Sentenza n. 226/2026 - Genova, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, 7.2.2025, n. 166.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, 7 febbraio 2025, n. 166, relativa all'attribuzione della carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, 7 febbraio 2025, n. 166. Tale sentenza aveva condannato il Ministero ad attribuirle la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi euro 2.500,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti di accredito fino al saldo. Il Ministero si è costituito senza formulare contestazioni nel merito. Il giudice ha rilevato l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, senza che l'amministrazione desse esecuzione alla pronuncia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Genova mediante l'emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l'accredito delle somme corrispondenti alle annualità riconosciute, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Ha inoltre nominato, per il caso di ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, il quale dovrà provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro i successivi 30 giorni, una volta accertato il protrarsi dell'inadempimento. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 500,00 per spese di lite, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La decisione si fonda sull'assenza di contestazioni sostanziali e sull'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, l'amministrazione non può opporre tale termine all'azione esecutiva o di ottemperanza e il giudice può ordinare l'esecuzione del titolo.
art. 112 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l'esecuzione del giudicato e delle pronunce esecutive nei confronti dell'amministrazione, anche mediante la fissazione di un termine e la nomina di un commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, consente al giudice di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo esecutivo, ove l'obbligazione non sia stata adempiuta.
- Quando l'amministrazione non contesta nel merito il proprio obbligo e permane l'inottemperanza a una pronuncia esecutiva, il giudice può fissare un termine per l'adempimento e disporre, per il caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta con potere sostitutivo.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta contestualmente all'ordine di ottemperanza, con operatività subordinata all'accertamento del protrarsi dell'inadempimento dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
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