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Sentenza

Sentenza del 18/01/2021 n. 447 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Elementi essenziali della cartella di pagamento

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso verteva sulla nullità della cartella di pagamento per presunte omissioni formali: in particolare si contestava l'assenza della sottoscrizione e/o di altri elementi indispensabili indicati dall'art.25 del d.p.r. 602/1973, che impedirebbero al contribuente di controllare la correttezza dell'imposizione.

La decisione

La giurisprudenza (Cass. n.20847/2005) ha ritenuto che la nullità della cartella e la conseguente illegittimità della riscossione sussistono solo se mancano nella cartella gli elementi previsti dall'art.25 del d.p.r. 602/1973 in modo tale da rendere impossibile il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione. L'assenza della sottoscrizione, di per sé, non comporta la nullità: è sufficiente che dalla cartella sia possibile individuare con certezza l'autorità da cui l'atto proviene. La norma è stata ritenuta costituzionalmente valida (Corte Cost. ord. n.117/2000).

Norme richiamate

  • d.p.r. 602/1973 art.25

    Stabilisce gli elementi essenziali che devono comparire nella cartella di pagamento; la loro omissione può determinare la nullità solo se impedisce il controllo sulla correttezza dell'imposizione.

  • d.lgs. 46/1999

    Ha modificato in parte il testo dell'art.25; le modifiche non hanno introdotto l'obbligo della sottoscrizione per la validità della cartella, purché sia individuabile l'autorità emittente.

  • Cass. n.20847/2005

    Principio di diritto secondo cui la nullità della cartella consegue solo alla mancata indicazione degli elementi previsti dall'art.25 nella misura in cui ciò renda impossibile il controllo del contribuente; la mancanza della firma non è, di regola, causa automatica di nullità.

  • Corte Cost. ord. n.117/2000

    Ord. Corte Cost. n.117/2000

    Ha ritenuto compatibile con la Costituzione il regime previsto dall'art.25 (nella versione oggetto di verifica), quindi non impone la sottoscrizione quale requisito imprescindibile di validità dell'atto.

Massime di principio

  • La cartella è nulla solo se mancano gli elementi indicati dall'art.25 nella misura in cui ciò impedisca al contribuente di verificare la correttezza dell'imposizione; omissioni meramente formali che non ostacolano il controllo non determinano nullità.
  • L'assenza della sottoscrizione non comporta automaticamente la nullità della cartella: occorre valutare se dai dati presenti sia comunque possibile individuare con certezza l'autorità emittente.
  • In un'impugnazione è necessario indicare con precisione quali elementi dell'art.25 manchino e dimostrare come la loro assenza abbia reso impossibile il controllo; contestazioni generiche sulle formalità hanno scarse probabilità di successo.
  • Prima di considerare illegittima la riscossione, verificare che le omissioni contestate incidano sostanzialmente sulla possibilità di controllo e non siano semplici vizi formali riparabili o irrilevanti sul piano sostanziale.
  • La giurisprudenza e il controllo di costituzionalità confermano l'orientamento a privilegiare l'efficacia dell'atto quando esso consente comunque l'identificazione dell'autorità e la verifica del debito.

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