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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/723

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione, del 2 maggio 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello standard di formulario da utilizzare nelle relazioni annuali presentate dagli Stati membri (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0723

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione 2019/723 fissa un modello uniforme di relazione annuale che gli Stati membri devono compilare ai fini del regolamento (UE) 2017/625. La disciplina è essenzialmente procedurale: uniforma la raccolta e la trasmissione dei dati sui controlli ufficiali, sulle non conformità e sui piani nazionali pluriennali, imponendo l’uso del formato elettronico tramite IMSOC. Il regolamento sostituisce inoltre due atti previgenti relativi a benessere animale negli allevamenti e durante il trasporto, abrogandoli dal 14 dicembre 2019. L’allegato dettaglia in modo esteso le sezioni e le tabelle da compilare, coprendo alimenti, OGM, mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale, benessere animale, piante, pesticidi, biologico e DOP/IGP/STG.

Stabilisce il modello standard di formulario da usare nelle relazioni annuali degli Stati membri sui controlli ufficiali e sull’attuazione dei piani di controllo nazionali pluriennali, ai sensi del regolamento (UE) 2017/625.

Ambito di applicazione

Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea, che devono utilizzare il modello standard di formulario per trasmettere alla Commissione le informazioni e i dati della relazione annuale prevista dall’articolo 113, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625. Il modello riguarda controlli ufficiali, non conformità e attuazione dei piani di controllo nazionali pluriennali in numerose aree del diritto alimentare, dei mangimi, della salute e del benessere animale, della sanità delle piante, dei prodotti fitosanitari, della produzione biologica e delle denominazioni di qualità. È prevista l’uso della versione elettronica nel sistema IMSOC. Il regolamento si applica dal 14 dicembre 2019; la prima relazione annuale richiamata dal regolamento di base è prevista entro il 31 agosto 2021.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione

Il regolamento disciplina il formato uniforme da utilizzare per le relazioni annuali che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione nell’ambito del sistema dei controlli ufficiali previsto dal regolamento (UE) 2017/625. La ratio, espressamente richiamata nei considerando, è evitare relazioni frammentate e oneri amministrativi inutili, assicurando al contempo coerenza, comparabilità dei dati e migliore uso dell’IMSOC.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento si innesta sull’articolo 113 del regolamento (UE) 2017/625, che impone agli Stati membri di inviare entro il 31 agosto di ogni anno una relazione annuale sui controlli ufficiali, sui casi di non conformità e sull’attuazione del piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP). La prima relazione annuale di tale sistema è prevista entro il 31 agosto 2021. Il nuovo atto sostituisce, per le parti coperte dal nuovo schema, la decisione 2006/778/CE e la decisione di esecuzione 2013/188/UE, così da unificare la disciplina e rafforzare la certezza del diritto.

Ambito soggettivo e modalità di trasmissione

L’obbligo riguarda tutti gli Stati membri, che devono compilare la relazione annuale secondo il modello standard contenuto nell’allegato. La trasmissione deve avvenire in formato elettronico tramite la versione del formulario resa disponibile nel sistema informatico per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC). La scelta dell’elettronico risponde all’esigenza di facilitare la raccolta dei dati e ridurre gli errori di trascrizione.

Struttura del formulario annuale

L’allegato è molto dettagliato e organizza la relazione in una parte introduttiva sul funzionamento del piano di controllo nazionale pluriennale e in una serie di sezioni settoriali. La prima parte richiede informazioni su:

  • introduzione generale;
  • misure adottate per assicurare il funzionamento efficace del PCNP, incluse le azioni di verifica e i risultati;
  • modifiche al PCNP;
  • tariffe o diritti.

Sicurezza alimentare e controlli sugli alimenti

Una parte centrale del formulario riguarda alimenti e sicurezza alimentare, integrità e salubrità in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, incluse le pratiche commerciali leali e la tutela degli interessi e dell’informazione dei consumatori, nonché i materiali a contatto con gli alimenti. Per questo ambito devono essere indicati, tra l’altro:

  • una conclusione generale sul livello di conformità;
  • il numero di stabilimenti e di operatori controllati, distinti tra stabilimenti riconosciuti e registrati;
  • i controlli ufficiali su categorie molto specifiche di alimenti e prodotti, come carni, prodotti ittici, latte e derivati, uova, miele, germogli, prodotti trasformati e materiali a contatto con gli alimenti;
  • i controlli su prescrizioni orizzontali, come criteri microbiologici, pesticidi, contaminanti, residui di medicinali veterinari, etichettatura, OGM, additivi, enzimi, aromatizzanti, irradiazione e migrazione da materiali a contatto con gli alimenti;
  • i casi di non conformità, le azioni amministrative o giudiziarie adottate e le osservazioni eventuali.

OGM nell’ambiente e nella filiera alimentare e dei mangimi

Il formulario dedica una sezione specifica all’emissione deliberata nell’ambiente di OGM a fini di produzione di alimenti e mangimi. Gli Stati membri devono riportare i controlli ufficiali relativi a:

  • coltivazione commerciale di OGM;
  • emissioni sperimentali;
  • sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa destinati alla produzione di alimenti e mangimi. Devono inoltre essere rendicontate le non conformità, le misure adottate e le osservazioni, incluse quelle relative a OGM non autorizzati, etichettatura e pratiche fraudolente o ingannevoli.

Mangimi

È prevista una sezione autonoma per mangimi e sicurezza dei mangimi in tutte le fasi della catena, inclusa la commercializzazione e l’uso. Il formulario richiede dati su:

  • stabilimenti riconosciuti e registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 183/2005;
  • operatori agricoli che utilizzano mangimi;
  • operatori che fabbricano e/o commercializzano mangimi medicati;
  • controlli orizzontali su etichettatura, tracciabilità, additivi, sostanze indesiderabili, materiali vietati, mangimi medicati, pesticidi e OGM;
  • non conformità di prodotto e misure amministrative o giudiziarie.

Salute animale e tracciabilità

La sezione sulla salute animale richiede informazioni su identificazione e registrazione di bovini, ovini e caprini, centri di raccolta e commercianti riconosciuti, posti di controllo, organismi e centri ufficialmente riconosciuti, stabilimenti per il commercio UE di pollame e uova da cova, stabilimenti di quarantena per volatili, strutture di acquicoltura e centri di raccolta o magazzinaggio dello sperma e di raccolta/produzione di embrioni. In caso di non conformità, il formulario prevede anche la possibilità di indicare limitazioni dei movimenti di singoli animali o di tutti gli animali e la distruzione di animali.

Sottoprodotti di origine animale

Il regolamento impone anche la rendicontazione dei controlli relativi alla prevenzione e riduzione al minimo dei rischi sanitari derivanti dai sottoprodotti di origine animale e dai prodotti derivati. I dati riguardano stabilimenti o impianti riconosciuti o registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009, nonché controlli su etichettatura e tracciabilità. Le non conformità devono essere distinte per categorie di prodotti e per natura delle misure adottate.

Benessere degli animali

Il formulario copre il benessere degli animali negli allevamenti, durante il trasporto e durante l’abbattimento. Per il benessere negli allevamenti, i dati sono organizzati per specie o categoria di animali, con riferimento a suini, galline ovaiole, polli e vitelli, oltre ad altre categorie eventualmente indicate dallo Stato membro. Per il trasporto, le categorie includono bovini, suini, ovini/caprini, equini, pollame e altri animali, con classificazione delle non conformità in base alla tipologia di infrazione, come idoneità degli animali, condizioni di trasporto, mezzi, abbeveraggio/alimentazione, documenti e altre voci. Per l’abbattimento, il formulario rinvia al regolamento (CE) n. 1099/2009.

Sanità delle piante e prodotti fitosanitari

Sono previste sezioni per le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, con dati su operatori autorizzati a emettere passaporti delle piante e ad applicare il bollo su determinati materiali, nonché sulle relative non conformità. Un’ulteriore sezione riguarda l’immissione in commercio e l’uso dei prodotti fitosanitari e l’utilizzo sostenibile dei pesticidi, con controlli su punti di entrata, fabbricanti, impianti di imballaggio, distributori, depositi, titolari di autorizzazioni, utenti agricoli, utenti professionali, settore industriale, silvicoltura e aree non agricole.

Produzione biologica e denominazioni di qualità

La sezione dedicata alla produzione biologica richiama l’obbligo degli Stati membri di includere nel PCNP la vigilanza sui controlli relativi alla produzione biologica e di inserire nella relazione annuale i relativi dati, basati sui controlli degli organismi e delle autorità di controllo e sugli audit dell’autorità competente, secondo i modelli del regolamento (CE) n. 889/2008. Infine, il formulario copre l’uso e l’etichettatura di DOP, IGP e STG, con distinzione tra pre-commercializzazione, mercato tradizionale ed e-commerce e con indicazione delle non conformità e delle pratiche fraudolente o ingannevoli.

Decorrenza e abrogazioni

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 14 dicembre 2019, in parallelo con l’applicazione del regolamento (UE) 2017/625. Dalla medesima data sono abrogate la decisione 2006/778/CE e la decisione di esecuzione 2013/188/UE, che disciplinavano in precedenza singoli segmenti del reporting su benessere animale.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità del modello standard

L’articolo 1 stabilisce che il regolamento definisce il modello standard di formulario per le informazioni e i dati da includere nella relazione annuale presentata da ciascuno Stato membro conformemente all’articolo 113, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625.

Modalità di presentazione e uso di IMSOC

L’articolo 2 impone agli Stati membri di presentare le informazioni e i dati della relazione annuale mediante il modello standard di formulario contenuto nell’allegato. La compilazione deve avvenire nella versione elettronica del modulo fornita nel sistema informatico per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC).

Abrogazione degli atti previgenti

L’articolo 3 abroga, a decorrere dal 14 dicembre 2019, la decisione 2006/778/CE e la decisione di esecuzione 2013/188/UE, per garantire coerenza e certezza del diritto rispetto al nuovo modello unico.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 14 dicembre 2019. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Contenuto dell’allegato: struttura della relazione annuale

L’allegato articola la relazione annuale in una parte generale sul PCNP e in sezioni tematiche dedicate a: alimenti e sicurezza alimentare; emissione deliberata di OGM nell’ambiente a fini di produzione di alimenti e mangimi; mangimi; salute animale; sottoprodotti di origine animale; benessere degli animali; organismi nocivi per le piante; prodotti fitosanitari e uso sostenibile dei pesticidi; produzione biologica; DOP/IGP/STG.

Dati su controlli, non conformità e misure

Per ciascun settore l’allegato richiede, secondo tabelle dettagliate, dati su numero di operatori o stabilimenti, controlli ufficiali effettuati, conclusioni sul livello di conformità, casi di non conformità e misure adottate, distinguendo spesso tra misure amministrative e giudiziarie.

Indicazioni specifiche per alcune materie

L’allegato prevede campi specifici per controlli su categorie di alimenti, OGM, mangimi, animali e aziende, sottoprodotti di origine animale, benessere in allevamento, durante il trasporto e all’abbattimento, passaporti delle piante, operatori autorizzati per prodotti fitosanitari, produzione biologica e uso/etichettatura di DOP, IGP e STG.

Come è indicizzato

Materiecontrolli ufficialisicurezza alimentaremangimibenessere degli animalisanità delle piante

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