Regolamento (UE) 2019/2221
Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/2221 della Commissione del 12 dicembre 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 della Commissione per quanto riguarda i dati registrati nei messaggi relativi all’iscrizione degli operatori economici e dei depositi fiscali nei registri nazionali e nel registro centrale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo puntuale l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013, che disciplina la struttura dei messaggi relativi ai registri degli operatori economici e dei depositi fiscali. Le modifiche mirano a garantire coerenza con altri atti dell’Unione e con una nuova versione del sistema informatico delle accise, oltre a correggere e precisare alcuni dati tecnici. L’applicazione è differita al 13 febbraio 2020, in linea con la nuova versione del sistema di informatizzazione.
Modifica tecnica del regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 sui messaggi relativi all’iscrizione degli operatori economici e dei depositi fiscali nei registri nazionali e nel registro centrale, con aggiornamento di alcuni dati e valori ammessi nei messaggi.
Ambito di applicazione
Si applica ai messaggi informatici utilizzati nell’ambito del sistema di cooperazione amministrativa in materia di accise, in particolare per l’iscrizione degli operatori economici e dei depositi fiscali nei registri nazionali e nel registro centrale. Rileva per gli Stati membri e per le autorità competenti che gestiscono tali registri e scambiano dati tramite il sistema di informatizzazione istituito dalla decisione n. 1152/2003/CE; riguarda anche la coerenza con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/323. Non introduce esclusioni espresse, ma interviene solo sulla struttura e sul contenuto di specifici messaggi e tabelle dell’allegato I del regolamento (UE) n. 612/2013.
Modifica tecnica dei messaggi per i registri accise
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2221 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013, che disciplina il funzionamento del registro degli operatori economici e dei depositi fiscali e i relativi messaggi informatici nell’ambito della cooperazione amministrativa in materia di accise. La finalità è di adeguare la struttura dei messaggi e alcune regole di compilazione alla nuova versione del sistema di informatizzazione istituito con la decisione n. 1152/2003/CE, assicurando inoltre coerenza con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/323.
Finalità dell’intervento
Dai considerando emerge che la modifica risponde a esigenze di allineamento tecnico: uniformare la struttura dei messaggi di richiesta generale, aggiornare il contenuto di alcuni dati e correggere ulteriormente la tabella 1 dell’allegato I per migliorare chiarezza e precisione. In particolare, la Commissione segnala la necessità di garantire coerenza tra il regolamento (UE) n. 612/2013 e il regolamento (UE) 2016/323, nonché di adattare i dati richiesti al nuovo assetto del sistema informatico delle accise.
Ambito di applicazione soggettivo e materiale
Il regolamento riguarda le autorità degli Stati membri e gli operatori coinvolti nei flussi informatici relativi all’iscrizione degli operatori economici e dei depositi fiscali nei registri nazionali e nel registro centrale. Non modifica la disciplina sostanziale delle accise, ma solo il formato dei messaggi, i dati da trasmettere e alcune codifiche utilizzate nei sistemi informatici di scambio e registrazione.
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 612/2013
L’articolo 1 sostituisce l’allegato I del regolamento (UE) n. 612/2013 secondo il testo allegato al nuovo regolamento. La modifica incide sulla tabella 1, che definisce gli attributi dei messaggi e il relativo contenuto obbligatorio, facoltativo o condizionato.
Tra gli aspetti principali:
- vengono aggiornati i possibili valori del campo "Tipo di richiesta";
- vengono precisate le condizioni di compilazione di alcuni campi, come l’identificatore di correlazione, la data di inizio, la data di fine e la data unica;
- vengono disciplinate le richieste di elenco di e-AD e le richieste statistiche;
- vengono aggiornati e ampliati gli elenchi di codici e i criteri di ricerca.
Tipi di richiesta e dati collegati
La nuova tabella 1 indica i valori ammessi per il campo "Tipo di richiesta", tra cui:
- richiesta di dati di riferimento;
- richiesta di risincronizzazione del registro degli operatori economici;
- richiesta di ricerca di elenco di e-AD;
- richiesta di statistiche SEED.
Per tali richieste, il testo specifica quando siano richiesti l’ufficio richiedente, l’identificatore di correlazione della richiesta e i campi temporali. In particolare, l’identificatore di correlazione è richiesto per le richieste di tipo 2, 5, 6 o 7 ed è unico per ciascuno Stato membro.
Richiesta di elenco di e-AD
La sezione dedicata alla richiesta di elenco di e-AD stabilisce che essa si applica quando il tipo di richiesta è "6". All’interno della sottosezione "AR_CRITERIO PRIMARIO" sono elencati numerosi codici del tipo di criterio primario, tra cui ARC, marchio del prodotto, categorie dei prodotti sottoposti ad accisa del movimento, città, codici accisa, codici postali, quantità, numero di riferimento locale, tipo di trasporto e cambio di destinazione.
Per il criterio primario n. 46, relativo al "Tipo di trasporto", la disposizione chiarisce che il valore deve corrispondere a un codice del modo di trasporto esistente nell’elenco "MODI DI TRASPORTO". Questa precisazione è una delle correzioni tecniche richiamate nei considerando.
Richieste statistiche e periodo statistico
La sezione "RICHIESTA_STAT" si applica quando il tipo di richiesta è "7". Sono previsti diversi tipi di statistica, tra cui:
- operatori economici attivi e inattivi;
- scadenze pendenti;
- operatori economici suddivisi per tipo e per deposito fiscale;
- attività sottoposta ad accisa;
- modifiche alle autorizzazioni relative alle accise.
La sezione "PERIODO_STAT" richiede l’indicazione dell’anno e, in modo alternativo, del semestre, del trimestre o del mese. Il testo precisa che i tre campi sono facoltativi ed esclusivi: se uno è indicato, gli altri due non si applicano. Sono inoltre riportati i codici numerici dei semestri, dei trimestri e dei mesi.
Richiesta di dati di riferimento e elenchi di codici
La sezione "RICHIESTA_RIF", applicabile alle richieste di tipo "2", disciplina la richiesta di elenchi di codici e di parametri comuni. Tra i contenuti previsti figurano l’indicatore dei criteri di valutazione del rischio comuni e l’elenco di codici richiesto.
L’elenco comprende numerose categorie operative e tecniche, ad esempio:
- unità di misura, tipi di eventi e tipi di prove;
- codici lingue, Stati membri e codici paesi;
- codici imballaggio e unità di trasporto;
- modo di trasporto, zone viticole e codici delle operazioni vitivinicole;
- categorie dei prodotti sottoposti ad accisa, prodotti sottoposti ad accisa e codici NC;
- motivi di annullamento, rifiuto, ritardo, allarme, richiesta, chiusura manuale e impossibilità dell’azione di cooperazione amministrativa.
Entrata in vigore e decorrenza
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione è differita al 13 febbraio 2020, per allinearla alla data di applicazione della nuova versione del sistema di informatizzazione richiamato nei considerando.
Natura del regolamento
Si tratta di un atto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, come espressamente ribadito dall’articolo 2. Il suo contenuto è essenzialmente tecnico e non introduce nuovi obblighi sostanziali in materia di accise, ma aggiorna il linguaggio e la struttura dei flussi informativi utilizzati dalle amministrazioni nazionali e dal sistema centrale europeo.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 612/2013
L’articolo 1 dispone la sostituzione dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 conformemente all’allegato del regolamento. L’intervento riguarda la tabella 1 relativa alla struttura dei messaggi, con aggiornamenti sui dati registrati nei messaggi di richiesta e sulle regole di compilazione.
Tipi di richiesta e coerenza dei messaggi
La tabella 1 aggiorna i valori possibili del dato "Tipo di richiesta", che ora comprende, tra gli altri, richiesta di dati di riferimento, richiesta di risincronizzazione del registro degli operatori economici, richiesta di ricerca di elenco di e-AD e richiesta di statistiche SEED. Vengono anche precisati i casi in cui sono obbligatori o facoltativi specifici campi, come l’identificatore di correlazione, le date di inizio/fine e la data unica.
Richiesta di elenco di e-AD e criteri primari
Per la richiesta di elenco di e-AD, la tabella introduce e dettaglia la sezione sui criteri primari, con l’elenco dei codici possibili per il "Codice del tipo di criterio primario". In particolare, per il criterio "46 = Tipo di trasporto", la colonna relativa al valore indica che deve essere usato un codice del modo di trasporto esistente nell’elenco "MODI DI TRASPORTO".
Richieste statistiche e periodi di riferimento
Per le richieste statistiche sono definiti il "Tipo di statistica" e i relativi codici, nonché il codice dello Stato membro e il periodo statistico. Il periodo può essere espresso in anno, semestre, trimestre o mese, con regola di esclusività tra semestre, trimestre e mese: se uno è indicato, gli altri due non si applicano.
Richiesta di codici e parametri comuni
Per la richiesta di dati di riferimento, la tabella disciplina l’indicatore dei criteri di valutazione del rischio comuni e il tipo di elenco di codici richiesto. Vengono elencate numerose categorie, tra cui unità di misura, tipi di eventi, codici lingue, Stati membri, codici paesi, modo di trasporto, unità di trasporto, prodotti sottoposti ad accisa, codici NC e motivi di rifiuto o ritardo, nonché altre voci tecniche con alcune riserve.
Entrata in vigore e applicazione differita
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma stabilisce che il regolamento si applica a decorrere dal 13 febbraio 2020. Il differimento è motivato dall’allineamento con la data di applicazione della nuova versione del sistema di informatizzazione istituito con la decisione n. 1152/2003/CE.
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