Sentenza n. 3013/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento previa adozione delle più opportune misure cautelari - Della nota prot. -OMISSIS- del 21.12.2021 del 121° Reggimento Artiglieria Controaerei “-OMISSIS-”, avente ad oggetto la sospensione dell'attività lavorativa ai sensi del decreto Legge 26 Novembre 2021, n. 172, art. 2 comma 3, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021; - dell'invito a produrre la documentazione vaccinale n. 11191 del 15.12.2021; - del decreto legge 26.11.2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”; - del decreto legge del 21.09.2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”; - del decreto legge 01.04.2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”; - della legge del 28.05.2021, n. 76; - della legge del 23.07.2021, n. 106; - del d.l. del 07.01.2022 n.1; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto; nonché per la condanna Delle Amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa e privazione della retribuzione per inosservanza dell'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, unitamente all'invito a produrre la documentazione vaccinale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di sospensione dal servizio e dalla retribuzione adottato ai sensi dell'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021, come introdotto dal d.l. n. 172/2021, nonché le disposizioni normative presupposte, chiedendone l'annullamento e il risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dalla perdita dei redditi. Ha dedotto: l'illegittimità dell'obbligo vaccinale generalizzato per il personale del comparto Difesa, non differenziato in relazione alle mansioni concretamente svolte e ai contatti con il pubblico; l'irragionevolezza della mancata previsione della possibilità di sostituire la vaccinazione con tamponi periodici; la disparità di trattamento rispetto alla sospensione cautelare dal servizio prevista per procedimenti penali o disciplinari, nei quali sarebbe conservata una quota della retribuzione o un assegno alimentare; la violazione del diritto al lavoro e a una retribuzione sufficiente, nonché l'eccesso di potere per carenza di istruttoria, carenza di motivazione, irragionevolezza e mancanza dei presupposti; infine, il contrasto con l'art. 28, lett. h), del regolamento UE n. 536/2014, assumendo che la sospensione economica costituisse un indebito condizionamento finanziario alla partecipazione a una sperimentazione clinica, con richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Il Ministero ha eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Lazio in favore del TAR Emilia-Romagna, sede di servizio del militare.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo che la controversia riguardasse misure urgenti di applicazione nazionale dirette alla tutela della salute pubblica e non una controversia ordinaria di pubblico impiego riferibile esclusivamente alla sede di servizio. Ha respinto anche la richiesta di sospensione impropria del giudizio, escludendo la rilevanza della questione pregiudiziale pendente davanti alla Corte di giustizia perché il ricorrente non aveva dedotto nel giudizio il contrasto con la direttiva 2000/78/CE oggetto di quella rimessione. Nel merito, ha ritenuto infondati congiuntamente tutti i motivi. Richiamando le sentenze della Corte costituzionale nn. 14 e 15 del 2023 e n. 188 del 2024, ha affermato che l'obbligo vaccinale per il personale militare costituisce un ragionevole e non sproporzionato bilanciamento tra autodeterminazione sanitaria, diritto al lavoro e tutela della salute collettiva, tenuto conto dei compiti di difesa e sicurezza, dei possibili contatti interpersonali e della necessità di garantire funzioni non interrompibili. La dedotta limitatezza dei contatti del ricorrente è stata giudicata apodittica e non provata. È stata ritenuta legittima anche la scelta legislativa di imporre la vaccinazione anziché consentire il ricorso sostitutivo a tamponi periodici. La sospensione dal servizio è stata qualificata come conseguenza dell'inadempimento all'obbligo vaccinale e della temporanea impossibilità di svolgere mansioni in condizioni di sicurezza, con conseguente venir meno della prestazione lavorativa e, secondo il principio di corrispettività, della retribuzione. Non è stata ravvisata disparità di trattamento rispetto alle sospensioni cautelari per procedimenti penali o disciplinari, aventi natura e finalità diverse. È stata inoltre esclusa l'applicabilità del regolamento UE n. 536/2014, perché i vaccini anti Covid-19 erano autorizzati all'immissione in commercio condizionata e non costituivano oggetto di sperimentazione clinica; pertanto è stata respinta la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. La domanda risarcitoria è stata respinta in conseguenza dell'infondatezza della domanda demolitoria. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 4-ter d.l. 44/2021
Prevede, per determinate categorie tra cui il personale del comparto Difesa, l'obbligo vaccinale e collega alla sua inosservanza la sospensione dal servizio e dalla retribuzione.
art. 2 d.l. 172/2021
Ha introdotto nell'impianto del d.l. n. 44/2021 la disciplina dell'obbligo vaccinale per il personale del comparto Difesa.
art. 13, comma 2, c.p.a.
Il criterio della sede di servizio non è stato ritenuto applicabile alla controversia, qualificata come relativa a misure urgenti di portata nazionale per la tutela della salute pubblica.
art. 28, lett. h), regolamento (UE) n. 536/2014
i soggetti non hanno subito alcun indebito condizionamento, anche di natura finanziaria, per partecipare alla sperimentazione clinica
La disposizione non è stata ritenuta applicabile perché i vaccini anti Covid-19 erano autorizzati all'immissione in commercio condizionata e non erano oggetto di sperimentazione clinica.
art. 2 Cost.
È richiamato quale fondamento del principio di solidarietà che può giustificare l'imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio.
art. 32 Cost.
È richiamato nel bilanciamento tra autodeterminazione sanitaria individuale e tutela della salute collettiva.
art. 35 Cost.
Invocato dal ricorrente a tutela del diritto al lavoro, ma ritenuto non leso dall'obbligo vaccinale e dalla sospensione conseguente.
art. 36 Cost.
Invocato a tutela della retribuzione sufficiente, ma ritenuto non ostativo alla sospensione integrale della retribuzione in assenza della prestazione lavorativa.
art. 2087 c.c.
Richiamato quale fondamento dell'obbligo datoriale di sicurezza, coerente con la sospensione del lavoratore non vaccinato.
art. 18 d.lgs. 81/2008
Richiamato quale fonte dell'obbligo di sicurezza del datore di lavoro.
art. 20 d.lgs. 81/2008
Richiamato per gli obblighi di cura della salute e sicurezza gravanti sui lavoratori.
art. 279 d.lgs. 81/2008
Richiamato per gli obblighi di prevenzione e controllo dei lavoratori addetti a particolari attività.
artt. 914 ss. d.lgs. 66/2010
Le relative ipotesi di sospensione precauzionale del militare non costituiscono un valido termine di comparazione, perché hanno natura cautelare e presupposti diversi dalla sospensione per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale.
art. 13, comma 1, c.p.a.
È richiamato per contrapposizione al criterio di competenza territoriale, superato dal carattere nazionale delle misure pandemiche.
regolamento (UE) n. 507/2006
Richiamato quale disciplina dell'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata dei medicinali.
direttiva 2001/83/CE
Richiamata per distinguere l'autorizzazione all'immissione in commercio dalla sperimentazione clinica.
Massime di principio
- L'obbligo vaccinale imposto al personale militare durante l'emergenza pandemica può costituire un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra autodeterminazione sanitaria, diritto al lavoro e tutela della salute collettiva, in ragione dei compiti di difesa e sicurezza, dei possibili contatti interpersonali e della necessità di assicurare funzioni essenziali e non interrompibili.
- La deduzione meramente assertiva di contatti interpersonali sporadici o limitati non è sufficiente a escludere l'applicazione di un obbligo vaccinale previsto dalla legge per un'intera categoria professionale, quando non sia supportata da adeguata prova delle concrete mansioni svolte.
- La scelta legislativa di imporre la vaccinazione, anziché consentire al lavoratore di sostituirla con tamponi periodici, non è di per sé irragionevole o sproporzionata se risulta giustificata dai dati scientifici disponibili e dall'obiettivo di ridurre la circolazione del virus e proteggere la salute collettiva.
- Quando la mancata vaccinazione rende temporaneamente impossibile lo svolgimento della prestazione lavorativa in condizioni di sicurezza, la sospensione dal servizio può comportare, in applicazione del principio di corrispettività, la sospensione integrale della retribuzione e degli altri compensi, senza obbligo generalizzato di corrispondere un assegno alimentare.
- La sospensione per inosservanza dell'obbligo vaccinale non è comparabile, ai fini della disparità di trattamento, con la sospensione cautelare disposta nell'ambito di procedimenti penali o disciplinari, poiché quest'ultima è provvisoria, cautelare e fondata sulla necessità di attendere l'accertamento di una responsabilità non ancora definita.
- Il regolamento (UE) n. 536/2014 sulle sperimentazioni cliniche non è applicabile ai vaccini autorizzati all'immissione in commercio condizionata; la sospensione lavorativa collegata al mancato adempimento dell'obbligo vaccinale non costituisce pertanto un indebito condizionamento finanziario alla partecipazione a una sperimentazione clinica.
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