Sentenza del 24/10/2023 n. 29540 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Teleperformance France aveva chiesto il rimborso del credito d'imposta relativo a dividendi percepiti da una controllata italiana (Promoplan) invocando l'art. 10, par. 4, lett. b) della Convenzione Italia-Francia. L'Agenzia delle Entrate negò il rimborso (silenzio-rifiuto), sostenendo che nessuna imposta era stata effettivamente versata né in Italia né in Francia e quindi non sussisteva doppia imposizione da compensare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTR che aveva accolto l'istanza di rimborso di Teleperformance. La Corte ha confermato il principio stabilito nel giudizio di rinvio: ai fini del diritto al credito d'imposta ex art. 10(4)(b) della Convenzione Italia-Francia è sufficiente che il dividendo sia stato incluso nella base imponibile del paese di residenza della società percettrice (Francia); non è necessario che in concreto sia stato effettivamente versata un'imposta su quella specifica somma. Inoltre la Corte ha ribadito che l'esenzione prevista dalla Direttiva madre-figlia non esclude automaticamente il diritto al credito previsto dalla Convenzione, dovendosi verificare il principio di neutralità fiscale e che la società madre non subisca un trattamento peggiorativo rispetto a una madre italiana. La CTR aveva inoltre fatto riferimento alla circolare ministeriale che quantificava il credito spettante alle società madri francesi. Le spese processuali sono a carico dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
Art. 10, par. 4, lett. b) della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Francia
prevede il diritto per il residente di ottenere dall'Amministrazione del paese in cui ha sede la società distributrice il rimborso del credito d'imposta che sarebbe spettato ad un residente
La Corte ritiene che il diritto al credito si realizzi quando il dividendo è compreso nella base imponibile dello Stato di residenza della società percettrice; non è necessario che vi sia stato un versamento effettivo d'imposta su quella specifica somma.
Direttiva madre-figlia (Direttiva 90/435/CEE, recepita con D.Lgs. n.136/1993)
esenzione dalla ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti tra società collegate
L'esenzione prevista dalla direttiva non esclude automaticamente il diritto al rimborso previsto dalla Convenzione: i due meccanismi devono essere coordinati alla luce del principio di neutralità fiscale e della giurisprudenza della Corte di Giustizia (cfr. causa C‑389/18).
D.P.R. n. 600/1973, art. 27-bis, comma 3
consente di non applicare la ritenuta alla fonte sui dividendi erogati
Rilevato che la controllata italiana aveva fruito della facoltà di non applicare la ritenuta, ma ciò non impedisce alla società madre di chiedere il rimborso previsto dalla Convenzione se il dividendo è stato incluso nella base imponibile estera.
Circolare del Ministero delle Finanze n.151 del 10/8/1994, art.10 lett. b)
indica il criterio di calcolo del credito d'imposta spettante alle società madri con sede in Francia
La CTR ha fatto riferimento alla circolare per quantificare il credito spettante alla società francese e per dimostrare che l'applicazione pratica della normativa garantisce la neutralità fiscale.
Art. 2697 c.c.
L'Agenzia aveva eccepito che la società non aveva provato la sussistenza della doppia imposizione; la Corte tuttavia ha ritenuto sufficiente la prova che i dividendi erano stati inclusi nella dichiarazione dei redditi francese.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n.4 e art. 384 c.p.c.
norme processuali invocate dall'Agenzia per il ricorso in Cassazione
La Corte ha esaminato e respinto le censure processuali e di diritto proposte dall'Amministrazione, ritenendole infondate.
Massime di principio
- Per ottenere il rimborso/credito d'imposta previsto da una convenzione contro le doppie imposizioni è spesso sufficiente provare che il reddito (dividendo) è stato incluso nella base imponibile dello Stato di residenza del percettore; non è sempre necessario dimostrare l'effettivo versamento di una imposta specifica su quel dividendo.
- L'esenzione prevista dalla Direttiva madre-figlia non esclude automaticamente altri strumenti convenzionali di eliminazione della doppia imposizione: occorre coordinarli applicando il principio di neutralità fiscale e verificando che la società madre non subisca un trattamento fiscale peggiorativo rispetto a una pari società residente nel paese della fonte.
- L'onere probatorio grava sul richiedente del rimborso: documentazione essenziale comprende prova della titolarità del dividendo, della partecipazione qualificata, e della dichiarazione dei redditi nello Stato di residenza che includa il dividendo.
- Le circolari e la prassi amministrativa possono fornire criteri di quantificazione compatibili con il principio di neutralità e possono essere richiamate in giudizio per determinare l'entità del credito/rimborso spettante.
- In caso di silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, il contribuente deve instaurare il giudizio tributario fornendo le prove documentali; le questioni attinenti al coordinamento tra normativa nazionale, convenzionale ed europea possono essere decise dai giudici nazionali anche sulla base della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.
- Prima di proporre ricorso amministrativo o giudiziario verificare la documentazione: dichiarazioni fiscali estere che includano i dividendi, certificazioni di residenza fiscale, evidenze del pagamento (o della non applicazione) di ritenute, e riferimenti normativi/interpretativi rilevanti.
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