Sentenza n. 942/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento: - del decreto n. -OMISSIS- (notificato il -OMISSIS-), con cui il Questore di Salerno ha disposto il rifiuto avverso l’istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato - attesa occupazione – in seguito alla procedura di emersione ex art. 103, comma 1, del D.L. 34/2020; - della comunicazione di preavviso di rifiuto del-OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato in attesa di occupazione nell'ambito della procedura di emersione ex art. 103, comma 1, d.l. 34/2020
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego fondato su due autonome ragioni: la sua presenza nel SIS, in seguito a segnalazione francese finalizzata al rifiuto di ingresso e soggiorno negli Stati membri, e il suo temporaneo allontanamento dall'Italia durante la procedura di emersione. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 103, comma 1, d.l. 34/2020 e dell'art. 2, comma 2, l. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e carenza motivazionale, sostenendo che l'allontanamento era stato determinato dalla necessità di recarsi in Francia per ricevere assistenza familiare continuativa connessa a un grave problema di salute e che la durata del procedimento gli aveva imposto una situazione di prolungata incertezza. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dell'art. 96 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, dell'art. 6 CEDU e dell'art. 24 Cost., nonché la violazione del legittimo affidamento, dei principi di correttezza e buona fede, il difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, contestando l'automatica natura ostativa attribuita alla segnalazione SIS. Dall'istruttoria è emerso che la segnalazione era stata inserita perché il ricorrente sarebbe stato ritenuto persona cui rifiutare il soggiorno per aggiramento delle norme dell'Unione o nazionali in materia di ingresso o permanenza, senza riferimento a fatti criminosi o ad altre specifiche ragioni di pericolosità sociale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, imponendo all'amministrazione, nel riesercizio del potere, una valutazione concreta della segnalazione Schengen ai fini del giudizio di pericolosità e delle conseguenti determinazioni sull'istanza di regolarizzazione. Quanto all'allontanamento dall'Italia, il giudice ha ritenuto provata e non specificamente contestata la ragione sanitaria e familiare dell'assenza. Il requisito previsto dall'art. 103 d.l. 34/2020, secondo cui lo straniero non deve aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020, non è stato interpretato come divieto inderogabile di qualsiasi assenza: l'allontanamento temporaneo, giustificato da esigenze eccezionali e dall'esercizio di diritti fondamentali, non è ostativo quando, avuto riguardo alla durata, al momento e alle motivazioni, non dimostri l'assenza di volontà di stabile permanenza in Italia. Quanto alla segnalazione SIS, il TAR ha escluso l'automatismo preclusivo. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 6/2026 e il regolamento UE 2018/1861, ha affermato che la segnalazione impone una valutazione individuale e non impedisce di per sé il rilascio del titolo da parte dello Stato non segnalante. L'amministrazione avrebbe dovuto acquisire le informazioni necessarie, valutare i motivi della segnalazione, eventualmente attivare la consultazione con lo Stato segnalante e bilanciare le esigenze di sicurezza pubblica con la vita privata e familiare e il radicamento lavorativo del ricorrente. Tale istruttoria e tale bilanciamento sono risultati mancanti. Le spese di lite sono state integralmente compensate; è stata confermata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e liquidato il compenso al difensore secondo quanto indicato in dispositivo.
Norme richiamate
art. 103, commi 1 e 10, d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020
i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020
Il requisito della permanenza non è inderogabile rispetto a ogni assenza: l'allontanamento temporaneo, eccezionale e adeguatamente giustificato da esigenze fondamentali deve essere valutato concretamente e non determina automaticamente il rigetto della domanda di emersione. La segnalazione SIS prevista dal comma 10, lett. b), non costituisce ostacolo automatico quando riferita al solo aggiramento delle norme sull'ingresso o soggiorno.
art. 2, comma 2, l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente in relazione alla durata del procedimento; la decisione valorizza l'irragionevolezza di un'interpretazione che, a fronte dell'incertezza dei tempi procedimentali, imponesse una permanenza sine die in Italia.
art. 96, comma 2, Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985
La segnalazione collegata al rifiuto di ingresso o soggiorno deve essere distinta dalle ipotesi fondate su fatti criminosi o su una concreta pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica; la sua rilevanza richiede una valutazione concreta.
art. 24 del regolamento (UE) 2018/1861
La valutazione della minaccia per l'ordine o la sicurezza pubblica deve essere individuale e può riguardare anche l'elusione della normativa sull'ingresso e soggiorno, ma non legittima un automatismo: occorre considerare le circostanze personali e le conseguenze del rifiuto di soggiorno.
art. 27 del regolamento (UE) 2018/1861
Quando uno Stato esamina il rilascio o la proroga di un permesso a favore di una persona segnalata da altro Stato, deve consultare lo Stato segnalante, acquisire le informazioni supplementari e tenere conto dei motivi della segnalazione; la decisione finale spetta allo Stato che rilascia il titolo.
art. 8 CEDU
La tutela della vita privata e familiare impone di considerare le esigenze familiari e il radicamento personale nel bilanciamento con l'obbligo di permanenza territoriale e con le esigenze di sicurezza.
artt. 2 e 29 Cost.
I diritti fondamentali della persona e la tutela della famiglia orientano l'interpretazione del requisito di permanenza, impedendo che un'assenza temporanea e necessitata per ragioni familiari o sanitarie produca automaticamente la perdita della possibilità di regolarizzazione.
art. 16 Cost.
In assenza di una previsione primaria espressa, non può ricavarsi un obbligo inderogabile di permanenza in Italia fino alla conclusione della procedura, tale da comprimere irragionevolmente la libertà di circolazione.
sentenza Corte costituzionale n. 6/2026
Ha dichiarato parzialmente illegittimo l'art. 103, comma 10, lett. b), d.l. 34/2020 nella parte in cui esclude dalle procedure di regolarizzazione gli stranieri segnalati nel SIS per il solo mancato rispetto delle norme nazionali o dell'Unione sull'ingresso e soggiorno.
art. 82 d.P.R. 115/2002
Richiamato per la liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
art. 130 d.P.R. 115/2002
Richiamato per la liquidazione del compenso professionale nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- Nella procedura di emersione dal lavoro irregolare, il requisito per cui lo straniero non deve aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020 non comporta l'ostatività automatica di qualsiasi assenza: devono essere valutate la durata, la collocazione temporale e le ragioni dell'allontanamento, ammettendo eccezioni quando l'assenza sia temporanea, non preventivabile e imposta da esigenze eccezionali o dall'esercizio di diritti fondamentali, quali la salute e la vita familiare.
- La permanenza dello straniero in Italia durante la procedura di emersione non può trasformarsi, in assenza di un'espressa previsione legislativa, in un obbligo inderogabile di permanenza sine die, soprattutto quando il procedimento si protragga per tempi non prevedibili e l'allontanamento sia giustificato da esigenze primarie.
- La segnalazione nel SIS ai fini del rifiuto di ingresso o soggiorno non determina automaticamente il diniego del permesso di soggiorno o della regolarizzazione da parte di uno Stato diverso da quello segnalante, quando la segnalazione riguardi il solo aggiramento delle norme sull'ingresso o soggiorno e non fatti ulteriori indicativi di concreta pericolosità.
- L'amministrazione dello Stato che esamina il rilascio del titolo a favore di una persona segnalata nel SIS deve svolgere una valutazione individuale, acquisire le informazioni necessarie, tenere conto dei motivi della segnalazione, attivare ove necessario la consultazione con lo Stato segnalante e ponderare le esigenze di sicurezza pubblica con le circostanze personali, familiari e lavorative dell'interessato.
- Il diniego fondato sulla segnalazione SIS è illegittimo quando l'amministrazione si limita ad accertarne l'esistenza e l'identità del soggetto senza verificare concretamente la natura della segnalazione, la pericolosità attuale dell'interessato e il rapporto tra le esigenze di sicurezza e il suo radicamento personale e lavorativo.
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