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Sentenza

Sentenza n. 2045/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 898/2023, resa tra le parti, relativa all’impugnazione del provvedimento, prot. 128026 del 21 novembre 2018, di diniego della domanda di sanatoria presentata il 20 dicembre 2017 (Pratica n. 2965/2017).

Giustizia amministrativa202400505

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Toscana n. 898/2023, relativa al diniego comunale della sanatoria per una serra fissa abusiva

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Toscana che aveva respinto il ricorso contro il diniego del Comune di Pistoia alla domanda di sanatoria presentata nel 2017 per una serra fissa realizzata tra il 2007 e il 2010. In primo grado era stata dedotta, tra l’altro, l’illegittimità del diniego per la pendenza dell’appello contro un precedente diniego di sanatoria e, nel merito, la violazione dell’art. 36 d.P.R. 380/2001, degli artt. 70 e 209 l.r. Toscana n. 65/2014 e dell’art. 3 del regolamento regionale n. 63/R/2016, nonché dell’art. 3 l. n. 241/1990, sostenendo che la serra fosse conforme alla disciplina urbanistica sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda del 2017. Gli appellanti hanno contestato in particolare che, per verificare la conformità al momento della realizzazione, fosse necessario il programma aziendale di miglioramento agricolo ambientale, ritenendo sufficiente la conformità agli strumenti urbanistici comunali e provinciali. Il Comune ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse, poiché la serra era stata demolita, e ha comunque sostenuto l’infondatezza dell’appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La demolizione della serra oggetto del diniego di sanatoria, documentata dal Comune e riconosciuta dagli appellanti, ha fatto venir meno l’interesse concreto e attuale alla decisione, che deve permanere sino alla conclusione del giudizio. Il Collegio ha richiamato l’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., secondo cui il ricorso è improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione, e l’art. 87, comma 4, c.p.a., che consente di desumere la sopravvenuta carenza di interesse da fatti, atti univoci e comportamenti delle parti. La demolizione è stata ritenuta comportamento inequivocabile della perdita di interesse. Il giudice ha escluso, tuttavia, la cessazione della materia del contendere, perché la demolizione non ha integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale azionato dagli appellanti, diretto alla sanatoria dell’opera. Non è stata quindi esaminata nel merito la questione della doppia conformità e della necessità del programma aziendale di miglioramento agricolo ambientale. Spese del grado compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto delle parti alla decisione

    La sopravvenuta perdita dell’interesse concreto e attuale alla decisione comporta l’improcedibilità del ricorso o dell’appello.

  • art. 87, comma 4, c.p.a.

    anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa

    Fatti oggettivi e comportamenti inequivoci delle parti possono dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse senza necessità delle formalità processuali previste dai commi precedenti.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    La disposizione è stata richiamata dagli appellanti in relazione al requisito della doppia conformità per la sanatoria edilizia, ma il Consiglio di Stato non ha deciso la questione nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La demolizione dell’opera edilizia oggetto dell’impugnazione determina la sopravvenuta carenza dell’interesse concreto e attuale alla decisione quando rende non più utile la pronuncia richiesta, con conseguente improcedibilità del ricorso o dell’appello.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può essere desunta dal giudice da fatti o atti univoci intervenuti dopo la proposizione del ricorso e dal comportamento delle parti, anche senza il compimento delle formalità processuali ordinarie.
  • La demolizione dell’opera contestata non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere: quest’ultima richiede l’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale azionato, mentre, se la demolizione non realizza l’utilità perseguita dal ricorrente, la pronuncia appropriata è l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSanatoria e condono edilizio
RamiProcesso amministrativoEdilizia
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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