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Ordinanza

Ordinanza n. 81/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta) n. -OMISSIS-, resa tra le parti

Giustizia amministrativa202600181

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Sicilia-Catania che aveva respinto il ricorso contro le richieste di restituzione di contributi PSR e finanziamenti AGEA, annullando solo il decreto di revoca

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado e ha chiesto incidentalmente la sospensione della sua efficacia. La controversia riguarda richieste di restituzione di contributi PSR per 200.000 euro e finanziamenti AGEA per 74.780,63 euro, adottate in conseguenza di un'informazione antimafia interdittiva del 20 novembre 2024. Sono state dedotte l'erronea applicazione degli artt. 92 e 94 del Codice antimafia, con riferimento alla clausola di salvaguardia per le opere già eseguite, nonché la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui ha mantenuto le richieste di restituzione anteriori all'ammissione al controllo giudiziario del 29 aprile 2025. L'appellante ha inoltre invocato l'incidenza della sentenza della Corte costituzionale n. 109/2025 sull'art. 34-bis del Codice antimafia. Il Collegio ha rilevato la complessità e novità delle questioni relative all'applicabilità della clausola di salvaguardia ai finanziamenti per opere di interesse pubblico e all'efficacia temporale della sospensione degli effetti dell'interdittiva conseguente all'ammissione al controllo giudiziario.

La decisione

Il CGARS non ha deciso nel merito i motivi d'appello né ha sospeso espressamente la sentenza impugnata. Ha ritenuto che le esigenze cautelari dell'appellante fossero adeguatamente soddisfatte da una sollecita definizione del merito, considerata la complessità e novità delle questioni e la connessione con altro appello riguardante la medesima informazione antimafia interdittiva. Per ragioni di economia processuale e coerenza decisionale, ha fissato la discussione del merito dell'appello all'udienza pubblica del 14 maggio 2026, disponendo la trattazione congiunta con il ricorso connesso. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base processuale della domanda cautelare in appello.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, in presenza di esigenze cautelari, la fissazione diretta dell'udienza di merito; il Collegio ha ritenuto tale soluzione idonea a soddisfare le esigenze di tutela dell'appellante.

  • artt. 92 e 94 d.lgs. 159/2011

    Disposizioni del Codice antimafia la cui applicazione, con particolare riguardo alla clausola di salvaguardia per le opere già eseguite, è contestata con l'appello.

  • art. 34-bis d.lgs. 159/2011

    Norma sul controllo giudiziario, la cui efficacia temporale e i cui effetti sulla sospensione dell'interdittiva sono controversi anche alla luce della sentenza costituzionale richiamata.

  • sentenza Corte costituzionale n. 109/2025

    Pronuncia invocata dall'appellante quale elemento rilevante per interpretare gli effetti temporali dell'ammissione al controllo giudiziario.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • Quando una domanda cautelare in appello riguarda questioni di particolare complessità e novità, il giudice può ritenere adeguata tutela la fissazione sollecita dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza adottare una sospensione espressa della sentenza impugnata.
  • In presenza di appelli strettamente connessi, uno dei quali riguarda direttamente la legittimità dell'informazione antimafia presupposta e l'altro gli effetti restitutori o revocatori da essa derivati, il giudice può disporre la trattazione congiunta per ragioni di economia processuale e coerenza decisionale.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaRevoca e recupero dei contributiTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiTutela cautelarePrincipi di precauzione e prevenzione

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