Sentenza del 16/01/2019 n. 868 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la legittimità fiscale di un'operazione di riorganizzazione societaria realizzata nel 2003 mediante leveraged buy out, costituzione di una Newco e successive fusioni. Secondo l'Amministrazione, l'operazione era elusiva ai sensi dell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, perché priva di valide ragioni economiche e finalizzata principalmente a trasferire sulla società operativa il debito bancario, generando la deduzione di interessi passivi e oneri finanziari. L'Agenzia contestava inoltre la compensazione di un debito tributario con un credito d'imposta della società incorporata e censurava l'annullamento delle sanzioni per omesso versamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale della società. È stata confermata la decisione della Commissione Tributaria Regionale, che aveva escluso l'elusività dell'operazione, riconoscendo valide ragioni economiche, tra cui il riassetto proprietario e gestionale, l'uscita di un socio e l'ingresso di nuovi investitori. Sono state ritenute deducibili le componenti finanziarie, poiché derivanti da un finanziamento bancario effettivamente utilizzato per finalità aziendali. È stata inoltre confermata l'inesistenza della sanzione, anche perché il credito d'imposta compensato era effettivo e non contestato quanto alla sua esistenza o al suo ammontare. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 8.000 euro, oltre spese generali e accessori.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis
"il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo"
La norma consente di disconoscere vantaggi fiscali ottenuti mediante un uso distorto di strumenti giuridici, ma richiede l'assenza di valide ragioni economiche e la prevalenza dello scopo fiscale. La presenza non marginale di ragioni extrafiscali, organizzative o aziendali può escludere l'abuso. La norma comporta l'inopponibilità degli atti e il disconoscimento dei vantaggi fiscali, ma non introduce automaticamente una sanzione.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 63 e 75, comma 5, nel testo applicabile ratione temporis
"gli interessi passivi ... sono sempre deducibili, anche se nei limiti della disciplina dettata dall'art. 63"
Gli interessi passivi sostenuti nell'ambito dell'attività d'impresa sono deducibili secondo i limiti e le modalità previste dalla legge, senza che sia necessario dimostrare il collegamento con specifici ricavi. Essi si riferiscono alla funzione finanziaria complessiva dell'impresa.
Codice civile, art. 2358
"divieto di assistenza finanziaria"
L'operazione non è stata ritenuta elusiva anche perché non risultava violato il divieto di assistenza finanziaria: il finanziamento era stato ottenuto direttamente da un istituto bancario e non dalla società obiettivo, e non era stato compromesso l'equilibrio economico-finanziario della società.
Codice civile, art. 2501-bis
La fusione conseguente a un leveraged buy out è una struttura prevista dall'ordinamento, purché siano rispettate le condizioni e le garanzie poste a tutela dell'equilibrio patrimoniale e finanziario delle società coinvolte.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, comma 1
Prevede la sanzione per omesso o insufficiente versamento delle imposte. Nel caso concreto la sanzione è venuta meno perché l'operazione non era elusiva e la compensazione utilizzava un credito d'imposta effettivo.
Direttiva 90/434/CEE, art. 11, n. 1, lett. a)
"un'operazione di fusione fondata su più obiettivi ... può costituire una valida ragione economica ... a condizione tuttavia che [le considerazioni tributarie] non siano preponderanti"
La valutazione dell'abuso deve essere concreta e complessiva. La presenza di finalità fiscali non esclude automaticamente la validità dell'operazione, purché tali finalità non siano preponderanti rispetto agli obiettivi economici e organizzativi.
Massime di principio
- Un'operazione societaria complessa, anche se produce un risparmio d'imposta, non è automaticamente elusiva: occorre verificare se esistano ragioni economiche, organizzative o gestionali effettive e non marginali.
- Nel valutare un leveraged buy out o una fusione, l'Amministrazione deve esaminare globalmente l'operazione e non può basarsi soltanto sull'esistenza di interessi passivi, debiti o su un'alternativa giuridica astrattamente meno onerosa.
- La libertà del contribuente di scegliere tra operazioni lecite con diverso carico fiscale deve essere rispettata, salvo che la struttura scelta sia priva di sostanza economica e diretta principalmente a ottenere un vantaggio fiscale indebito.
- Le valide ragioni economiche devono essere documentate con elementi concreti, come il riassetto della compagine societaria, l'ingresso di nuovi investitori, competenze manageriali, piani industriali, esigenze di finanziamento e risultati aziendali coerenti.
- Gli interessi passivi d'impresa sono ordinariamente deducibili nei limiti previsti dalla normativa, senza dover essere collegati a specifici ricavi, purché derivino da un finanziamento reale e riferibile all'attività imprenditoriale.
- La compensazione di un debito tributario con un credito d'imposta effettivo e spettante non costituisce, di per sé, un vantaggio fiscale indebito; l'Amministrazione deve contestare specificamente l'esistenza o l'utilizzabilità del credito.
- La contestazione di elusione e il recupero fiscale non comportano automaticamente l'irrogazione di sanzioni: la sanzionabilità richiede una specifica base normativa e, nel caso esaminato, è venuta meno anche per l'esclusione dell'elusione.
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