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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/743

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/743 del Consiglio del 6 maggio 2021 che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

Normativa europea32021R0743

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/743 del Consiglio aggiorna l’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, relativo alle misure restrittive nei confronti della Siria. L’intervento riguarda una sola voce dell’elenco delle persone fisiche soggette a restrizioni, sostituendo i dati identificativi della persona interessata. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica dell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 per aggiornare i dati di una persona soggetta a misure restrittive in relazione alla situazione in Siria.

Ambito di applicazione

Si applica nell'ambito delle misure restrittive dell'Unione europea adottate nei confronti della Siria, incidendo specificamente sull'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. Riguarda gli Stati membri in quanto regolamento direttamente applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi; l'intervento normativo consiste nell'aggiornamento delle informazioni identificative di una persona fisica già inclusa nell'elenco delle persone, entità e organismi soggetti a restrizioni. Non sono previste esclusioni ulteriori nel testo fornito.

Modifica dell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 relativo alle misure restrittive in Siria

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/743 del Consiglio interviene nell’ambito del regime sanzionatorio dell’Unione nei confronti della Siria, aggiornando i dati di una persona inserita nell’elenco delle persone soggette a misure restrittive. L’atto si fonda sull’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012 e nasce dalla necessità di rendere attuali le informazioni contenute nell’allegato II.

Contesto e finalità

Dai considerando emerge che il Consiglio, avendo già adottato il regolamento (UE) n. 36/2012 il 18 gennaio 2012, ha ritenuto opportuno aggiornare le informazioni relative a una persona figurante nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità o organismi soggetti a misure restrittive. L’obiettivo è quindi puramente esecutivo e modificativo: non introduce un nuovo regime sanzionatorio, ma adegua il contenuto dell’allegato alle informazioni più recenti disponibili.

Ambito di applicazione

L’intervento riguarda esclusivamente l’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, che contiene l’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive nel contesto della situazione in Siria. La modifica interessa la sezione A («Persone») e, in particolare, la voce n. 36. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti uniformi nell’ordinamento dell’Unione.

Contenuto della modifica

L’articolo 1 dispone che l’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 sia modificato secondo l’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nella sostituzione integrale della voce 36 con una nuova scheda riferita a Nizar AL-ASSAD, indicato anche con diversi alias (al-Asad, Assad, Asad, Assaad, Asaad, Al-Assaad e varianti in arabo).

La scheda aggiornata riporta i principali dati identificativi:

  • data di nascita: 2.3.1948 o 23.3.1948 o marzo 1948;
  • cittadinanze: siriana, libanese e canadese;
  • passaporto siriano n. 011090258;
  • passaporto libanese n. RL0003434;
  • passaporto canadese n. AG629220;
  • sesso: maschile.

Motivazione del mantenimento nell’elenco

La motivazione indicata conferma la qualificazione del soggetto come imprenditore siriano di spicco con stretti legami con il regime, associato alle famiglie Assad e Makhlouf. Il testo precisa che egli ha partecipato al regime siriano, ne ha tratto vantaggio o lo ha sostenuto. È inoltre descritto come importante investitore nel settore petrolifero e fondatore e direttore della società Lead Contracting & Trading Ltd.

Entrata in vigore

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, avvenuta il 7 maggio 2021. Come di consueto per i regolamenti UE, l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Implicazioni operative per i professionisti

Per gli operatori giuridici e per i professionisti della compliance, il valore pratico dell’atto consiste nell’aggiornamento dell’elenco sanzionatorio da utilizzare nelle verifiche su controparti, clienti, beneficiari effettivi e soggetti collegati al commercio o ai flussi finanziari connessi alla Siria. L’attenzione va posta sulla corrispondenza esatta dei dati identificativi e sugli alias, che sono rilevanti per i controlli di screening e per l’eventuale congelamento di fondi o risorse economiche previsto dal regime sanzionatorio di base.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’elenco dei soggetti designati

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. Nell’allegato, nella sezione A («Persone») dell’allegato II, la voce 36 è sostituita con una nuova scheda relativa a Nizar AL-ASSAD, con indicazione di alias, dati di nascita, cittadinanze, numeri di passaporto, sesso e motivazioni dell’inserimento nell’elenco.

Motivazione dell’inserimento e dati identificativi

La nuova voce descrive Nizar AL-ASSAD come imprenditore siriano di spicco con stretti legami con il regime, associato alle famiglie Assad e Makhlouf. Viene indicato che ha partecipato al regime siriano, ne ha tratto vantaggio o lo ha sostenuto, ed è qualificato come importante investitore nel settore petrolifero e fondatore e direttore di Lead Contracting & Trading Ltd. La data di inserimento nell’elenco riportata è il 23.8.2011.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunemisure restrittiverelazioni esterne

Testo integrale

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