Cassazione Civile, Ordinanza n. 10140/2024 del 15/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento per IVA e IRAP relativo all'anno 2008, fondato su PVC della Guardia di finanza, con cui l'Ufficio contestava alla società alberghiera l'indebita detrazione dell'IVA esposta in fatture emesse da una società ritenuta "cartiera" nell'ambito di lavori di appalto/subappalto per la realizzazione di un manufatto destinato a terme e piscina. La contribuente sosteneva che i lavori fossero realmente stati eseguiti e che mancasse prova della sua partecipazione o consapevolezza di una frode; denunciava inoltre che l'avviso sarebbe stato motivato in modo ambiguo o soltanto per relationem, e che la CTR avesse erroneamente posto a suo carico l'onere di provare la propria estraneità alla frode. Con il ricorso per cassazione proponeva quattro motivi: 1) nullità della sentenza di appello per motivazione apparente o mancante; 2) omessa pronuncia sul difetto di motivazione dell'avviso di accertamento; 3) violazione delle norme sulla motivazione dell'atto impositivo e sul diritto di difesa, per asserita ambiguità della qualificazione giuridica dei fatti; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. per errata ripartizione dell'onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti, assumendo che l'Ufficio non avesse provato la consapevolezza della frode in capo alla cessionaria/committente.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo motivo, perché la sentenza della CTR conteneva una motivazione effettiva e non meramente apparente; il secondo e il terzo motivo, perché non vi era omessa pronuncia ma implicita reiezione della doglianza sulla motivazione dell'avviso, e comunque le censure non erano autosufficienti e non dimostravano una reale contraddittorietà dell'atto; il quarto motivo, perché in tema di operazioni soggettivamente inesistenti l'Amministrazione deve provare, anche per presunzioni e indizi attendibili, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode IVA, gravando poi sul contribuente la prova di avere usato l'ordinaria diligenza per non esserne coinvolto. Nel caso concreto, i numerosi indizi sulla natura di cartiera della società fornitrice e sulla sua inadeguatezza organizzativa rendevano plausibile la conoscibilità della frode da parte della contribuente, che non aveva dimostrato di aver adottato misure di ordinaria diligenza idonee a escluderla. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con condanna al loro pagamento e applicazione dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 132 n. 4 c.p.c.
È invocato per denunciare la nullità della sentenza per difetto di motivazione; la Corte precisa che la sentenza impugnata aveva invece una motivazione esistente e percepibile.
art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. e all'art. 111 Cost. per censurare la motivazione della sentenza tributaria; la Corte esclude il vizio.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato a fondamento della censura di motivazione apparente; la Corte ribadisce il "minimo costituzionale" della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato per prospettare nullità processuali, in particolare motivazione mancante o omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte richiama il perimetro ristretto del nuovo vizio di motivazione, limitato alle anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti.
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia è respinta perché la CTR aveva implicitamente rigettato la doglianza sulla motivazione dell'avviso.
art. 7 Statuto del contribuente
Richiamato per sostenere l'obbligo di motivazione dell'avviso; la Corte osserva che il motivo non è autosufficiente e che non vi è contraddizione decisiva nell'atto.
art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato nel motivo sulla motivazione dell'accertamento IVA; la Corte non ravvisa violazione.
art. 2697 c.c.
La Corte ribadisce che, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l'onere probatorio iniziale dell'Ufficio riguarda la fittizietà del fornitore e la conoscibilità della frode da parte del cessionario, potendo essere assolto anche per presunzioni.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato per affermare che, ai fini IVA, la prova può essere data anche tramite presunzioni semplici.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura di motivazione è ammissibile solo se denuncia un'anomalia motivazionale che si traduca in mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o perplessità obiettiva; non è sufficiente lamentare che la motivazione sia breve o non condivisibile.
- La deduzione di omessa pronuncia richiede che il motivo davvero non sia stato deciso; se il giudice di merito rigetta la questione in modo implicito attraverso una decisione incompatibile con la tesi della parte, non ricorre il vizio di cui all'art. 112 c.p.c.
- Nelle contestazioni per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare, anche mediante elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, l'oggettiva fittizietà del fornitore e la circostanza che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode IVA.
- Una volta assolto l'onere probatorio dell'Ufficio sulla natura fittizia dell'operatore e sulla conoscibilità della frode, incombe sul contribuente dimostrare di avere adottato l'ordinaria diligenza esigibile da un operatore accorto per evitare il coinvolgimento nell'operazione fraudolenta.
- La semplice prova dell'effettiva consegna dei beni o dell'esecuzione dell'opera e del pagamento della fattura non è sufficiente, da sola, a escludere una frode IVA quando la contestazione riguardi l'inesistenza soggettiva dell'operazione.
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