Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 01/10/2015 n. 19594 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la cartella esattoriale relativa a Irpeg, Irap e Iva per l'anno 2002, sostenendo di non aver ricevuto l'avviso di accertamento presupposto e di poter quindi dedurre, contro la cartella, tutte le contestazioni riferibili all'accertamento. Richiamava inoltre il condono tombale presentato per le proprie imposte personali. L'Agenzia sosteneva invece che l'avviso di accertamento era stato regolarmente notificato al contribuente il 13 giugno 2005 e non era stato impugnato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, poiché dal 1° gennaio 2001 la legittimazione processuale in materia fiscale spetta all'Agenzia delle Entrate. Ha rigettato il ricorso contro l'Agenzia delle Entrate, ritenendo provata la notifica dell'avviso di accertamento nelle mani del contribuente. Poiché l'accertamento non era stato impugnato, la cartella poteva essere contestata soltanto per vizi propri, che non erano stati dedotti né risultavano dagli atti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 8.000 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 57, comma 1

    "ha trasferito alle agenzie fiscali tutti i rapporti giuridici, i poteri e le competenze già facenti capo al predetto Ministero"

    La legittimazione attiva e passiva nei giudizi tributari spetta all'Agenzia delle Entrate, e non più al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per i rapporti trasferiti alle agenzie fiscali.

  • D.M. 28 dicembre 2000, art. 1

    La norma individua il 1° gennaio 2001 quale data di inizio dell'operatività delle Agenzie fiscali.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3

    Quando l'atto presupposto è stato regolarmente notificato e non è stato impugnato, la successiva cartella di pagamento può essere contestata soltanto per vizi propri, non per questioni che avrebbero dovuto essere fatte valere contro l'accertamento.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    La disposizione, applicabile ratione temporis, prevedeva la formulazione di uno specifico quesito di diritto nei ricorsi per cassazione fondati su violazioni di legge.

Massime di principio

  • Se l'avviso di accertamento è stato regolarmente notificato e non viene impugnato nei termini, diventa definitivo; la successiva cartella non può essere utilizzata per riaprire contestazioni sul merito dell'accertamento.
  • In caso di dedotta omessa notifica dell'atto presupposto, è decisiva la verifica documentale della notifica: se l'amministrazione dimostra che l'atto è stato ricevuto dal contribuente, il motivo basato sull'omessa notifica viene meno.
  • La cartella può essere impugnata autonomamente per vizi propri, come errori di calcolo, difetti formali, mancata indicazione degli elementi essenziali o irregolarità della notifica, ma non per contestare obbligazioni già definite da un accertamento non impugnato.
  • Un condono relativo alle imposte personali del contribuente non estingue automaticamente i debiti tributari di una società o cooperativa distinta, anche se il contribuente ne è amministratore, autore delle violazioni o debitore solidale.
  • Nei giudizi tributari instaurati dopo il trasferimento delle competenze alle Agenzie fiscali, l'ente normalmente legittimato è l'Agenzia delle Entrate e non il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.