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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/681

Regolamento (UE) 2019/681 della Commissione, del 30 aprile 2019, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0681

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l'elenco delle sostanze vietate nei cosmetici dell'Unione, inserendo la 2-cloro-p-fenilendiammina e i suoi sali solfato e dicloridrato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009. La misura deriva dal parere del CSSC, che non ha ritenuto dimostrata la sicurezza della sostanza per l'uso nelle tinture per capelli e nei prodotti per sopracciglia e ciglia, evidenziando anche un potenziale profilo genotossico. Sono previsti termini transitori per consentire l'adeguamento del settore prima del divieto di immissione sul mercato e di messa a disposizione.

Modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009 per vietare la 2-cloro-p-fenilendiammina e i suoi sali in tinture per capelli e prodotti per la colorazione di sopracciglia e ciglia.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti cosmetici disciplinati dal regolamento (CE) n. 1223/2009, in particolare alle tinture per capelli e ai prodotti per la colorazione di sopracciglia e ciglia immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione. Riguarda la sostanza 2-cloro-p-fenilendiammina/2-clorobenzene-1,4-diammina e i suoi sali solfato e dicloridrato, quando utilizzati come sostanze in tali prodotti. Non introduce esclusioni espressamente previste nel testo fornito.

Modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici

Il regolamento interviene sul regime europeo di sicurezza dei cosmetici vietando una specifica sostanza colorante e i suoi sali nei prodotti per capelli, sopracciglia e ciglia. La misura si fonda sul parere del Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC), che ha rilevato l'impossibilità di attestare un margine di sicurezza sufficiente e l'assenza di conclusioni definitive sul potenziale genotossico della sostanza.

Base scientifica e finalità della misura

Il considerando principale richiama il parere del 19 settembre 2013 del CSSC, secondo cui la 2-cloro-p-fenilendiammina non può essere considerata sicura per l'uso nelle formulazioni per colorazione ad ossidazione delle sopracciglia e delle ciglia alla concentrazione massima del 4,6 %. Il CSSC ha inoltre precisato che i sali solfato e dicloridrato devono essere valutati con la stessa cautela, poiché condividono la medesima struttura di base e il relativo potenziale genotossico. La Commissione, tenendo conto anche dell'estensione del parere ai capelli, conclude per un rischio potenziale per la salute umana e dispone l'inserimento della sostanza tra quelle vietate.

Modifica dell'allegato II: sostanza vietata

L'articolo 1 modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009, che contiene l'elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici. Viene aggiunta la voce 1384, relativa a:

  • 2-cloro-p-fenilendiammina/2-clorobenzene-1,4-diammina (2-chloro-p-phenylenediamine)
  • suoi sali solfato e dicloridrato
  • identificativi CAS 615-66-7, 61702-44-1 e 615-46-3
  • numeri CE 210-441-2, 262-915-3 e 210-427-6 Il divieto riguarda espressamente l'uso come sostanza nelle tinture per capelli e nei prodotti per la colorazione di sopracciglia e ciglia.

Termini transitori per l'adeguamento del settore

Per consentire agli operatori economici un adeguamento graduale, l'articolo 2 introduce due scadenze distinte:

  • dal 22 novembre 2019, i prodotti contenenti le sostanze vietate non possono essere immessi sul mercato dell'Unione;
  • dal 22 febbraio 2020, gli stessi prodotti non possono più essere messi a disposizione sul mercato dell'Unione. Il regolamento evidenzia che tali termini sono fissati bilanciando l'interesse degli operatori con i fattori di rischio per la salute individuati.

Entrata in vigore e effetto diretto

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale. In quanto regolamento di modifica, si integra direttamente nel sistema del regolamento (CE) n. 1223/2009 e ne aggiorna l'allegato II.

Disposizioni principali

Inserimento nella lista delle sostanze vietate

L'articolo 1 modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009 aggiungendo la voce 1384 relativa alla 2-cloro-p-fenilendiammina/2-clorobenzene-1,4-diammina (2-chloro-p-phenylenediamine) e ai suoi sali solfato e dicloridrato, con i numeri CAS 615-66-7, 61702-44-1 e 615-46-3 e i numeri CE 210-441-2, 262-915-3 e 210-427-6. Il divieto opera quando tali sostanze sono utilizzate come sostanze nelle tinture per capelli e nei prodotti per la colorazione di sopracciglia e ciglia.

Ragioni del divieto

I considerando richiamano il parere del CSSC del 19 settembre 2013, secondo cui non è stato possibile determinare un margine di sicurezza sufficiente per l'uso della sostanza e non si è potuto concludere sul potenziale genotossico sulla base dei dati disponibili. Il CSSC ha successivamente chiarito che anche i sali solfato e dicloridrato devono essere trattati con la stessa cautela della sostanza madre e che le conclusioni possono essere estese ai capelli.

Divieto di immissione sul mercato e messa a disposizione

L'articolo 2 prevede che, a decorrere dal 22 novembre 2019, le tinture per capelli e i prodotti per la colorazione di sopracciglia e ciglia contenenti le sostanze vietate non possano essere immessi sul mercato dell'Unione. A decorrere dal 22 febbraio 2020, gli stessi prodotti non possano più essere messi a disposizione sul mercato dell'Unione.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L'articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti cosmeticisicurezza dei consumatorimercato internosalute pubblica

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