Regolamento (UE) 2019/2148
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2148 della Commissione del 13 dicembre 2019 relativo a norme specifiche concernenti l’uscita di piante, prodotti vegetali e altri oggetti dalle stazioni di quarantena e dalle strutture di confinamento a norma del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce le condizioni tecniche e procedurali per consentire l’uscita di materiale vegetale sottoposto a quarantena o confinamento, in coerenza con il quadro del regolamento (UE) 2016/2031. La logica è quella di autorizzare l’uscita solo se il materiale è stato mantenuto senza interruzioni in strutture riconosciute e se è risultato indenne dagli organismi nocivi pertinenti. Sono inoltre indicati i metodi di accertamento, basati su esame visivo, campionamento, prove e, per le piante da impianto, sorveglianza ufficiale prolungata.
Norme specifiche per l’uscita di piante, prodotti vegetali e altri oggetti dalle stazioni di quarantena e dalle strutture di confinamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/2031.
Ambito di applicazione
Si applica al "materiale specificato", ossia piante, prodotti vegetali e altri oggetti soggetti a misure fitosanitarie ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, e degli articoli 40, 41, 42, 48, 49, 53 e 54 del regolamento (UE) 2016/2031. Riguarda l’uscita di tale materiale esclusivamente da stazioni di quarantena e strutture di confinamento designate dagli Stati membri e riconosciute secondo le prescrizioni del regolamento (UE) 2016/2031. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal 14 dicembre 2019; entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2148 – uscita di piante, prodotti vegetali e altri oggetti da stazioni di quarantena e strutture di confinamento
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2148 della Commissione attua l’articolo 64 del regolamento (UE) 2016/2031 e disciplina in modo puntuale le condizioni per l’uscita di materiale vegetale sottoposto a quarantena o confinamento. La finalità è assicurare che l’uscita avvenga solo in condizioni fitosanitarie controllate, riducendo il rischio di diffusione di organismi nocivi nell’Unione. Il testo si inserisce nel sistema di controlli e misure fitosanitarie armonizzate a livello UE e richiama anche il regolamento (UE) 2017/625 per i metodi di accertamento.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda il cosiddetto "materiale specificato", cioè le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti soggetti alle misure previste dal regolamento (UE) 2016/2031, in particolare quelle adottate ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, e quelle elencate agli articoli 40, 41, 42, 48, 49, 53 e 54. L’oggetto della disciplina è l’uscita di tale materiale dalle stazioni di quarantena e dalle strutture di confinamento. Tali strutture devono essere designate dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 60 del regolamento (UE) 2016/2031 e riconosciute secondo gli articoli 61 e 62 dello stesso regolamento.
Definizioni
Ai fini del regolamento, il materiale specificato è definito in modo ampio e comprende il materiale vegetale interessato da specifiche misure fitosanitarie. Gli "organismi nocivi specificati" sono quelli rispetto ai quali il materiale è notoriamente sensibile e che rientrano in tre categorie: organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, organismi nocivi soggetti a misure adottate ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, e organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette. La nozione di "metodi" rinvia a tutti i metodi di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) 2017/625.
Condizioni per l’uscita del materiale specificato
L’articolo 3 pone due condizioni cumulative per l’uscita del materiale:
- il materiale deve essere stato tenuto unicamente in stazioni di quarantena o strutture di confinamento riconosciute;
- deve essere risultato indenne dagli organismi nocivi specificati, in conformità con i metodi previsti dall’articolo 4.
La regola è quindi restrittiva: l’uscita è ammessa solo se la filiera di custodia è continua e se l’assenza dei principali organismi nocivi di interesse fitosanitario è stata accertata.
Esami, campionamenti e prove
L’articolo 4 specifica le modalità di verifica. In linea generale, il materiale specificato deve essere sottoposto a esame visivo e, quando ciò sia appropriato in relazione alla biologia del materiale e degli organismi nocivi, anche a campionamento e prove con metodi idonei a rilevarne la presenza. Tali attività devono essere svolte nei periodi appropriati e per il tempo necessario a individuare gli organismi nocivi specificati.
Per le piante da impianto è prevista una disciplina più rigorosa: esse devono rimanere sotto la supervisione ufficiale delle autorità competenti per il tempo necessario in base alla loro biologia, in condizioni idonee a rilevare la presenza di organismi nocivi specificati o di infezioni latenti o asintomatiche causate da tali organismi.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 14 dicembre 2019. La Commissione richiama inoltre la natura direttamente applicabile del regolamento in tutti gli Stati membri, con effetto uniforme nell’ordinamento interno.
Disposizioni principali
Oggetto e ambito
L’articolo 1 limita il regolamento alla disciplina specifica dell’uscita del materiale specificato dalle stazioni di quarantena e dalle strutture di confinamento. La nozione di materiale specificato è definita all’articolo 2, lettera a), con rinvio alle categorie di piante, prodotti vegetali e altri oggetti soggetti alle misure elencate nel regolamento (UE) 2016/2031.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 definisce: "materiale specificato"; "organismi nocivi specificati", comprendendo gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, quelli soggetti a misure ex articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 e quelli da quarantena rilevanti per le zone protette; e "metodi", rinviando all’articolo 34 del regolamento (UE) 2017/625.
Condizioni per l’uscita del materiale
L’articolo 3 prevede che il materiale specificato possa uscire solo dalle stazioni di quarantena e strutture di confinamento designate dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 60 del regolamento (UE) 2016/2031, a condizione che sia stato tenuto esclusivamente in strutture riconosciute ai sensi degli articoli 61 e 62 dello stesso regolamento e che sia risultato indenne dagli organismi nocivi specificati secondo l’articolo 4 del regolamento di esecuzione.
Metodi di individuazione e controlli
L’articolo 4 stabilisce che il materiale specificato è sottoposto a esame visivo e, se applicabile in base alla biologia del materiale e degli organismi nocivi, a campionamento e prove mediante metodi appropriati. Le operazioni devono svolgersi nei periodi adeguati e per il tempo necessario all’individuazione degli organismi nocivi. Per le piante da impianto, oltre a quanto sopra, è richiesta la supervisione ufficiale delle autorità competenti per il tempo necessario, in condizioni idonee a rilevare organismi nocivi specificati e infezioni latenti o asintomatiche.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 5 dispone che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi dal 14 dicembre 2019. È inoltre ribadita l’applicabilità diretta e l’obbligatorietà in tutti gli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 13 dic 2019Regolamento (UE) 2019/2149
- Regolamento · 13 dic 2019Regolamento (UE) 2019/2179
- Regolamento · 13 dic 2019Regolamento (UE) 2019/2223
- Regolamento · 12 dic 2019Regolamento (UE) 2019/2221
- Regolamento · 12 dic 2019Regolamento (UE) 2019/2222
- Regolamento · 10 dic 2019Regolamento (UE) 2019/2118
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →