, certezza giuridica e un’applicazione prudenziale coerente tra imprese e autorità competenti.
Informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche, dei fondi propri di base e degli aggiustamenti Solvency II per le segnalazioni con date di riferimento dal 31 marzo 2021 al 29 giugno 2021.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II) per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base nelle segnalazioni aventi date di riferimento dal 31 marzo 2021 fino al 29 giugno 2021. Si riferisce alle pertinenti strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, agli spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità e agli aggiustamenti per la volatilità, distinti per valuta e, per l’aggiustamento di volatilità, per mercato assicurativo nazionale interessato. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante ai fini del SEE.
Informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base (Solvency II)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/744 della Commissione stabilisce le informazioni tecniche da utilizzare, per un periodo determinato, nel calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione ai sensi della direttiva 2009/138/CE. Le misure sono adottate per garantire condizioni uniformi, tempestiva disponibilità delle informazioni di mercato e coerenza prudenziale nell’applicazione di Solvency II.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama l’esigenza di assicurare uniformità nel calcolo della migliore stima, dell’aggiustamento di congruità e dell’aggiustamento per la volatilità. Le informazioni tecniche sono basate sui dati di mercato relativi alla fine di marzo 2021, trasmessi dall’EIOPA l’8 aprile 2021 e pubblicati nello stesso giorno a norma dell’articolo 77 sexies, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE.
Ambito di applicazione temporale e soggettivo
Il regolamento si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette a Solvency II per le segnalazioni aventi date di riferimento dal 31 marzo 2021 al 29 giugno 2021. La Commissione sottolinea che, per motivi prudenziali, tutte le imprese devono utilizzare le stesse informazioni tecniche indipendentemente dalla data di segnalazione alle autorità competenti.
Informazioni tecniche per la migliore stima
L’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), rinvia all’allegato I, che contiene le pertinenti strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio. Tali curve devono essere impiegate per il calcolo della migliore stima ai sensi dell’articolo 77 della direttiva 2009/138/CE, senza aggiustamenti di congruità o di volatilità.
Spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità
L’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), rinvia all’allegato II, nel quale sono fissati gli spread fondamentali espressi in punti base per il calcolo dell’aggiustamento di congruità ai sensi dell’articolo 77 quater della direttiva 2009/138/CE. Il testo specifica che tali spread non includono gli incrementi di cui all’articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva. L’allegato disciplina tre grandi categorie di esposizioni:
- esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, con applicazione a tutte le valute e regola per cui gli spread tra 11 e 30 anni sono pari a quelli a 10 anni;
- esposizioni verso enti finanziari, distinte per valuta e classe di merito di credito da 0 a 6;
- altre esposizioni, anch’esse distinte per valuta e classe di merito di credito da 0 a 6.
Aggiustamento per la volatilità
L’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), rinvia all’allegato III, che riporta gli aggiustamenti per la volatilità da applicare per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato. I valori sono espressi in punti base e differenziati per valuta; per l’euro l’elenco copre numerosi Stati membri, mentre per altre valute sono indicati i rispettivi mercati nazionali o paesi interessati. Tra i valori riportati figurano, a titolo esemplificativo, 5 punti base per i mercati dell’euro elencati, 45 per la Danimarca, 25 per gli Stati Uniti, 41 per il Canada, 44 per la Cina e 34 per la Norvegia.
Entrata in vigore, applicazione e vincolatività
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 31 marzo 2021. È inoltre ribadito che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base giuridica e procedimento
La base giuridica è l’articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE. La Commissione adotta il testo con procedura d’urgenza ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011, richiamando la necessità di rendere immediatamente disponibili le informazioni tecniche e di assicurare certezza giuridica nel più breve tempo possibile.
Rilievo pratico per i professionisti
Per gli operatori del settore assicurativo e per i consulenti che assistono imprese soggette a Solvency II, il regolamento ha un contenuto eminentemente operativo: determina le curve e i parametri numerici da utilizzare nel periodo di riferimento indicato. In pratica, incide direttamente sulle valutazioni prudenziali di bilancio/regolamentari e sulle segnalazioni di vigilanza, rendendo indispensabile l’aggiornamento tempestivo dei modelli attuariali e dei processi di reporting.
Disposizioni principali
Periodo di applicazione delle informazioni tecniche
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono utilizzare le informazioni tecniche di cui al regolamento per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni con date di riferimento dal 31 marzo 2021 al 29 giugno 2021 (articolo 1, paragrafo 1).
Contenuto delle informazioni tecniche
Per ciascuna valuta interessata, le informazioni tecniche comprendono: le strutture per scadenza dei tassi privi di rischio per il calcolo della migliore stima senza aggiustamenti (allegato I); gli spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità, espressi in punti base e senza gli incrementi di cui all’articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE (allegato II); gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato (allegato III) (articolo 1, paragrafo 2).
Riferimenti alla direttiva Solvency II
Le informazioni tecniche sono destinate al calcolo della migliore stima ai sensi dell’articolo 77 della direttiva 2009/138/CE, dell’aggiustamento di congruità ai sensi dell’articolo 77 quater e dell’aggiustamento per la volatilità ai sensi dell’articolo 77 quinquies.
Entrata in vigore e applicazione retroattiva
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 31 marzo 2021 (articolo 2).
Base procedurale e urgenza
La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE e in conformità alla procedura d’urgenza del regolamento (UE) n. 182/2011, per garantire la tempestiva disponibilità delle informazioni tecniche e l’uso uniforme delle stesse da parte delle imprese.
Allegato I: curve dei tassi privi di rischio
L’allegato I riporta, per numerose valute, le pertinenti strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, con durate residuali fino a 150 anni, da utilizzare per il calcolo della migliore stima senza aggiustamenti di congruità o di volatilità.
Allegato II: spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità
L’allegato II fissa gli spread fondamentali, in punti base, per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, verso enti finanziari e per le altre esposizioni; per alcune categorie e scadenze sono previste regole specifiche, ad esempio il mantenimento degli spread a 10 anni per le durate da 11 a 30 anni per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali.
Allegato III: aggiustamenti per la volatilità
L’allegato III stabilisce, per ciascuna valuta e mercato assicurativo nazionale interessato, l’aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi privi di rischio, indicando valori in punti base distinti per Stati membri e alcuni paesi terzi.
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