Sentenza n. 3296/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento previa sospensione cautelare - del provvedimento di inidoneità/esito prova della ricorrente, relativo alla prova scritta del 23.10.2025 (sessione delle 8:00 - busta 14), con il quale è stata formalizzata la sua esclusione con il punteggio di 20,25; - della determinazione della Commissione Esaminatrice relativa all'errata valutazione del quesito sotto specificato, nella parte in cui ha considerato errata la risposta “clemenza”; - delle modalità di correzione dei quiz nella parte in cui hanno consentito la validazione di una domanda con duplice risposta oggettivamente esatta; - della graduatoria finale di merito del concorso (codice 02), non ancora pubblicata, nella parte in cui dispone la non idoneità e l'esclusione della Ricorrente; - del punteggio attribuito, visibile anche nella pagina personale disponibile sul sito istituzionale; - del questionario somministrato, del correttore e del foglio risposte, nella parte in cui risultano lesivi dell'interesse di parte ricorrente; - ove esistente, del verbale di correzione della prova preselettiva nella parte in cui risulta lesivo dell'interesse di parte ricorrente; - ove esistente, del verbale con cui sono state predisposte e/o approvate le domande e le risposte somministrate ai candidati in occasione della prova preselettiva; - della mancata adozione di un provvedimento espresso a seguito delle istanze di annullamento in autotutela ritualmente presentate; -ove interpretato in malam partem, dell'articolo 6 del bando di concorso che disciplina lo svolgimento della prova scritta; - ove occorra e per quanto di ragione, del bando con cui è stato indetto il «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia (codice 02)»; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche solo potenzialmente lesivo dell'interesse di parte ricorrente; e per l'accertamento del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta l'attribuzione del punteggio aggiuntivo e corretto e ad essere collocata in posizione utile nella graduatoria di riferimento, ovvero ad esser dichiarata vincitrice; con conseguente condanna della competente Amministrazione intimata all'adozione di tutte le misure idonee ed opportune al soddisfacimento di tali pretese.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito di non idoneità della prova scritta di un concorso pubblico, con punteggio di 20,25/30, e valutazione del quesito n. 28
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’esito della prova scritta del 23 ottobre 2025, contestando il mancato riconoscimento della risposta “clemenza” al quesito n. 28, avente ad oggetto un sinonimo di “indulgenza”. La risposta indicata dall’Amministrazione come esatta era “tolleranza”, mentre la candidata aveva scelto “clemenza”. Poiché il punteggio conseguito, pari a 20,25/30, era inferiore alla soglia minima di 21/30, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità della valutazione, delle modalità di correzione, del questionario, del correttore, del foglio risposte e degli atti della procedura, chiedendo l’attribuzione del punto aggiuntivo, la riammissione nella graduatoria e, ove spettante, la dichiarazione di vincitrice. Le amministrazioni costituite hanno eccepito il difetto di legittimazione processuale di alcuni Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e hanno chiesto il rigetto del ricorso. Nel corso del giudizio la Commissione ha adottato un verbale di autotutela del 23 dicembre 2025, riconoscendo la correttezza della risposta contestata e attribuendo alla ricorrente il punto richiesto.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente ritenuto sussistente la legittimazione processuale del Ministero della Giustizia, quale amministrazione presso cui i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio e quindi non estranea alla procedura concorsuale. Ha invece dichiarato il difetto di legittimazione processuale del Ministero dell’Interno, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, considerati estranei alla procedura, mentre la Commissione RIPAM è dotata di autonomia. Nel merito, il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché l’intervento in autotutela dell’Amministrazione ha integralmente soddisfatto la pretesa della ricorrente mediante l’attribuzione del punto relativo al quesito contestato. Le spese sono state integralmente compensate, in considerazione del tempestivo intervento in autotutela dell’Amministrazione. Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificati i presupposti previsti dalla norma
Il giudizio può essere definito con sentenza semplificata in sede cautelare quando siano trascorsi i termini previsti, il contraddittorio e l’istruttoria siano completi e le parti siano state avvisate della possibile definizione immediata.
art. 34 c.p.a.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere presuppone che, nel corso del giudizio, l’amministrazione abbia integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, l’amministrazione adotta un provvedimento in autotutela che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, anziché pronunciarsi sull’illegittimità originaria dell’atto impugnato.
- In una procedura concorsuale, l’amministrazione può correggere in autotutela la valutazione di un quesito e attribuire il punteggio spettante; se tale intervento elimina integralmente la lesione dedotta dal candidato, viene meno l’interesse alla decisione di merito sull’originario esito di non idoneità.
- La legittimazione processuale di un’amministrazione in una controversia concorsuale sussiste quando essa è l’amministrazione presso cui i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio e non è quindi estranea alla procedura, anche se gli atti contestati sono formalmente imputabili ad altro organo o organismo.
- Le amministrazioni del tutto estranee alla procedura concorsuale e prive di un ruolo sostanziale nella formazione o nell’esecuzione degli atti impugnati sono prive di legittimazione processuale passiva.
- L’intervento tempestivo dell’amministrazione che soddisfa la pretesa del ricorrente può giustificare la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Come è indicizzato
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