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Ordinanza

Ordinanza n. 68/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento, previa concessione delle misure cautelari più opportune: - della comunicazione del 23.9.2025 Prot. 8594-P avente ad oggetto: “Tarsia (CS). Relazione Verifica preventiva Interesse archeologico Tarsia 50 (CS)”; della comunicazione del 16.1.2023 avente ad oggetto: “Sine S.r.l. Progetto Tarsia 50, Comunicazione ai sensi del punto 13.3. del DM 10.09.2010. Terreno F. 7 p.335” ; della comunicazione del 13.11.2025, avente ad oggetto “Istanza di annullamento in autotutela ex art. 21 nonies della Legge 7.8.1990, N.241 E S.M.I. Progetto di impianto di produzione di energia rinnovabile da fonte fotovoltaica denominato “Tarsia 50”; dell'art. 15, punto 4, lettere c) e d) del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della Regione Calabria; di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, antecedente o successivo ancorché non cognito, con particolare ma non esclusivo riferimento a tutti i pareri resi nell'ambito del procedimento di valutazione ambientale dalle amministrazioni interessate; nonché per la condanna del Ministero della Cultura, Dipartimento per la tutela del Patrimonio Culturale, Direzione Archeologica Belle Arti e Paesaggio Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza, al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla società ricorrente.

Giustizia amministrativa202501635

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della rinuncia alla sola istanza cautelare, senza esaminare il fumus boni iuris, il periculum in mora, i motivi di illegittimità dedotti né la domanda di annullamento e quella risarcitoria, che restano da definire nel merito. Le spese sono state rinviate alla decisione definitiva.

TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Comunicazioni relative alla verifica preventiva dell’interesse archeologico e al progetto di impianto fotovoltaico denominato “Tarsia 50”, nonché disposizione del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della Regione Calabria e ulteriori atti del procedimento di valutazione ambientale

Esito

IMPROCEDIBILITA

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare, la comunicazione del 23 settembre 2025 relativa alla relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico, la comunicazione del 16 gennaio 2023 relativa al progetto dell’impianto fotovoltaico e la comunicazione del 13 novembre 2025 concernente un’istanza di annullamento in autotutela, oltre all’art. 15, punto 4, lettere c) e d), del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della Regione Calabria e agli ulteriori atti presupposti, connessi o collegati, inclusi i pareri resi nel procedimento di valutazione ambientale. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria nei confronti del Ministero della Cultura e della Soprintendenza. La domanda cautelare è stata successivamente rinunciata dalla ricorrente con memoria depositata il 6 gennaio 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda cautelare incidentale.

Massime di principio

  • La rinuncia alla domanda cautelare incidentale comporta che il giudice ne prenda atto senza esaminare i presupposti cautelari del fumus boni iuris e del periculum in mora, lasciando impregiudicate le domande di merito.
  • Quando l’ordinanza cautelare si limita a dare atto della rinuncia alla misura richiesta, la regolazione delle spese può essere rinviata alla decisione definitiva.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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