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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27433/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

Il procedimento riguardava un imputato tratto a giudizio per diffamazione in relazione all'invio di un messaggio di posta elettronica dal contenuto asseritamente offensivo a una pluralità di destinatari. Il Giudice di pace di Brunico aveva dichiarato la propria incompetenza per materia ritenendo che la condotta integrasse una forma aggravata di diffamazione equiparabile alla diffamazione a mezzo stampa, in ragione dell'invio a oltre cento persone. Il Tribunale di Bolzano, investito degli atti, ha a sua volta sollevato conflitto negativo di competenza. L'imputato ha eccepito l'incompetenza del Tribunale sostenendo che fosse competente il Giudice di pace; il pubblico ministero ha aderito a tale eccezione, richiamando anche un precedente ricorso dichiarato inammissibile perché la via corretta era il conflitto di competenza. La questione sottoposta alla Cassazione riguardava dunque la corretta qualificazione giuridica della diffamazione via e-mail e, di riflesso, il giudice territorialmente e per materia competente.

La decisione

La Corte ha risolto il conflitto negativo di competenza attribuendo la competenza per materia al Giudice di pace di Brunico e disponendo la trasmissione degli atti a tale ufficio. Ha ritenuto che, sulla base della contestazione del pubblico ministero, non fosse configurabile la diffamazione aggravata dal mezzo della stampa o da altro mezzo di pubblicità, poiché l'invio di messaggi di posta elettronica a singoli destinatari, pur numerosi, non è equiparabile a una diffusione destinata a una platea indeterminata di persone. Di conseguenza, la fattispecie va ricondotta alla diffamazione semplice, devoluta alla competenza del Giudice di pace.

Norme richiamate

  • art. 595 c.p.

    comma primo e secondo; comma terzo

    La diffamazione contestata, pur inviata via e-mail a molti destinatari, è stata ricondotta alla fattispecie semplice di cui ai primi commi, escludendo l'aggravante del mezzo della stampa o di altro mezzo di pubblicità prevista dal comma terzo.

  • art. 595, comma terzo, c.p.

    La Corte ha escluso che l'invio di e-mail a una pluralità di destinatari integri, di per sé, un mezzo di pubblicità assimilabile alla stampa; rileva la natura del mezzo e la sua destinazione a una platea indeterminata, non la mera numerosità dei destinatari.

Massime di principio

  • Ai fini della determinazione della competenza per materia, occorre avere riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, salvo che essa contenga errori macroscopici e immediatamente percepibili.
  • L'invio di messaggi di posta elettronica, anche se diretti a più destinatari e anche se in numero elevato, non è automaticamente equiparabile alla diffusione a mezzo stampa o ad altro mezzo di pubblicità.
  • La circostanza aggravante della diffamazione commessa con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità presuppone una diffusione rivolta a una platea indeterminata di fruitori, non la semplice trasmissione a caselle di posta riservate di soggetti determinati.
  • La mera potenzialità del mezzo informatico di essere violato o di consentire ulteriori diffusioni non trasforma in pubblica la comunicazione inizialmente privata o diretta a destinatari determinati.
  • Quando la condotta diffamatoria è veicolata tramite e-mail a destinatari individuati, la fattispecie resta, in assenza di ulteriori elementi di pubblicità, quella di diffamazione semplice, con conseguente competenza del giudice di pace.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaDiffamazione
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona

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