Regolamento (UE) 2019/2179
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2179 della Commissione del 13 dicembre 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 per quanto riguarda l’assegnazione per paese del contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità e che deroga a tale regolamento di esecuzione per l’anno contingentale 2019/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la disciplina UE del contingente tariffario per carni bovine di alta qualità alla luce dell’accordo concluso il 5 dicembre 2019 tra Unione europea e Stati Uniti sull’assegnazione per paese delle quote. Modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012, sostituendo le regole di gestione e l’allegato I, e adegua i rinvii normativi al codice doganale dell’Unione. Prevede inoltre una deroga per il 2019/2020 sulla ripartizione dei saldi inutilizzati, che vengono attribuiti proporzionalmente ai sottocontingenti in partenza dal 1o gennaio 2020.
Modifica le regole di gestione del contingente tariffario UE per carni bovine di alta qualità, introducendo l’assegnazione per paese e una deroga per l’anno contingentale 2019/2020.
Ambito di applicazione
Si applica alla gestione del contingente tariffario annuale dell’Unione per l’importazione di carni bovine di alta qualità di cui al regolamento (CE) n. 617/2009, destinato alle importazioni di carni bovine fresche, refrigerate o congelate che soddisfano i requisiti dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012. Riguarda gli operatori che importano nell’Unione nell’ambito del contingente, con gestione doganale in regime "primo arrivato, primo servito" e senza titoli di importazione. L’allocazione per paese interessa in particolare Stati Uniti e altri paesi secondo i sottocontingenti e i periodi indicati nell’allegato I, con applicazione dal 1o gennaio 2020; la deroga sui saldi inutilizzati riguarda specificamente l’anno contingentale 2019/2020.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2179: contingente tariffario per carni bovine di alta qualità
Il regolamento interviene sul sistema UE di gestione del contingente tariffario autonomo per le carni bovine di alta qualità, istituito dal regolamento (CE) n. 617/2009 e disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012. La modifica è motivata dall’accordo del 5 dicembre 2019 tra Unione europea e Stati Uniti sull’assegnazione per paese del contingente, nonché dall’esigenza di allineare i riferimenti doganali al codice doganale dell’Unione.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 stabiliva le regole di gestione del contingente tariffario per importazioni di carni bovine di alta qualità. A seguito dell’accordo con gli Stati Uniti, tutti i principali fornitori hanno accettato l’assegnazione per paese prevista dall’accordo; ciò rende necessario adeguare la ripartizione interna del contingente e disciplinare la transizione per i quantitativi inutilizzati dell’anno contingentale 2019/2020.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
La disciplina riguarda le importazioni nell’Unione di carni bovine fresche, refrigerate o congelate che soddisfano i requisiti dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012. Il regime è rivolto agli operatori importatori che intendono beneficiare del contingente tariffario annuale, gestito a livello doganale senza rilascio di titoli di importazione.
Gestione del contingente e numeri d’ordine
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 1 del regolamento n. 481/2012, precisando che il contingente è gestito secondo il principio del "primo arrivato, primo servito" ai sensi degli articoli da 49 a 52 e dell’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Il contingente principale ha un volume di 45 000 tonnellate metriche ed è identificato con il numero d’ordine 09.2201.
Il meccanismo operativo si fonda su sottocontingenti tariffari trimestrali:
- numero d’ordine 09.2202;
- numero d’ordine 09.2203, articolato in due fasi temporali: dal 1o gennaio 2020 al 30 giugno 2020 e, successivamente, dal 1o luglio 2020 con nuovi sottocontingenti trimestrali.
L’accesso al beneficio del contingente è subordinato alla presentazione della domanda per i numeri d’ordine dei sottocontingenti 09.2202 e 09.2203.
Assegnazione per paese e allegato I
L’allegato I è sostituito integralmente e contiene la nuova ripartizione del contingente per periodi contingentali, sottoperiodi trimestrali, paese e volume. Il testo evidenzia una progressiva assegnazione differenziata tra Stati Uniti e altri paesi, con ripartizioni che si estendono dal 1o luglio 2019 al 30 giugno 2026 e oltre. Per la categoria delle carni bovine di alta qualità il dazio applicabile è pari a zero.
Deroga per l’anno contingentale 2019/2020
L’articolo 2 introduce una deroga specifica all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 481/2012 per il trattamento dei saldi inutilizzati al 31 dicembre 2019. Tali saldi non seguono il regime ordinario di aggiunta ai sottocontingenti trimestrali successivi, ma vengono ripartiti proporzionalmente sui sottocontingenti che iniziano il 1o gennaio 2020 secondo le seguenti percentuali:
- 58,89 % al contingente 09.2202;
- 41,11 % al contingente 09.2203.
Riferimenti doganali e coordinamento normativo
Per esigenze di chiarezza, i rinvii al regolamento (CEE) n. 2454/93 sono sostituiti dai riferimenti al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, in quanto il primo è stato abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/481 dal 1o maggio 2016. La modifica assicura così coerenza con la disciplina doganale vigente.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o gennaio 2020. La sua adozione urgente è giustificata dalla necessità di renderlo operativo in concomitanza con l’entrata in vigore dell’accordo con gli Stati Uniti.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli importatori e gli operatori doganali, la principale ricaduta è l’adeguamento alle nuove quote per paese e alla gestione per sottocontingenti trimestrali con accesso "first come, first served". Occorre inoltre considerare la diversa ripartizione dei quantitativi inutilizzati a cavallo tra il 2019 e il 2020, che incide sulle disponibilità iniziali del nuovo anno contingentale.
Disposizioni principali
Oggetto e modifica del regime di gestione
L’articolo 1 modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012, chiarendo che esso disciplina la gestione del contingente tariffario annuale dell’Unione per l’importazione di carni bovine di alta qualità di cui al regolamento (CE) n. 617/2009. Il periodo, il paese di origine, il volume e il dazio sono indicati nell’allegato I.
Gestione del contingente e sottocontingenti
Il contingente è gestito con il principio del "primo arrivato, primo servito" ai sensi degli articoli da 49 a 52 e dell’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Non sono richiesti titoli di importazione. Il contingente principale è di 45 000 tonnellate metriche, numero d’ordine 09.2201, articolato in sottocontingenti tariffari trimestrali: 09.2202 e 09.2203, con una distinzione temporale per il 09.2203 tra il periodo 1o gennaio 2020-30 giugno 2020 e quello dal 1o luglio 2020. I benefici sono concedibili solo previa domanda per i numeri d’ordine dei sottocontingenti 09.2202 e 09.2203.
Aggiornamento dell’allegato I
L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 è sostituito con un nuovo prospetto che dettaglia per i diversi periodi contingentali, a partire dal 1o luglio 2019 e fino al 1o luglio 2026 e successivamente, i volumi del contingente, i sottoperiodi trimestrali, i paesi interessati e il dazio applicabile. Per le carni bovine di alta qualità il dazio indicato è zero.
Deroga per l’anno contingentale 2019/2020
In deroga all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012, i saldi inutilizzati al 31 dicembre 2019 sono aggiunti proporzionalmente ai sottocontingenti trimestrali che iniziano il 1o gennaio 2020: 58,89 % al contingente 09.2202 e 41,11 % al contingente 09.2203.
Rinvii al codice doganale dell’Unione
Per ragioni di chiarezza, i riferimenti al regolamento (CEE) n. 2454/93 sono sostituiti da rinvii al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, in quanto il primo è stato abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/481 a decorrere dal 1o maggio 2016.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o gennaio 2020. È adottato con urgenza per consentire l’applicazione dalla data di entrata in vigore dell’accordo. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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