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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/761

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/761 della Commissione del 7 maggio 2021 che modifica gli allegati da I a IV del regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 per quanto riguarda i modelli di certificati zootecnici per gli animali riproduttori e per il loro materiale germinale (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0761

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/761 interviene sui modelli di certificati zootecnici previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/717. La modifica nasce da difficoltà operative segnalate da Stati membri e portatori di interessi nella verifica dell’identità degli animali riproduttori. L’intervento consiste nell’obbligare a inserire, nella casella relativa al "Risultato" della verifica, informazioni dettagliate oppure il numero di caso che rinvia alla banca dati contenente tali informazioni.

Modifica i modelli di certificati zootecnici per animali riproduttori e materiale germinale, al fine di agevolare la verifica dell’identità degli animali.

Ambito di applicazione

Si applica agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura, suini ibridi riproduttori e del relativo materiale germinale (sperma, ovociti ed embrioni). Incide sui modelli di certificati zootecnici di cui agli allegati da I a IV del regolamento di esecuzione (UE) 2017/717. Non introduce una disciplina sostanziale nuova sulle condizioni zootecniche, ma aggiorna il contenuto formale dei certificati. Si applica negli Stati membri ed è direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 10 agosto 2021.

Modifica dei modelli di certificati zootecnici per animali riproduttori e materiale germinale

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/761 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/717, che disciplina i modelli di certificati zootecnici per animali riproduttori e per il loro materiale germinale. La modifica è motivata da problemi pratici segnalati dopo l’applicazione del regolamento del 2017, in particolare connessi alla verifica dell’identità degli animali riproduttori; per questo la Commissione interviene per rendere più agevole e uniforme la compilazione dei certificati.

Finalità e contesto normativo

L’intervento si fonda sul regolamento (UE) 2016/1012, che costituisce il quadro di base in materia di condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura, suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale. Il regolamento in esame non modifica tali condizioni sostanziali, ma aggiorna la modulistica certificativa prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 per risolvere criticità operative emerse nella prassi.

Ambito di applicazione

Le modifiche riguardano i modelli di certificati zootecnici per:

  • gli scambi commerciali di animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina e caprina;
  • gli scambi commerciali di sperma, ovociti ed embrioni di animali riproduttori di razza pura;
  • gli scambi commerciali di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale;
  • l’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina;
  • l’ingresso nell’Unione di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale.

Le modifiche incidono sugli allegati da I a IV del regolamento di esecuzione (UE) 2017/717. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e ha rilevanza anche ai fini del SEE.

Contenuto delle modifiche ai modelli

L’allegato del regolamento introduce, in ciascun modello interessato, una formulazione aggiuntiva nelle note a piè di pagina relative alla voce "Risultato" della verifica dell’identità. In particolare, viene richiesto che sotto tale voce siano indicati:

  • informazioni dettagliate sulla verifica dell’identità, oppure
  • il numero di caso che rinvia alla banca dati in cui tali informazioni sono disponibili.

La modifica è ripetuta, con struttura identica, per tutte le sezioni dei modelli interessati negli allegati I, II, III e IV. In sostanza, il certificato zootecnico dovrà consentire una più chiara tracciabilità della verifica svolta, anche tramite richiamo a una banca dati esterna.

Articolazione degli allegati modificati

Negli allegati I e II sono aggiornati i modelli relativi agli scambi commerciali intra-UE. Più precisamente:

  • allegato I: animali riproduttori di razza pura, sperma, ovociti ed embrioni;
  • allegato II: suini ibridi riproduttori, sperma, ovociti ed embrioni.

Negli allegati III e IV sono aggiornati i modelli relativi all’ingresso nell’Unione. Più precisamente:

  • allegato III: animali riproduttori di razza pura, sperma, ovociti ed embrioni;
  • allegato IV: suini ibridi riproduttori, sperma, ovociti ed embrioni.

Entrata in vigore e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione decorre dal 10 agosto 2021. Per i professionisti del settore zootecnico e doganale, ciò implica che i certificati devono essere compilati secondo i nuovi modelli a partire da tale data.

Rilevanza pratica per gli operatori

Per gli operatori economici e per i professionisti che assistono scambi e importazioni di materiale riproduttivo, la modifica ha rilievo soprattutto documentale e procedurale. Occorre verificare che i certificati zootecnici riportino, nella sezione dedicata al risultato della verifica dell’identità, elementi informativi completi oppure il rinvio a una banca dati, così da evitare irregolarità formali e possibili contestazioni in sede di controllo.

Disposizioni principali

Modifica dei modelli di certificato

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati da I a IV del regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 conformemente all’allegato del regolamento. Le modifiche riguardano tutti i modelli di certificati zootecnici per scambi commerciali e ingresso nell’Unione relativi ad animali riproduttori di razza pura, suini ibridi riproduttori e materiale germinale.

Contenuto richiesto nella casella "Risultato"

Per ciascun modello interessato, nelle note a piè di pagina relative alla verifica dell’identità viene aggiunta la prescrizione secondo cui, sotto la voce "Risultato", devono essere fornite informazioni dettagliate oppure il numero di caso che rimanda alla banca dati in cui tali informazioni sono disponibili.

Ambito delle modifiche negli allegati I e II

Negli allegati I e II sono modificati i modelli relativi, rispettivamente, agli scambi commerciali di animali riproduttori di razza pura e del loro materiale germinale, nonché agli scambi commerciali di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale (sperma, ovociti ed embrioni).

Ambito delle modifiche negli allegati III e IV

Negli allegati III e IV sono modificati i modelli relativi, rispettivamente, all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura e del loro materiale germinale, nonché all’ingresso nell’Unione di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 10 agosto 2021.

Come è indicizzato

Materiezootecniasanità animalescambi commerciali intra-ueimportazione nell'unionecertificazione amministrativa

Testo integrale

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