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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/2223

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2223 della Commissione del 13 dicembre 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 per quanto riguarda i dati richiesti per i documenti di assistenza amministrativa reciproca utilizzati ai fini dello scambio di informazioni relative ai prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa

Normativa europea32019R2223

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 per adeguarlo alla nuova versione del sistema informatizzato EMCS e per introdurre una disciplina tecnica uniforme della chiusura manuale dei movimenti in sospensione d’accisa. Vengono aggiunti nuovi messaggi standardizzati per la richiesta e la risposta di chiusura manuale, nonché nuovi codici per motivi di richiesta e di rifiuto. Sono inoltre rivisti diversi campi, facoltatività e codici degli allegati tecnici, al fine di migliorare coerenza, qualità e precisione dei dati scambiati tra Stati membri.

Modifica le regole tecniche dei documenti di assistenza amministrativa reciproca usati nello scambio di informazioni EMCS sui prodotti sottoposti ad accisa in sospensione d’accisa, introducendo la chiusura manuale dei movimenti e aggiornando codici e strutture dati.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e alle autorità competenti coinvolte nello scambio di informazioni previsto dal regolamento (UE) n. 389/2012 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/323, nell’ambito dei movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione d’accisa gestiti tramite il sistema informatizzato istituito dalla decisione n. 1152/2003/CE. Riguarda la struttura, il contenuto e i codici dei documenti di assistenza amministrativa reciproca, inclusi i messaggi relativi a richiesta e risposta di chiusura manuale, risultati della cooperazione amministrativa, relazioni sul controllo e allarmi/rifiuti di e-AD. Si applica dal 13 febbraio 2020; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2223 della Commissione

Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 per adeguare i messaggi e i codici utilizzati nello scambio di informazioni sui prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa. L’intervento è motivato dalla necessità di allineare i dati richiesti alla nuova versione del sistema informatizzato istituito dalla decisione n. 1152/2003/CE e di garantire maggiore coerenza, precisione e capacità di gestione dei casi in cui il movimento non possa essere chiuso automaticamente.

Base giuridica e finalità

Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) n. 389/2012, in particolare degli articoli 9, paragrafo 2, 15, paragrafo 5, e 16, paragrafo 3. I considerando chiariscono che l’obiettivo principale è aggiornare la struttura dei messaggi e gli elenchi dei codici del sistema EMCS per mantenere la coerenza con i requisiti tecnici del sistema informatizzato e rafforzare la correttezza applicativa della disciplina accise, anche in chiave antifrode.

Ambito di applicazione

Le modifiche riguardano gli Stati membri e le autorità competenti coinvolte nel circuito di cooperazione amministrativa in materia di accise disciplinato dal regolamento (UE) n. 389/2012 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/323. Il perimetro materiale è quello dei movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione d’accisa e dei relativi scambi informativi nel sistema informatizzato EMCS. Il regolamento non ridefinisce la disciplina sostanziale delle accise, ma interviene sulle modalità tecniche di trasmissione, sui messaggi standard e sui codici da utilizzare.

Chiusura manuale dei movimenti in sospensione d’accisa

La principale novità è l’introduzione di una procedura standardizzata di "chiusura manuale". Il nuovo articolo 6 bis stabilisce che, quando un movimento non può essere chiuso ai sensi degli articoli 24 o 25 della direttiva 2008/118/CE, l’autorità richiedente può inviare allo Stato membro di spedizione una richiesta di chiusura manuale tramite il nuovo documento di cui all’allegato I, tabella 15.

Il nuovo articolo 14 bis disciplina il corrispondente scambio obbligatorio di informazioni: se lo Stato membro di spedizione riceve la prova della conclusione del movimento ma la chiusura ordinaria non è possibile, decide se procedere alla chiusura manuale e comunica la decisione allo Stato membro di destinazione o di esportazione tramite il documento di cui all’allegato I, tabella 16.

Aggiornamento della struttura dei messaggi

L’allegato I viene ampiamente rivisto per adeguare le tabelle tecniche alle nuove esigenze del sistema EMCS. Tra gli interventi segnalati nei considerando vi sono:

  • l’aggiornamento della spiegazione del dato "valore" nella tabella 4 per il caso in cui il criterio primario sia "46 = Tipo di trasporto";
  • la modifica del carattere facoltativo del gruppo di dati "Operatore - Destinatario" nelle tabelle 5 e 14, così da consentire l’uso dei messaggi come risposta a ricerche di documenti con destinazione sconosciuta o a presentazioni per esportazione con domiciliazione;
  • l’aggiornamento di diversi valori di dati nelle tabelle 4, 5, 7, 10, 11, 12 e 14 per migliorare la qualità delle informazioni fornite dagli operatori economici;
  • l’inserimento di elenchi di codici specifici per i motivi di richiesta e di rifiuto della chiusura manuale.

Le nuove tabelle 15 e 16 contengono rispettivamente i dati da indicare nella richiesta di chiusura manuale e nella risposta alla chiusura manuale. In entrambe, l’elemento centrale è l’ARC dell’e-AD e il numero progressivo del documento, cui si aggiungono i codici del motivo della richiesta, l’eventuale integrazione testuale, i documenti giustificativi e, nella risposta, l’indicazione sull’accettazione o sul rifiuto della richiesta.

Contenuto essenziale delle nuove tabelle 15 e 16

La tabella 15 richiede, oltre ad ARC e numero progressivo, il codice del motivo della richiesta di chiusura manuale, con eventuale descrizione integrativa se il motivo è "Altro", e consente di allegare documenti giustificativi. La tabella 16 prevede, oltre ai medesimi identificativi del movimento, la data di arrivo dei prodotti, la conclusione globale del ricevimento, il motivo della richiesta, l’indicazione sull’accettazione della richiesta di chiusura manuale e, in caso di rifiuto, il codice del relativo motivo. Anche qui sono previsti documenti giustificativi e dati accessori.

Aggiornamento degli elenchi codici dell’allegato II

L’allegato II è modificato in modo puntuale. In particolare:

  • nell’elenco codici 4, relativo ai motivi del rifiuto, la voce di cui alla riga 8 viene sostituita con la formulazione: "Lo Stato membro interpellato non è in grado, per motivi giuridici, di fornire informazioni analoghe";
  • nell’elenco codici 15, relativo al tipo di documento, viene inserito il codice TARIC, riferito a qualsiasi codice TARIC utilizzato nella casella 44 del DAU;
  • viene introdotto l’elenco codici 16, sui motivi della richiesta di chiusura manuale, che comprende 9 ipotesi, tra cui esportazione chiusa ma IE518 non disponibile, destinatario non più connesso all’EMCS, destinatario esentato, uscita confermata ma IE829 non presentato, nessun movimento ma cancellazione non più possibile, emissioni multiple di e-AD, e-AD non corrispondente al movimento effettivo, nota di ricevimento errata e rifiuto errato di e-AD;
  • viene introdotto l’elenco codici 17, sui motivi del rifiuto di chiusura manuale, con tre ipotesi: altro, prove insufficienti a giustificare la chiusura manuale, motivo della richiesta non idoneo a giustificarla.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione è differita al 13 febbraio 2020, data scelta per allinearsi all’entrata in funzione della nuova versione del sistema informatizzato EMCS. Per gli operatori economici e per le amministrazioni fiscali nazionali ciò comporta l’adeguamento delle procedure informatiche e dei flussi documentali alla nuova struttura tecnica dei messaggi.

Disposizioni principali

Introduzione della richiesta di chiusura manuale

Inserisce nel regolamento (UE) 2016/323 la nuova sezione II bis e l’articolo 6 bis. Quando un movimento di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione d’accisa non può essere chiuso ai sensi degli articoli 24 o 25 della direttiva 2008/118/CE, l’autorità richiedente può chiedere all’autorità competente dello Stato membro di spedizione di procedere alla chiusura manuale mediante il documento "Richiesta di chiusura manuale" di cui all’allegato I, tabella 15.

Scambio obbligatorio di informazioni sulla chiusura manuale

Inserisce l’articolo 14 bis. Se lo Stato membro di spedizione ha ricevuto prova della conclusione del movimento ma non è possibile la chiusura ordinaria ai sensi della direttiva 2008/118/CE, esso decide se chiudere manualmente il movimento e comunica la decisione alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione o di esportazione mediante il documento "Risposta di chiusura manuale" di cui all’allegato I, tabella 16.

Aggiornamento delle tabelle dei messaggi e dei dati

Sostituisce o modifica le tabelle 4, 5, 7, 10, 11, 12 e 14 dell’allegato I del regolamento (UE) 2016/323 e inserisce le nuove tabelle 15 e 16. Gli aggiornamenti riguardano, tra l’altro, i dati richiesti per le richieste generali, le richieste di elenco e-AD, le richieste di cooperazione amministrativa, le relazioni sul controllo, le relazioni sull’evento e gli allarmi o rifiuti di e-AD.

Nuovi codici e chiarimenti nei codici esistenti

Nell’allegato II sono aggiornati il motivo del rifiuto di fornire informazioni analoghe (elenco codici 4), è inserito il codice TARIC tra i tipi di documento (elenco codici 15) e sono introdotti i nuovi elenchi codici 16 e 17 relativi, rispettivamente, ai motivi della richiesta di chiusura manuale e ai motivi del rifiuto di chiusura manuale.

Data di applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 13 febbraio 2020, in allineamento con la nuova versione del sistema informatizzato EMCS.

Come è indicizzato

Materieaccisecooperazione amministrativainformatizzazione delle procedure doganali e fiscaliscambio di informazionicontrolli e antifrode

Testo integrale

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