Sentenza n. 1066/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto di ricostituzione del Comitato Provinciale INPS di Palermo e nota di convocazione della prima seduta
Esito
Favorevole al ricorrente (organizzazione sindacale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato la ricostituzione del Comitato Provinciale INPS di Palermo, sostenendo che l’amministrazione avesse violato il principio di rappresentatività delle organizzazioni sindacali. In particolare, l’organizzazione ricorrente era stata destinataria di un solo posto, al pari di un’altra organizzazione ritenuta meno rappresentativa. L’unico motivo dedotto denunciava la violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 1 della legge n. 241/1990, del d.lgs. n. 33/2013 e dell’art. 35 del d.P.R. n. 639/1970, nonché eccesso di potere per violazione dell’autovincolo assunto dall’amministrazione con la nota n. 20279 del 12 marzo 2025, sviamento, difetto di istruttoria, contraddittorietà ed erronea applicazione del principio del pluralismo partecipativo. Secondo la ricorrente, l’amministrazione aveva indicato nella nota del 12 marzo 2025 determinati criteri per la scelta dei componenti, ma aveva poi applicato esclusivamente un coefficiente non previsto dalla disciplina normativa né previamente indicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato l’atto di ricostituzione del Comitato Provinciale INPS di Palermo e la conseguente nota di convocazione, facendo salve le successive determinazioni dell’amministrazione. Il Collegio ha rilevato che l’art. 35 del d.P.R. n. 639/1970 impone di procedere alle nomine sulla base di criteri riferiti, tra l’altro, all’importanza e al grado di sviluppo delle attività produttive, alla consistenza numerica e all’indice annuo di occupazione delle forze di lavoro e al rapporto numerico tra le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro. L’amministrazione aveva previamente individuato, con propria nota, i criteri da applicare, ma aveva poi utilizzato esclusivamente un coefficiente non previsto dalla legge e non compreso tra i criteri comunicati, violando così sia il parametro normativo primario sia l’autovincolo amministrativo. Il principio del pluralismo partecipativo, pur costituzionalmente rilevante, non può giustificare la disapplicazione dei criteri stabiliti dalla legge. L’annullamento è stato disposto per difetto di istruttoria e di motivazione. L’Assessorato è stato condannato al pagamento di euro 2.500,00 oltre accessori; nulla è stato disposto per le spese nei confronti delle parti non costituite.
Norme richiamate
art. 35 d.P.R. n. 639/1970
Ai fini delle nomine, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione provvede - sulla base dei dati forniti dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato territorialmente competente nonché dei dati acquisiti dall'ufficio al quale il direttore medesimo è preposto e sentite le locali organizzazioni sindacali - alla ripartizione dei membri di cui ai punti 1), 2) e 3) del precedente articolo tra i settori economici interessati all'attività dell'istituto e in particolare alle funzioni dei comitati provinciali, tra cui il potere di decisione dei ricorsi, in relazione: • alla importanza ed al grado di sviluppo delle diverse attività produttive nella provincia; • alla consistenza numerica ed al diverso indice annuo di occupazione delle forze di lavoro che vi sono impiegate; • al rapporto numerico tra le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro nel consiglio di amministrazione dell'istituto. I membri previsti ai punti 1), 2) e 3) del precedente articolo sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia.
La composizione dei comitati provinciali INPS deve essere determinata applicando i criteri previsti dalla norma, senza sostituirli con coefficienti ulteriori non previsti dalla legge e non previamente indicati.
art. 97 Cost.
Il richiamo ai principi di buon andamento e imparzialità è ricondotto alla necessità di rispettare i criteri normativi e l’istruttoria posta a fondamento delle nomine.
art. 1 l. n. 241/1990
L’azione amministrativa deve conformarsi ai principi indicati dalla disposizione, nel rispetto dei criteri normativi e dell’autovincolo previamente assunto.
d.lgs. n. 33/2013
La disposizione è richiamata tra i parametri di legittimità dedotti dalla ricorrente, senza una specifica interpretazione autonoma nella motivazione.
Massime di principio
- Quando una norma stabilisce criteri vincolanti per la composizione di un organo amministrativo, l’amministrazione non può sostituire tali criteri con coefficienti o parametri ulteriori non previsti dalla legge.
- L’amministrazione che abbia previamente individuato e comunicato i criteri per l’adozione di un provvedimento è tenuta a rispettarli in applicazione del principio di autovincolo; la loro successiva sostituzione o applicazione selettiva vizia il provvedimento.
- Il principio del pluralismo partecipativo, pur dotato di rilievo costituzionale, non consente di disapplicare i criteri stabiliti dalla disciplina primaria per la nomina dei rappresentanti in un organo amministrativo.
- La scelta dei componenti di un organo rappresentativo deve essere sorretta da un’istruttoria coerente con i criteri normativi e previamente dichiarati; l’utilizzo di un parametro non previsto e non esplicitato determina difetto di istruttoria e di motivazione.
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