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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/2149

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2149 della Commissione del 13 dicembre 2019 che avvia un riesame relativo ai nuovi esportatori del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese per un produttore esportatore cinese, abroga il dazio in vigore sulle importazioni di tale produttore esportatore e dispone la registrazione di dette importazioni

Normativa europea32019R2149

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento avvia un riesame per nuovo esportatore ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, relativo a un produttore cinese di biciclette, Universal Cycle Corporation (Guangzhou). Nel frattempo abroga, per le sole importazioni di tale operatore, il dazio antidumping definitivo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 e ordina la registrazione delle importazioni per consentire l’eventuale riscossione retroattiva del dazio se il riesame confermasse pratiche di dumping. Il testo disciplina inoltre termini procedurali, cooperazione delle parti, riservatezza, audizioni e durata dell’inchiesta.

Apertura di un riesame relativo ai nuovi esportatori, con abrogazione del dazio antidumping in vigore e registrazione delle importazioni di biciclette prodotte da Universal Cycle Corporation (Guangzhou) originarie della Repubblica popolare cinese.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di biciclette e altri velocipedi senza motore (compresi i furgoncini a triciclo, esclusi gli unicicli o monocicli), classificate ai codici NC 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712007091, 8712007092 e 8712007099), originarie della Repubblica popolare cinese e fabbricate da Universal Cycle Corporation (Guangzhou), codice aggiuntivo TARIC C453. Riguarda gli operatori interessati dal procedimento antidumping, in particolare il richiedente, i produttori dell’Unione notoriamente interessati e le autorità doganali nazionali. La registrazione delle importazioni è disposta per nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Restano esclusi dal prodotto oggetto del riesame gli unicicli o monocicli; il regolamento opera nel contesto della disciplina antidumping UE e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Apertura di un riesame relativo ai nuovi esportatori per biciclette originarie della RPC

Il regolamento avvia un riesame relativo ai «nuovi esportatori» ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, riferito a un produttore esportatore cinese di biciclette, Universal Cycle Corporation (Guangzhou). L’intervento si colloca nel quadro delle misure antidumping già vigenti sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e mira a verificare se, per il richiedente, debba essere fissato un dazio antidumping individuale.

Contesto e motivazione dell’apertura

Dalla parte motiva emerge che la Commissione ha ritenuto sufficienti gli elementi di prova forniti dal richiedente per aprire il riesame: il soggetto non avrebbe esportato il prodotto nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta iniziale, non sarebbe collegato ai produttori esportatori già soggetti ai dazi e avrebbe iniziato a esportare nell’Unione solo dopo la fine di tale periodo, nel settembre 2018. Il regolamento richiama inoltre la disciplina di base in materia di difesa contro le importazioni oggetto di dumping e l’esigenza di determinare il margine di dumping individuale del richiedente.

Prodotto interessato e ambito materiale

Il riesame riguarda biciclette e altri velocipedi senza motore, compresi i furgoncini a triciclo ma esclusi gli unicicli o monocicli, originari della RPC e classificati ai codici NC 8712 00 30 ed ex 8712 00 70, corrispondenti ai codici TARIC 8712007091, 8712007092 e 8712007099. Il soggetto specificamente interessato è Universal Cycle Corporation (Guangzhou), identificato anche dal codice aggiuntivo TARIC C453.

Misure antidumping pregresse e abrogazione temporanea per il richiedente

Il testo ricostruisce la sequenza delle misure precedenti: un dazio antidumping definitivo del 30,6 % fu istituito dal regolamento (CEE) n. 2474/93; successivi riesami e modifiche hanno portato al dazio del 48,5 % menzionato nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379. Per le importazioni del prodotto fabbricato dal richiedente, tale dazio viene però abrogato con il presente regolamento, in attesa dell’esito del riesame.

Registrazione delle importazioni

In parallelo all’abrogazione del dazio per il richiedente, le autorità doganali nazionali devono registrare le importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame. La registrazione è disposta ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base e scade dopo nove mesi dall’entrata in vigore del regolamento. La finalità è consentire l’eventuale riscossione dei dazi a decorrere dalla data di registrazione, se il riesame dovesse concludersi con l’accertamento di dumping.

Obblighi procedurali per le parti interessate

Le parti interessate devono manifestarsi presso la Commissione entro 15 giorni dall’entrata in vigore del regolamento. Le osservazioni scritte, le risposte al questionario e le altre informazioni devono essere presentate, salvo diversa indicazione, entro 37 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Entro lo stesso termine possono essere richieste audizioni; per le questioni connesse alla fase di apertura, la richiesta va presentata entro 15 giorni dall’entrata in vigore e deve essere motivata per iscritto.

Gestione delle informazioni, riservatezza e cooperazione

Il regolamento disciplina in modo puntuale le modalità di presentazione delle memorie e dei questionari tramite TRON.tdi, l’uso della posta elettronica, i requisiti di identificazione delle parti e le regole sulla riservatezza. Le informazioni riservate devono essere contrassegnate «Limited» e accompagnate da un riassunto non riservato «For inspection by interested parties», sufficientemente dettagliato. In mancanza di collaborazione o in presenza di informazioni false o fuorvianti, la Commissione può fondare le proprie conclusioni sui dati disponibili, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base.

Consigliere-auditore, calendario e protezione dei dati

Le parti possono ricorrere al consigliere-auditore per questioni relative all’accesso al fascicolo, alla riservatezza, alle proroghe dei termini e, più in generale, ai diritti di difesa. L’inchiesta deve concludersi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base. I dati personali trattati nell’ambito del procedimento sono soggetti al regolamento (UE) 2018/1725.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Apertura del riesame per nuovo esportatore

È aperto un riesame ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 per determinare se debba essere istituito un dazio antidumping individuale sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da Universal Cycle Corporation (Guangzhou). La Commissione precisa che il valore normale è stabilito secondo l’articolo 2, paragrafi da 1 a 6 bis, del regolamento di base, poiché l’ultimo riesame in previsione della scadenza è stato aperto dopo il 20 dicembre 2017.

Prodotto e soggetto interessato

Il prodotto riguarda biciclette e altri velocipedi senza motore, compresi i furgoncini a triciclo ma esclusi gli unicicli o monocicli, originari della RPC e classificati ai codici NC 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (TARIC 8712007091, 8712007092, 8712007099). Il produttore esportatore interessato è Universal Cycle Corporation (Guangzhou), con codice aggiuntivo TARIC C453.

Abrogazione del dazio in vigore per il richiedente

Il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 è abrogato per quanto riguarda le importazioni del prodotto fabbricato dal richiedente, in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base.

Registrazione delle importazioni

Le autorità doganali nazionali devono registrare le importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame in conformità all’articolo 11, paragrafo 4, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036. La registrazione scade dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Termini procedurali per le parti interessate

Le parti interessate devono manifestarsi contattando la Commissione entro 15 giorni dall’entrata in vigore. Le osservazioni scritte, le risposte al questionario e ogni altra informazione devono essere trasmesse, salvo diversa disposizione, entro 37 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le richieste di audizione vanno presentate entro lo stesso termine di 37 giorni; per le audizioni su questioni relative alla fase di apertura dell’inchiesta la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dall’entrata in vigore.

Periodo dell’inchiesta di riesame

L’inchiesta di riesame riguarda il periodo dal 1o luglio 2018 al 30 giugno 2019.

Cooperazione, riservatezza e comunicazioni

Sono previste regole dettagliate sulla trasmissione delle comunicazioni tramite TRON.tdi o posta elettronica, sull’uso di dati e informazioni soggetti a diritti d’autore, sulla classificazione delle informazioni riservate come «Limited» e sulla presentazione di riassunti non riservati consultabili dalle parti interessate. In caso di mancata collaborazione, informazioni false o fuorvianti, la Commissione può fondare le conclusioni sui dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base.

Durata dell’inchiesta e dati personali

Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l’inchiesta deve concludersi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore. I dati personali raccolti sono trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialeantidumpingdoganecommercio internazionale

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