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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/696

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/696 della Commissione, del 3 maggio 2019, recante trecentounesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

Normativa europea32019R0696

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento esegue una modifica puntuale del regolamento (CE) n. 881/2002, che disciplina misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate all’ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda. In particolare, aggiorna l’allegato I inserendo una nuova persona fisica nell’elenco dei soggetti assoggettati al congelamento di fondi e risorse economiche. La modifica recepisce una decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 1° maggio 2019 ed entra in vigore immediatamente alla pubblicazione.

Modifica dell'elenco delle persone fisiche soggette a congelamento di fondi e risorse economiche ai sensi del regolamento (CE) n. 881/2002, con l'aggiunta di una nuova voce relativa a Mohammed Masood Azhar Alvi.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell'Unione europea ed è direttamente applicabile. Riguarda i soggetti, i gruppi e le entità inseriti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, cioè quelli le cui fondi e risorse economiche sono congelati nell'ambito delle misure restrittive contro persone ed entità associate all'ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda. L'intervento del 2019 aggiorna tale elenco aggiungendo una specifica persona fisica designata dal Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Modifica dell'elenco delle persone soggette a misure restrittive ex regolamento (CE) n. 881/2002

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/696 della Commissione interviene sul regime sanzionatorio dell'Unione contro persone ed entità associate all'ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda. La finalità è meramente aggiornata e attuativa: recepire nel diritto dell'UE una nuova designazione disposta dal Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 1° maggio 2019.

Base normativa e contesto

Il provvedimento richiama il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1. Il considerando chiarisce che l'allegato I del regolamento del 2002 contiene l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità i cui fondi e risorse economiche sono congelati; poiché il Comitato ONU ha aggiunto una nuova voce, l'elenco dell'Unione deve essere corrispondentemente aggiornato.

Oggetto della modifica

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 secondo quanto riportato nell'allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, viene aggiunta una nuova persona fisica all'elenco dei soggetti designati.

Soggetto aggiunto all'elenco

L'allegato inserisce la voce relativa a "Mohammed Masood Azhar Alvi", indicando anche gli alias:

  • Masud Azhar
  • Wali Adam Isah
  • Wali Adam Esah

Sono riportati inoltre:

  • data di nascita: 10.7.1968 oppure 10.6.1968;
  • luogo di nascita: Bahawalpur, provincia del Punjab, Pakistan;
  • cittadinanza: pakistana;
  • data di designazione ai sensi dell'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 1.5.2019.

Entrata in vigore e effetti

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, precisando che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il considerando finale sottolinea l'esigenza di un'entrata in vigore immediata per garantire l'efficacia delle misure restrittive.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 conformemente all'allegato del regolamento di esecuzione. L'effetto è l'inserimento di una nuova voce nell'elenco delle persone fisiche soggette a congelamento di fondi e risorse economiche.

Nuova iscrizione nell'elenco delle persone fisiche

Nell'allegato viene aggiunta la voce relativa a "Mohammed Masood Azhar Alvi" con alias noti (Masud Azhar, Wali Adam Isah, Wali Adam Esah). Sono indicati data di nascita (10.7.1968 oppure 10.6.1968), luogo di nascita (Bahawalpur, provincia del Punjab, Pakistan), cittadinanza pakistana e data di designazione ai sensi dell'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 881/2002: 1.5.2019.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunemisure restrittivecongelamento dei capitali

Testo integrale

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