Regolamento (UE) 2019/2222
Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/2222 della Commissione del 12 dicembre 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 684/2009 recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda i dati da presentare nell’ambito delle procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regolamento (CE) n. 684/2009 per adeguare i dati richiesti nei messaggi elettronici usati nella circolazione in sospensione d’accisa di prodotti soggetti ad accisa. L’intervento mira soprattutto a migliorare il collegamento automatico tra e-AD e allegati/documenti certificativi e a chiarire alcune regole di compilazione, incluse quelle sul numero di colli nei casi di più corpi di dati. Le nuove regole si applicano dal 13 febbraio 2020, in parallelo con la nuova versione del sistema informatizzato istituito dalla decisione n. 1152/2003/CE.
Modifica i dati e la struttura dei messaggi elettronici dell’e-AD e delle procedure informatizzate per la circolazione in sospensione d’accisa di prodotti soggetti ad accisa, aggiornando l’allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009.
Ambito di applicazione
Si applica alle procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa nell’Unione, con riferimento ai messaggi elettronici e-AD, alle relative bozze, ai casi di presentazione differita, frazionamento e cambiamento di destinazione, nonché ai dati da inserire nei messaggi relativi a speditore, destinatario, luogo di spedizione/consegna, garanzia, trasporto, prodotto, imballaggio e documenti certificativi. Incide sugli operatori economici e sulle autorità competenti degli Stati membri coinvolti nei movimenti di prodotti accise nel sistema informatizzato previsto dalla decisione n. 1152/2003/CE. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal 13 febbraio 2020; non introduce un regime materiale autonomo delle accise, ma aggiorna il tracciato dei messaggi e le regole tecniche di compilazione.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2222 della Commissione
Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 684/2009, che disciplina le modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE in materia di procedure informatizzate per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione d’accisa. La finalità principale è rendere più efficiente il sistema elettronico, soprattutto migliorando il collegamento automatico tra e-AD e documenti/allegati e adeguando alcune regole di compilazione dei messaggi.
Contesto e finalità della modifica
Dai considerando emerge che l’allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009 contiene la struttura dei messaggi elettronici e i relativi codici. La Commissione evidenzia che il sistema informatizzato previsto dalla decisione n. 1152/2003/CE non prevedeva un metodo standard per collegare gli allegati, con conseguente necessità di operazioni manuali e oneri per le autorità fiscali. Il regolamento interviene quindi per uniformare e automatizzare tale collegamento e per aggiornare il contenuto dei messaggi. Viene inoltre richiamata l’esigenza di allineare la data di applicazione alla nuova versione del sistema informatizzato, fissandola al 13 febbraio 2020.
Ambito oggettivo: i messaggi elettronici e-AD
La modifica incide sulle tabelle dell’allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009, cioè sulle specifiche tecniche dei messaggi elettronici usati per la bozza di documento amministrativo elettronico e per il documento amministrativo elettronico definitivo. Il testo disciplina i dati richiesti per la presentazione standard, per l’esportazione con domiciliazione, per la presentazione differita e per le principali operazioni successive sul movimento, come il cambiamento di destinazione e il frazionamento.
Dati relativi a destinatari, luoghi e trasporto
Il regolamento dettaglia i campi da indicare per il tipo di destinazione del movimento, distinguendo tra deposito fiscale, destinatario registrato, destinatario registrato temporaneo, consegna diretta, destinatario esentato, esportazione e destinazione ignota. Vengono poi specificati i dati relativi allo speditore, al luogo di spedizione, all’ufficio doganale di importazione o di esportazione, al destinatario, al luogo di consegna, alla garanzia del movimento e all’organizzazione del trasporto. Sono previsti anche dati sull’unità di trasporto, sui sigilli commerciali e sulle informazioni complementari di natura logistica.
Dati di prodotto, imballaggio e regole di coerenza
Per ciascun corpo di dati del prodotto devono essere indicati, tra l’altro, codice del prodotto sottoposto ad accisa, codice NC, quantità, peso lordo e netto, titolo alcolometrico, grado Plato, densità, eventuali contrassegni fiscali, designazione commerciale e marchio. Per l’imballaggio sono richiesti il codice del tipo di imballaggio, il numero di colli, l’identificazione dei sigilli e i marchi di spedizione. Il regolamento introduce una regola specifica per i casi in cui un e-AD contenga più corpi di dati: se il numero di colli è indicato come zero in una voce, deve esistere almeno un altro imballaggio con gli stessi marchi di spedizione e un numero di colli superiore a zero.
Prodotti vitivinicoli e documenti certificativi
Una parte rilevante riguarda i prodotti vitivinicoli, per i quali si devono indicare categoria, zona viticola, paese terzo di origine e codici delle operazioni vitivinicole. Il campo «Denominazione di origine» può essere usato per certificare, secondo i casi, DOP/IGP dei vini, indicazioni geografiche o categorie di bevande spiritose, nonché l’appartenenza a piccole birrerie indipendenti o piccole distillerie ai fini dell’aliquota ridotta nello Stato membro di destinazione. Il gruppo di dati «DOCUMENTO Certificato» consente di associare al movimento certificati e riferimenti documentali, con rinvio al regolamento (CE) n. 31/96, al regolamento (CE) n. 436/2009, al regolamento (UE) n. 1308/2013, al regolamento (CE) n. 607/2009 e al regolamento (CE) n. 110/2008.
Frazionamento del movimento e cambiamento di destinazione
La tabella dedicata al frazionamento disciplina il caso in cui un e-AD sia sostituito da due o più e-AD nuovi. Sono richiesti l’ARC a monte, lo Stato membro in cui avviene il frazionamento e i dati aggiornati relativi al nuovo movimento, inclusi eventuali cambiamenti della durata del tragitto, dell’organizzazione del trasporto, del destinatario, del luogo di consegna, dell’ufficio doganale, del trasportatore e delle informazioni di trasporto. Anche in questa ipotesi si applicano le regole sui dati di prodotto e di imballaggio.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 13 febbraio 2020. Il testo conclude precisando che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009
L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica riguarda in particolare le tabelle da 1 a 5, cioè la struttura e il contenuto dei messaggi elettronici utilizzati per la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa in sospensione d’accisa.
Collegamento elettronico tra e-AD e documenti allegati
Viene razionalizzato il gruppo di dati «DOCUMENTO Certificato», che deve contenere una serie supplementare di informazioni sul «tipo di documento» e sul «riferimento del documento», così da consentire un collegamento automatico tra documento amministrativo elettronico e allegati, superando il riferimento manuale che gravava sulle autorità fiscali.
Regole sul numero di colli nei messaggi con più corpi di dati
Quando un e-AD contiene più corpi di dati e merci di due o più corpi sono incluse nello stesso gruppo di colli, il primo corpo di dati deve riportare il numero effettivo di colli, mentre i corpi successivi devono indicare zero. Per evitare il rigetto del messaggio, il valore del dato «Numero di colli» deve essere superiore a zero in almeno una occorrenza.
Compilazione dei dati su destinazione, trasporto, garanzia e prodotto
L’allegato ridefinisce in modo dettagliato i campi obbligatori, facoltativi o condizionali relativi a tipo di destinazione, durata del tragitto, organizzazione del trasporto, ARC, dati dello speditore e del destinatario, luogo di consegna, uffici doganali, garanzia del movimento, trasporto e unità di trasporto, nonché le informazioni per ciascun corpo di dati del prodotto (codice prodotto accisa, codice NC, quantità, pesi, titolo alcolometrico, grado Plato, densità, contrassegni fiscali, designazione commerciale e marchio).
Dati specifici per prodotti vitivinicoli e documenti certificativi
Sono previste regole particolari per i prodotti vitivinicoli, inclusi categoria di prodotto, zona viticola, paese terzo di origine e codici delle operazioni vitivinicole. Sono inoltre disciplinati i «documenti certificati», con possibilità di indicare certificazioni di origine, DOP/IGP, indicazioni geografiche e attestazioni per piccole birrerie indipendenti e piccole distillerie, con rinvio al regolamento (CE) n. 436/2009, al regolamento (UE) n. 1308/2013, al regolamento (CE) n. 607/2009, al regolamento (CE) n. 110/2008 e alla direttiva 92/83/CEE.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 13 febbraio 2020. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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