Sentenza n. 10441/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, -del giudizio della Commissione Medica datato 15 febbraio 2023 e notificato in pari data al ricorrente, in forza del quale il sig. -OMISSIS- -OMISSIS-è stato riconosciuto non idoneo al servizio di polizia per asserita carenza dei requisiti psico-fisici previsti dal D.M. 30 giugno 2003 n. 198 ai sensi dell’art 3, comma 2, riferimento tabella 1, punto 8, lettera b) in difformità del bando di concorso formalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 4° serie speciale – n.79 in data 4 ottobre 2022 non riportando, peraltro, negli allegati pubblicati sul sito ministeriale, l’allegata tabella 1 con le indicazioni precipue delle possibili situazioni di non idoneità, ma riferendo invece nel caso de quo le fattispecie specifiche di esclusione all’art. 12 punto 6 del decreto a firma del Capo della Polizia; -dell'eventuale ulteriore (e conseguente) provvedimento di esclusione dal concorso, disposta con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza di estremi e data non conosciuti; -di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale a quelli sopra indicati ancorché non conosciuto dal ricorrente; nonchè per la declaratoria di legittimità costituzionale del D.M. 30 giugno 2003 n. 198 all’art. 3, comma 2, riferimento Tabella 1, punto 8, lettera b) concernente la valutazione di “pregresso disturbo dell’umore” previa rimessione alla Corte Costituzionale della relativa legittimità costituzionale, previa delibazione di rilevanza e non manifesta infondatezza, relativamemte alla violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione e del D.lgs 10 agosto 2018, n. 101 che ha definito la raccolta dei dati per finalità amministrative in esecuzione dell’art. 5, par.1, lett. e, del GDPR.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio della Commissione Medica di non idoneità al servizio di polizia per asserita carenza dei requisiti psico-fisici, nonché l'eventuale conseguente esclusione dal concorso
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato il giudizio medico di non idoneità, deducendo: violazione dell'art. 12 del bando di concorso e carenza di trasparenza nella pubblicazione del bando, con eccesso di potere per irragionevolezza, sviamento, ingiustizia manifesta, contraddittorietà e disparità di trattamento; violazione ed erronea applicazione dell'art. 3, comma 2, del d.m. 30 giugno 2003, n. 198, con riferimento alla tabella 1, punto 8, lettera b), relativa al pregresso disturbo dell'umore, nonché illegittimità costituzionale della disposizione per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; non corretta applicazione dell'art. 39 GDPR e violazione dell'art. 11 delle Preleggi; carenza di motivazione, indicata anche ai sensi dell'art. 21-septies l. n. 241/1990. Il ricorrente ha inoltre chiesto la rimessione alla Corte costituzionale della questione relativa alla legittimità della disciplina concernente la valutazione del pregresso disturbo dell'umore. Il Ministero dell'Interno ha eccepito l'improcedibilità, rilevando che il ricorrente aveva impugnato la graduatoria finale del concorso con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dichiarato inammissibile con parere vincolante del Consiglio di Stato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i vizi dedotti né la questione di legittimità costituzionale. Il ricorrente non aveva validamente mantenuto contestata la graduatoria finale del concorso: il ricorso straordinario proposto contro tale graduatoria era stato dichiarato inammissibile dal Consiglio di Stato con parere vincolante. Secondo il Collegio, nei giudizi concorsuali l'omessa impugnazione, o la definitiva stabilizzazione, della graduatoria finale determina il venir meno dell'interesse a contestare il precedente giudizio di inidoneità o l'esclusione, poiché l'eventuale annullamento di questi ultimi non potrebbe più incidere sulla graduatoria divenuta inoppugnabile. L'approvazione della graduatoria, pur collocandosi nella medesima sequenza procedimentale, implica infatti una nuova e autonoma valutazione degli interessi, anche di terzi, e non costituisce conseguenza inevitabile dell'esclusione. Il TAR ha ritenuto che il parere del Consiglio di Stato sarebbe stato recepito nel decreto decisorio del ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 14 d.P.R. n. 1199/1971, anche se tale decreto non era stato prodotto. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta non rilevante in ragione dell'improcedibilità. Le spese sono state compensate per la peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 12 del bando di concorso
La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma il TAR non ne ha esaminato il merito a causa dell'improcedibilità del ricorso.
art. 19 d.lgs. 33/2013
Richiamato dal ricorrente in relazione agli obblighi di trasparenza del bando; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.
art. 3, comma 2, d.m. 30 giugno 2003, n. 198, tabella 1, punto 8, lettera b)
Disposizione posta a fondamento del giudizio medico di non idoneità e contestata dal ricorrente; il TAR non ne ha valutato la legittimità sostanziale.
artt. 3 e 97 Cost.
Parametri costituzionali indicati dal ricorrente per la questione di legittimità costituzionale, ritenuta non rilevante per l'improcedibilità.
art. 39 Regolamento (UE) 27 aprile 2016 (GDPR)
Richiamato dal ricorrente in relazione al trattamento dei dati; la censura non è stata esaminata.
art. 11 delle Preleggi
Richiamato dal ricorrente; la relativa censura non è stata esaminata.
art. 21-septies l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente per dedurre la carenza di motivazione; il TAR non ha affrontato il motivo nel merito.
art. 14 d.P.R. 1199/1971
La decisione del ricorso straordinario è adottata con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, conforme al parere del Consiglio di Stato
Il TAR ha ritenuto vincolante il parere del Consiglio di Stato sull'inammissibilità del ricorso straordinario e ha affermato che tale esito sarebbe stato trasfuso nel successivo decreto decisorio.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni applicate alla definizione del giudizio per improcedibilità.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni applicate alla definizione del giudizio.
Massime di principio
- Nei giudizi relativi a concorsi pubblici, la mancata impugnazione della graduatoria finale, una volta divenuta inoppugnabile, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso contro il precedente giudizio di inidoneità o il provvedimento di esclusione, poiché l'eventuale annullamento di tali atti non potrebbe incidere sulla graduatoria ormai consolidata.
- L'atto di approvazione della graduatoria finale, pur inserendosi nella stessa sequenza procedimentale dell'esclusione, costituisce un atto autonomo che comporta una nuova valutazione degli interessi, anche con riferimento alla posizione dei terzi; perciò la sua impugnazione è necessaria per preservare l'utilità del ricorso contro l'esclusione.
- Quando il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro la graduatoria finale sia stato dichiarato inammissibile con parere del Consiglio di Stato, il giudice amministrativo può considerare venuto meno l'interesse al ricorso contro l'esclusione, anche se il decreto decisorio non sia stato ancora prodotto, qualora ritenga che il decreto debba conformarsi al parere ai sensi dell'art. 14 d.P.R. n. 1199/1971.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della domanda principale rende non rilevante la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione alla disciplina applicata per l'esclusione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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