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Ordinanza

Ordinanza n. 822/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto n°3592 del 27 /11/2025 del MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (all.1) nella parte in cui rigetta l'istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione per la classe di concorso A037- COSTRUZIONE TECNOLOGICA E TECNICHE RAPPRESENTAZIONE per la scuola secondaria di II° grado; -del parere tecnico n°2702/ 2025 non conosciuto e riportato nel decreto ministeriale n°3592/2025, nella parte in cui non riconosce la abilitazione per la classe A037 ; -del decreto dell'USR Sicilia/AT Palermo n° 27448 del 04/12/2025 (all.2) di esclusione dalle GPS Palermo della ricorrente per la A037- Costruzione Tecnologica e Tecniche Rappresentazione Grafica; -del decreto dell'Istituto A. Volta di Palermo del 05/12/2025 ( all.3) di risoluzione del contratto per la classe A037, emanato in conseguenza del decreto ministeriale n°3592/2025; -di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente connessi direttamente e/o indirettamente al mancato riconoscimento del titolo abilitante conseguito all'estero di cui al presente ricorso anche se ignoto e/o sconosciuto Ordinando al Ministero Istruzione e merito resistente, di riesaminare l'istanza della ricorrente, il percorso formativo allegato e la documentazione prodotta, procedendo alla comparazione ai fini del riconoscimento ed accertando che il compendio professionale della ricorrente unitamente al titolo estero, (adeverinta) conferisce il diritto all'insegnamento in Italia, come previsto dal DPR n°19/2016 ed in ottemperanza ai principi della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n°18-22/2022 ) per la classe di concorso A037 Costruzione Tecnologica e Tecniche Rappresentazione Grafica.

Giustizia amministrativa202600424

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego parziale di riconoscimento del titolo estero per la classe di concorso A037, con conseguente esclusione dalle GPS di Palermo e risoluzione del contratto di insegnamento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che, pur riconoscendo il titolo abilitante estero per la classe di concorso A001, ha negato il riconoscimento per l'ulteriore classe A037, relativa a Costruzione tecnologica e tecniche di rappresentazione grafica. Sono stati impugnati anche il parere tecnico presupposto, l'esclusione dalle GPS di Palermo e la conseguente risoluzione del contratto di insegnamento. La domanda cautelare è stata fondata sull'illegittimità del diniego, in particolare perché motivato con la necessità di limitare il riconoscimento a una sola classe di concorso per garantire la parità di trattamento, senza una concreta comparazione tra il percorso professionale svolto nello Stato estero e il percorso formativo sotteso al titolo nazionale italiano. È stato inoltre dedotto il pregiudizio derivante dall'esclusione dalle graduatorie e dalla perdita dell'incarico lavorativo nell'anno scolastico in corso.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, rilevando che il diniego parziale appare prima facie in contrasto con i criteri interpretativi affermati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, poiché l'amministrazione non ha evidenziato una concreta comparazione tra la formazione e l'esperienza professionale maturate nello Stato estero e il percorso professionale corrispondente al titolo abilitante nazionale. Il richiamo alla parità di trattamento e alla necessità di limitare il riconoscimento a una sola classe non è stato ritenuto sufficiente. Il Tribunale ha riservato al merito, eventualmente previa istruttoria, la verifica concreta della possibilità di riconoscere più classi di concorso sulla base di un'unica formazione. Quanto al periculum in mora, ha considerato rilevante il pregiudizio derivante dall'esclusione dalle GPS e dalla successiva risoluzione del contratto, che ha impedito la prosecuzione dell'incarico nell'anno scolastico in corso. L'istanza cautelare è stata pertanto accolta e il diniego impugnato è stato sospeso. È stata fissata l'udienza pubblica del 25 novembre 2026; le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; il TAR ha valutato il fumus boni iuris e il periculum in mora e ha sospeso il diniego impugnato.

  • d.P.R. n. 19/2016

    Richiamato nell'oggetto della domanda quale disciplina di riferimento per il riconoscimento del titolo abilitante estero ai fini dell'insegnamento in Italia.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di un titolo abilitante conseguito all'estero, il diniego relativo a un'ulteriore classe di concorso non può essere fondato soltanto sull'esigenza astratta di limitare il riconoscimento a una sola classe per ragioni di parità di trattamento.
  • L'amministrazione deve effettuare una concreta comparazione tra il percorso formativo e professionale seguito nello Stato estero e il percorso professionale sotteso al titolo abilitante nazionale italiano corrispondente alla classe di concorso richiesta.
  • La possibilità di riconoscere più classi di concorso sulla base di un'unica formazione deve essere verificata in concreto, anche mediante approfondimento istruttorio, e non può essere esclusa in via generale e astratta.
  • L'esclusione dalle graduatorie scolastiche e la conseguente risoluzione del contratto di insegnamento possono integrare un pregiudizio cautelarmente rilevante ai fini della prosecuzione dell'incarico nell'anno scolastico in corso.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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