Cassazione Penale, Sentenza n. 3307/2022 del 31/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo dall'11/01/2018 al 10/07/2018 durante il quale era sottoposto agli arresti domiciliari nell'ambito di un procedimento per truffa aggravata in danno dell'INPS e per violazioni del d.lgs. 74/2000 (artt. 2, 4, 10, 10-quater). Il procedimento penale si concluse con assoluzione per non avere commesso il fatto il 26/07/2019. Il giudice della riparazione aveva rigettato l'istanza ritenendo sussistente una colpa grave ostativa all'indennizzo, richiamando il contenuto di conversazioni intercettate dalle quali emergerebbe la consapevolezza del Facchetti sui meccanismi della frode (richieste al commercialista di far figurare buste paga con importi inferiori, domande sulla ripartizione dei crediti tra società). In Cassazione il ricorrente ha contestato la valutazione della gravità del suo comportamento e ha sostenuto di essere stato solo un impiegato, con conferme testimoniali e ammissione di responsabilità da parte di terzi; il Ministero ha chiesto il rigetto, il Procuratore Generale ha concluso per l'infondatezza del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso; ha confermato la valutazione del giudice della riparazione che aveva rilevato comportamenti idonei a generare nel giudice procedente il ragionevole convincimento della partecipazione del Facchetti all'attività illecita, ritenendo applicabile la nozione di "connivenza" e di colpa grave quale causa ostativa alla riparazione. La Corte ha ricordato che il giudice della riparazione esercita una valutazione autonoma, ex ante, distinta dal giudizio di merito penale, e non è consentita in sede di legittimità una rivalutazione dei fatti in chiave meramente probatoria. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero, liquidate in euro 1.000.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Norma di riferimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione; il giudice ha applicato i principi di tale norma valutando l'esistenza di cause ostative (dolo o colpa grave) che precludono l'indennizzo.
d.lgs. 74/2000, artt. 2, 4, 10, 10-quater
Norme penali in materia di reati tributari e frodi; i fatti contestati al ricorrente riguardavano violazioni di queste disposizioni, che costituivano il contesto del procedimento penale da cui nasce la richiesta di riparazione.
Principi giurisprudenziali sulla connivenza e sulla colpa grave (Cass. Sez.4, n.15745/2015; Sez.4, n.9212/2013; Sez.U, n.43/1995)
Orientamenti consolidati secondo cui la colpa grave ostativa alla riparazione può derivare anche da una connivenza, anche passiva, quando essa: 1) manifesta il venir meno di doveri di solidarietà sociale; 2) consiste nel tollerare il reato pur avendo la possibilità di impedirlo; 3) ha rafforzato oggettivamente la volontà criminosa dell'autore, purché vi sia prova della conoscenza dell'attività criminosa.
Massime di principio
- La domanda di riparazione per ingiusta detenzione può essere respinta se il richiedente ha tenuto comportamenti che, pur non integrando reato accertato, hanno alimentato nel giudice procedente la ragionevole apparenza di responsabilità; la valutazione è autonoma rispetto al giudizio penale.
- La mera assoluzione penale non garantisce automaticamente il diritto all'indennizzo: la sussistenza di dolo o colpa grave (anche sotto forma di connivenza o tolleranza consapevole) può essere ostativa.
- Le conversazioni intercettate e altri elementi di fatto, se ritenuti idonei a far emergere consapevolezza o partecipazione, possono essere valutati dal giudice della riparazione per escludere l'indennizzo; le diverse interpretazioni probatorie costituiscono materia di merito non sindacabile in Cassazione salvo vizio di diritto.
- Il giudice della riparazione compie una valutazione "ex ante" sulla idoneità del comportamento del richiedente a generare la falsa apparenza di illiceità: non occorre provare la responsabilità penale, ma che il comportamento abbia effettivamente ingenerato la convinzione dell'autorità procedente.
- In situazioni simili, per ottenere la riparazione è utile dimostrare con elementi concreti l'assenza di conoscenza, di poteri di impedimento o di atti che possano aver rafforzato la volontà criminosa di terzi (documenti, testimonianze, chiarimenti sulle mansioni e limiti di responsabilità).
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