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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33874/2024 del 22/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda il risarcimento del danno e le indennità dovute per l’occupazione di alcuni terreni privati, inizialmente occupati in via d’urgenza per la realizzazione di edifici scolastici e poi detenuti illegittimamente fino alla restituzione. In primo grado il giudice aveva riconosciuto il diritto al risarcimento e liquidato una somma sulla base di una CTU che aveva considerato i terreni edificabili; in appello il comune ha contestato il valore attribuito ai beni sostenendo che la variante urbanistica del 1983 aveva imposto un vincolo conformativo di destinazione all’edilizia scolastica, con conseguente non edificabilità e drastica riduzione del valore. Il privato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) ha dedotto violazione degli artt. 101, 115 e 345 c.p.c., sostenendo che la questione della non edificabilità sarebbe stata sollevata tardivamente in appello e che il giudice avrebbe violato il contraddittorio e il principio di non contestazione; (2) ha denunciato violazione delle norme urbanistiche e dello Statuto sardo, affermando che la variante del 1983 sarebbe stata inefficace per mancata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sicché l’area dovesse considerarsi edificabile; (3) ha sostenuto che, anche ove efficace la variante, la destinazione a servizi scolastici riguarderebbe un comparto edificabile destinato a urbanizzazione secondaria, con vincolo ablatorio e non conformativo, e che i vizi della sentenza parziale si sarebbero riflessi su quella definitiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la destinazione urbanistica dell’area e la sua edificabilità erano tema centrale della causa, la contestazione del valore CTU era consentita secondo il regime processuale applicabile ratione temporis, e il ricorso era carente di autosufficienza nel non indicare adeguatamente dove fosse stata proposta l’eccezione di novità. Ha rigettato il secondo motivo affermando che, per gli atti urbanistici di competenza regionale in Sardegna, la pubblicazione sul BURAS è sufficiente a far acquistare efficacia agli strumenti urbanistici anche nel periodo anteriore alla L.R. n. 45/1989. Ha rigettato il terzo motivo richiamando il principio consolidato secondo cui la destinazione a edilizia scolastica integra un vincolo conformativo che rende l’area non edificabile ai fini della stima dell’indennità/risarcimento, e ha escluso che la censura potesse trasformarsi in una rivalutazione del merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per lamentare lesione del contraddittorio; la Corte esclude la violazione perché la questione della destinazione urbanistica era parte del thema decidendum e già discussa nel giudizio di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che il giudice avrebbe ignorato fatti non contestati; la Corte non ravvisa alcuna violazione, poiché la contestazione della CTU e della qualificazione urbanistica era ammissibile.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per dedurre la tardività della contestazione in appello; la Corte ritiene infondata la censura e osserva anche la mancanza di autosufficienza del ricorso.

  • art. 10 L. 1150/1942

    invocato per sostenere la necessità della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; la Corte esclude tale necessità per gli strumenti urbanistici regionali sardi pubblicati sul BURAS.

  • art. 3, legge speciale 26 febbraio 1948, n. 3

    richiamato dal ricorrente; la Corte valorizza invece la competenza legislativa esclusiva della Regione Sardegna in materia urbanistica.

  • art. 20 L.R. Sardegna n. 45/1989

    richiamato dal ricorrente per sostenere che la disciplina pubblicitaria regionale sarebbe sopravvenuta solo nel 1989; la Corte afferma che anche prima di tale legge la pubblicazione sul BURAS rendeva efficaci gli strumenti urbanistici regionali.

  • art. 31 delle norme di attuazione della variante del PRG

    invocato dal ricorrente per sostenere la natura edificabile/di comparto dell’area; la Corte aderisce invece alla lettura del giudice di merito sulla natura conformativa del vincolo.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato in relazione ai motivi di ricorso per cassazione; la Corte valuta i motivi come infondati e/o inammissibili.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Ai fini della liquidazione del danno o dell’indennità per occupazione di suoli assoggettati a pianificazione urbanistica, la destinazione dell’area a edilizia scolastica integra un vincolo conformativo generale e non una mera preordinazione ablativa, con conseguente non edificabilità del fondo e incidenza negativa sul suo valore.
  • Per gli strumenti urbanistici di competenza della Regione Sardegna, la pubblicazione sul BURAS costituisce la forma legale di conoscenza idonea a far acquistare efficacia all’atto anche per il periodo anteriore alla L.R. n. 45/1989; non è necessaria, per tali atti regionali, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura di tardività o novità della questione deve essere specificamente autosufficiente, indicando quando e dove l’eccezione sia stata proposta nei gradi di merito; in difetto la doglianza è inammissibile o comunque non scrutinabile nel merito.
  • La contestazione delle risultanze di una CTU e della qualificazione urbanistica del bene è consentita quando la questione costituisce parte del thema decidendum e non si traduce in una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
  • La destinazione a servizi scolastici, in quanto funzionale a un servizio pubblicistico inserito nella complessiva sistemazione del territorio, non è normalmente compatibile con l’edificabilità privata o promiscua e va trattata come vincolo conformativo se stabilita da pianificazione generale.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita immobiliareVizi dell'immobileProveImpugnazioni
RamiImmobiliareResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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