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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/687

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/687 della Commissione, del 2 maggio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32019R0687

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conferma il mantenimento delle misure antidumping definitive già esistenti sulle importazioni dalla Cina di determinati prodotti d’acciaio a rivestimento organico. La Commissione conclude, sulla base di un’inchiesta di riesame in previsione della scadenza, che il dumping è proseguito nel periodo esaminato e che, in caso di abrogazione delle misure, vi sarebbe comunque un forte rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio. Il dazio è quindi mantenuto con aliquote differenziate per alcune società e con un’aliquota residuale per tutte le altre imprese.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’UE di determinati prodotti d’acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di riesame in previsione della scadenza.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione europea di determinati prodotti d’acciaio a rivestimento organico (prodotti laminati piatti di acciai legati e non legati, escluso l’inossidabile, dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche su almeno un lato), classificati nei codici NC e TARIC indicati dal regolamento. Riguarda i prodotti originari della Repubblica popolare cinese; sono esclusi i pannelli sandwich da edilizia, i prodotti con strato superficiale in polvere di zinco con tenore di zinco pari o superiore al 70% in peso e i prodotti con substrato a rivestimento metallico di cromo o stagno. Le misure sono applicabili direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione del regolamento; il dazio è definitamente mantenuto a seguito di riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/687: dazio antidumping definitivo sui prodotti d’acciaio a rivestimento organico originari della Cina

Il regolamento si inserisce in un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping già applicate ai prodotti d’acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione, sulla base della disciplina di base del regolamento (UE) 2016/1036, conclude che le condizioni di dumping persistono e che l’abrogazione delle misure esporrebbe l’industria dell’Unione a un serio rischio di nuova compressione dei prezzi e di pregiudizio.

Ambito oggettivo e soggettivo

Il prodotto interessato è costituito da prodotti laminati piatti di acciai legati e non legati, escluso l’acciaio inossidabile, dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche su almeno un lato, classificati nei codici NC e TARIC indicati dall’articolo 1. Sono espressamente esclusi i pannelli sandwich da edilizia, i prodotti con strato superficiale in polvere di zinco con tenore di zinco pari o superiore al 70% in peso e i prodotti con substrato a rivestimento metallico di cromo o stagno.

Le misure si applicano alle importazioni originarie della RPC e incidono direttamente sugli operatori importatori nell’Unione, con efficacia in tutti gli Stati membri. Il regolamento richiama inoltre la possibilità di estendere il trattamento individuale a nuovi esportatori che soddisfino condizioni rigorose di non esportazione nel periodo dell’inchiesta iniziale, assenza di collegamenti con soggetti già colpiti e prova di esportazioni effettive o di un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare.

Procedura e assenza di collaborazione

La Commissione ha avviato il riesame su istanza di EUROFER, presentata per conto di produttori rappresentanti oltre il 70% della produzione dell’Unione. Nel corso dell’inchiesta, i produttori dell’Unione hanno collaborato, mentre nessun produttore esportatore cinese ha fornito una collaborazione sostanziale; anche il governo cinese non ha risposto ai questionari rilevanti. In tale contesto, la Commissione ha fatto ampio ricorso ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base.

Il periodo dell’inchiesta di riesame è stato il 1° gennaio 2017-31 dicembre 2017; il periodo in esame, ai fini dell’analisi del pregiudizio, è andato dal 1° gennaio 2014 fino alla fine del periodo di riesame.

Determinazione del valore normale e distorsioni significative in Cina

Uno dei profili più rilevanti del regolamento è l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036, relativo alle distorsioni significative nei paesi interessati. La Commissione considera non utilizzabili i prezzi e i costi interni cinesi perché influenzati da un intervento pubblico sostanziale che altera il libero gioco del mercato.

La motivazione è articolata e si fonda su un’ampia ricostruzione del sistema economico cinese: ruolo pervasivo dello Stato e del PCC, predominio delle imprese di Stato, pianificazione industriale vincolante, intervento sui mercati finanziari, distorsioni nell’allocazione del capitale, nel diritto fallimentare e patrimoniale, nei costi salariali, nei terreni, nell’energia e nelle materie prime. Per il settore siderurgico e per gli ARO in particolare, la Commissione rileva una forte presenza di imprese pubbliche, programmi industriali di sostegno ai settori considerati strategici e ulteriori elementi di distorsione lungo l’intera catena produttiva.

Poiché i costi cinesi non sono ritenuti affidabili, il valore normale è stato costruito sulla base di un paese rappresentativo non distorto. Dopo aver esaminato vari possibili paesi con livello di sviluppo simile, la Commissione ha scelto il Messico, in ragione della presenza di produzione del prodotto oggetto del riesame, della disponibilità di dati pubblici affidabili e di un livello comparativamente più elevato di protezione sociale e ambientale rispetto alla Malaysia. Per le SGAV e i profitti è stata utilizzata Ternium SA Mexico; per i costi di energia, gas, acqua e altri fattori produttivi sono state impiegate fonti pubbliche internazionali e locali (GTA, Doing Business 2018, statistiche energetiche e tariffarie messicane).

Accertamento del dumping

La Commissione ha rilevato che nel periodo di riesame le importazioni cinesi nell’Unione erano limitate in volume, ma comunque rappresentative. Il prezzo all’esportazione è stato determinato in base ai dati Eurostat corretti a livello franco fabbrica; il confronto con il valore normale costruito ha portato a un margine di dumping medio ponderato del 134% sul prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

Per rafforzare la conclusione, la Commissione ha esaminato anche le esportazioni cinesi verso paesi terzi: i margini di dumping sono risultati elevati anche in quei mercati, con valori nazionali pari al 118% e, nei cinque principali mercati di esportazione, compresi tra 112% e 160%. Ciò ha corroborato la conclusione che il dumping verso l’Unione non fosse episodico ma strutturale.

Rischio di persistenza o reiterazione del dumping

In caso di scadenza delle misure, la Commissione ha ritenuto molto probabile sia la persistenza sia, comunque, la reiterazione del dumping. Gli elementi determinanti sono stati:

  • la significativa capacità inutilizzata della Cina, molto superiore al consumo dell’Unione;
  • la forte dipendenza dei produttori cinesi dai mercati di esportazione;
  • l’esistenza di misure di difesa commerciale in altri paesi chiave (India, Malaysia, Pakistan, Turchia, Vietnam) e di dazi statunitensi sull’acciaio;
  • l’attrattiva del mercato dell’Unione in termini di dimensioni e di livello dei prezzi rispetto ai mercati terzi.

La Commissione conclude quindi che, se le misure cessassero, volumi rilevanti di ARO cinesi potrebbero essere reindirizzati verso l’UE a prezzi di dumping.

Pregiudizio per l’industria dell’Unione

Sul versante del pregiudizio, il regolamento evidenzia che l’industria dell’Unione ha beneficiato delle misure antidumping in vigore ed è in fase di recupero, ma non può dirsi ancora completamente consolidata. Nel periodo in esame:

  • il consumo dell’Unione è aumentato del 18%;
  • la produzione è cresciuta dell’8%;
  • la capacità produttiva è aumentata del 5%;
  • l’utilizzo degli impianti ha raggiunto l’89%;
  • le vendite nell’Unione sono aumentate del 14%;
  • la quota di mercato dell’industria dell’Unione è scesa comunque all’84,9%;
  • la redditività è migliorata, ma è rimasta sotto il profitto di riferimento del 6,7% fissato nell’inchiesta iniziale.

Le importazioni cinesi sono rimaste molto contenute in volume, ma a prezzi significativamente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione. Nel PIR la sottoquotazione è stata stimata al 27,8%. Le importazioni da paesi terzi, pur rilevanti, risultavano in media a prezzi superiori rispetto a quelle cinesi.

Interesse dell’Unione

La Commissione ha esaminato l’interesse di industria dell’Unione, importatori e utilizzatori ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base. Ha ritenuto che il mantenimento delle misure sia nell’interesse dell’industria dell’Unione, perché evita un deterioramento rapido di volumi, prezzi e redditività.

Quanto agli importatori e agli utilizzatori, nessuno ha collaborato all’inchiesta. Sulla base degli elementi disponibili e dell’esito dell’inchiesta iniziale, la Commissione ha concluso che le misure non hanno comportato effetti negativi sproporzionati né per gli importatori né per gli utilizzatori; inoltre, per questi ultimi, il prodotto oggetto del riesame rappresenterebbe una quota trascurabile del costo dei prodotti a valle.

Contenuto del dazio e disciplina applicativa

L’articolo 1 stabilisce le aliquote individuali per numerose società cinesi, con alcuni tassi pari allo 0%, altri al 5,9%, 16,2% o 26,1%, mentre per tutte le altre società si applica il dazio del 13,6%. Il regolamento impone inoltre una condizione documentale specifica: per applicare l’aliquota individuale, l’importatore deve presentare una fattura commerciale valida con una dichiarazione certificativa del produttore, altrimenti si applica l’aliquota residuale.

L’articolo 2 dispone l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e ribadisce la diretta applicabilità del regolamento in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Mantenimento del dazio antidumping definitivo

È istituito/mantenuto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame originarie della RPC, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. Il provvedimento è adottato dopo aver accertato la persistenza del dumping nel periodo dell’inchiesta di riesame e, in ogni caso, il rischio di reiterazione in caso di scadenza delle misure.

Ambito merceologico e codici doganali

Il prodotto interessato è costituito da determinati prodotti d’acciaio a rivestimento organico, ossia prodotti laminati piatti di acciai legati e non legati (escluso l’acciaio inossidabile), dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche su almeno un lato. Sono esclusi pannelli sandwich da costruzione, prodotti con strato superficiale in polvere di zinco con contenuto di zinco pari o superiore al 70% in peso e prodotti con substrato a rivestimento metallico di cromo o stagno. I codici NC/TARIC sono quelli elencati all’articolo 1, paragrafo 1.

Aliquote per produttore esportatore

L’articolo 1, paragrafo 2, fissa aliquote individuali del dazio per varie società cinesi: diverse imprese hanno aliquota 0%, altre 5,9%, altre 16,2% e alcune 26,1%; per tutte le altre società si applica l’aliquota residuale del 13,6%. Le aliquote si applicano al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

Condizioni per l’applicazione dell’aliquota individuale

Le aliquote individuali sono subordinate alla presentazione alle dogane di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione specifica su quantità, identificazione del produttore, codice TARIC e origine. In assenza di tale fattura si applica l’aliquota per «tutte le altre società».

Possibile estensione a nuovi esportatori

La Commissione può modificare il regolamento per includere un nuovo produttore esportatore che dimostri: assenza di esportazioni nell’Unione nel periodo dell’inchiesta iniziale (1 ottobre 2010-30 settembre 2011), assenza di collegamenti con operatori già soggetti alle misure e reali esportazioni nell’Unione dopo il periodo iniziale oppure un obbligo contrattuale irrevocabile a esportare quantità significative.

Valore normale e metodologia di calcolo

Poiché la Commissione ha accertato l’esistenza di distorsioni significative in Cina e la mancata collaborazione dei produttori esportatori e del governo cinese, il valore normale non è stato costruito sui prezzi e costi cinesi, ma su costi e prezzi non distorti di un paese rappresentativo, il Messico, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Sono state utilizzate fonti pubbliche e dati di Ternium SA Mexico per spese generali di produzione, SGAV e profitti.

Conclusioni su dumping, pregiudizio e interesse dell’Unione

La Commissione ha accertato un margine di dumping medio ponderato del 134% per le importazioni nell’Unione nel periodo di riesame e ha ritenuto probabile la reiterazione del dumping in caso di scadenza. Ha inoltre concluso che l’industria dell’Unione, pur in ripresa, resta fragile e che la cessazione delle misure comporterebbe verosimilmente la reiterazione del pregiudizio. Non sono emersi motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieantidumpingdifesa commercialecommercio internazionalesiderurgiapolitica commerciale

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