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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46439/2023 del 17/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto la richiesta di riesame avverso il decreto di convalida del sequestro preventivo di circa Euro 205.000 rinvenuti nella disponibilità dell'indagato. Il ricorrente deduceva: (i) violazione degli artt. 109 e 242 c.p.p. per l'inammissibilità di documenti prodotti dalla difesa non tradotti (passaporto con visti, ricevuta cambio valuta, documenti di reddito, visura camerale); (ii) insufficienza del fumus commissi delicti contestando le risultanze che indicano l'arrivo in Italia senza bagagli e il successivo ricevimento di una valigia contenente la somma, nonché la mancanza di prova della provenienza del denaro da reati fiscali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo punto ha ritenuto che nel procedimento di riesame è onere della parte presentare documentazione in lingua italiana o tradotta; quindi il collegio cautelare ha correttamente valutato l'inammissibilità e la genericità/formalità di alcuni documenti. Sul secondo punto ha confermato che, in base alle verifiche (liste passeggeri) e agli elementi fattuali (assenza di bagagli all'arrivo, ricevimento della valigia durante lo scalo, importo ingente, modalità di trasferimento), sussistevano indizi adeguati in ordine alla provenienza illecita del denaro e al fumus del reato di riciclaggio; non è richiesto l'accertamento definitivo del reato presupposto in questa fase. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.L. 137/2020, art. 23, comma 8

    Richiamata solo per indicare la procedura di trattazione con contraddittorio cartolare; sancisce la possibilità di trattare con contraddittorio cartolare in determinate condizioni procedurali.

  • Codice di procedura penale, art. 109

    Norma sull'obbligo di usare la lingua italiana per gli atti compiuti nel procedimento. La Corte osserva che l'art. 109 si riferisce agli atti da compiere davanti all'autorità giudiziaria e non agli atti già formati acquisiti al processo; per questi si applicano altre disposizioni (es. art. 143, comma 2, e art. 242, comma 1).

  • Codice di procedura penale, art. 242

    Norma richiamata dalla difesa per sostenere l'obbligo di traduzione dei documenti. La Corte precisa che, comunque, nel procedimento di riesame è onere della parte fornire la traduzione; il giudice non è tenuto a provvedere d'ufficio alla traduzione in tali frangenti.

  • Codice di procedura penale, art. 143, comma secondo

    Riferimento alla disciplina dei documenti formati all'estero acquisiti al processo; la Corte lo distingue dall'art. 109 e conferma che la traduzione di documenti già formati rimane onere della parte che li produce.

  • D.Lgs. n. 74/2000, artt. 2, 3, 4

    Norme sui delitti tributari individuati come potenziali reati presupposto (evasione fiscale). La Corte ritiene plausibile l'individuazione della violazione tributaria come reato presupposto sulla base degli elementi raccolti dagli organi inquirenti.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riesame (tempi ravvicinati) è responsabilità della parte produrre documenti in lingua italiana o accompagnati da traduzione formale; il giudice del riesame non è tenuto a disporre d'ufficio la traduzione.
  • La mancata traduzione o la genericità/formalità dei documenti può legittimamente determinare la loro non ammissibilità in sede di riesame.
  • Per la configurazione del fumus commissi delicti in materia di riciclaggio non è necessario l'accertamento definitivo del reato presupposto: sono sufficienti indizi logici, congruenti e univoci (importo ingente, modalità di trasferimento, circostanze del viaggio) che rendano plausibile la provenienza illecita del denaro.
  • Documenti probatori come liste passeggeri e riscontri oggettivi possono integrare elementi di prova decisivi in sede cautelare; pertanto chi contesta la provenienza lecita deve fornire prove specifiche e documentate (ricevute, giustificativi bancari, documentazione commerciale) e garantirne la traduzione quando provenienti da paesi esteri.
  • In situazioni analoghe è utile predisporre prima possibile documentazione probatoria tradotta e formalmente redatta (cambio valuta, contratti, fatture, estratti conto, visure societarie) per contrastare efficacemente la valutazione cautelare del fumus.

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