Cassazione Penale, Sentenza n. 16628/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto non inammissibile il ricorso a causa della totale assenza di motivazione sull'aggravante della destrezza; poiché non sussistevano elementi che consentissero una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e nel frattempo (22 ottobre 2023) è decorrso il termine massimo di prescrizione del reato, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava omissione di motivazione della Corte d'appello in relazione all'aggravante della destrezza e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonché dell'attenuante speciale per il risarcimento del danno; l'unico motivo lamentava che tali profili di appello non erano stati adeguatamente valutati nella decisione impugnata
Norme richiamate
Codice penale
Gli artt. richiamati indicano il reato contestato (concorso di persone e fattispecie di furto aggravato con le circostanze previste); la Corte d'appello aveva confermato la condanna sulla base di tali norme, ma la Cassazione ha annullato per estinzione del reato per prescrizione a seguito di omissione motivazionale
Codice di procedura penale
La pronuncia ex art. 129(2) viene richiamata come possibile via alternativa quando manchi parte della motivazione; nel caso concreto non vi erano elementi sufficienti per decidere ai sensi di tale disposizione, rendendo necessario verificare la prescrizione
Prescrizione / Estinzione del reato
decorso termine massimo il 22/10/2023
Una volta accertato il decorso del termine prescrizionale prima della decisione definitiva, la Cassazione annulla senza rinvio per estinzione del reato; il vizio di motivazione rilevato assume rilievo decisivo solo se la prescrizione non fosse intervenuta
Massime di principio
- Se la Corte d'appello omette di motivare in ordine a circostanze aggravanti indicate in appello, la Cassazione può ritenere il vizio rilevante e dichiarare il motivo non inammissibile
- Quando la Cassazione riscontra omissioni di motivazione che non possono essere risolte con una pronuncia ex art. 129(2) e nel frattempo è decorso il termine di prescrizione, il rimedio procede con annullamento senza rinvio per estinzione del reato
- In casi simili è fondamentale calcolare esattamente i termini prescrizionali: la sorte del ricorso può dipendere dal fatto che il reato sia ormai estinto
- Per difese future: sollecitare espressamente in appello la valutazione delle circostanze aggravanti/attenuanti e documentare eventuali riparazioni del danno, perché la mancanza di motivazione su questi punti può determinare un successo in sede di legittimità solo se non intervenuta la prescrizione
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