Regolamento (UE) 2019/681
Regolamento (UE) 2019/681 della Commissione, del 30 aprile 2019, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l'elenco delle sostanze vietate nei cosmetici dell'Unione, inserendo la 2-cloro-p-fenilendiammina e i suoi sali solfato e dicloridrato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009. La misura deriva dal parere del CSSC, che non ha ritenuto dimostrata la sicurezza della sostanza per l'uso nelle tinture per capelli e nei prodotti per sopracciglia e ciglia, evidenziando anche un potenziale profilo genotossico. Sono previsti termini transitori per consentire l'adeguamento del settore prima del divieto di immissione sul mercato e di messa a disposizione.
Modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009 per vietare la 2-cloro-p-fenilendiammina e i suoi sali in tinture per capelli e prodotti per la colorazione di sopracciglia e ciglia.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti cosmetici disciplinati dal regolamento (CE) n. 1223/2009, in particolare alle tinture per capelli e ai prodotti per la colorazione di sopracciglia e ciglia immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione. Riguarda la sostanza 2-cloro-p-fenilendiammina/2-clorobenzene-1,4-diammina e i suoi sali solfato e dicloridrato, quando utilizzati come sostanze in tali prodotti. Non introduce esclusioni espressamente previste nel testo fornito.
Modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici
Il regolamento interviene sul regime europeo di sicurezza dei cosmetici vietando una specifica sostanza colorante e i suoi sali nei prodotti per capelli, sopracciglia e ciglia. La misura si fonda sul parere del Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC), che ha rilevato l'impossibilità di attestare un margine di sicurezza sufficiente e l'assenza di conclusioni definitive sul potenziale genotossico della sostanza.
Base scientifica e finalità della misura
Il considerando principale richiama il parere del 19 settembre 2013 del CSSC, secondo cui la 2-cloro-p-fenilendiammina non può essere considerata sicura per l'uso nelle formulazioni per colorazione ad ossidazione delle sopracciglia e delle ciglia alla concentrazione massima del 4,6 %. Il CSSC ha inoltre precisato che i sali solfato e dicloridrato devono essere valutati con la stessa cautela, poiché condividono la medesima struttura di base e il relativo potenziale genotossico. La Commissione, tenendo conto anche dell'estensione del parere ai capelli, conclude per un rischio potenziale per la salute umana e dispone l'inserimento della sostanza tra quelle vietate.
Modifica dell'allegato II: sostanza vietata
L'articolo 1 modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009, che contiene l'elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici. Viene aggiunta la voce 1384, relativa a:
- 2-cloro-p-fenilendiammina/2-clorobenzene-1,4-diammina (2-chloro-p-phenylenediamine)
- suoi sali solfato e dicloridrato
- identificativi CAS 615-66-7, 61702-44-1 e 615-46-3
- numeri CE 210-441-2, 262-915-3 e 210-427-6 Il divieto riguarda espressamente l'uso come sostanza nelle tinture per capelli e nei prodotti per la colorazione di sopracciglia e ciglia.
Termini transitori per l'adeguamento del settore
Per consentire agli operatori economici un adeguamento graduale, l'articolo 2 introduce due scadenze distinte:
- dal 22 novembre 2019, i prodotti contenenti le sostanze vietate non possono essere immessi sul mercato dell'Unione;
- dal 22 febbraio 2020, gli stessi prodotti non possono più essere messi a disposizione sul mercato dell'Unione. Il regolamento evidenzia che tali termini sono fissati bilanciando l'interesse degli operatori con i fattori di rischio per la salute individuati.
Entrata in vigore e effetto diretto
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale. In quanto regolamento di modifica, si integra direttamente nel sistema del regolamento (CE) n. 1223/2009 e ne aggiorna l'allegato II.
Disposizioni principali
Inserimento nella lista delle sostanze vietate
L'articolo 1 modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009 aggiungendo la voce 1384 relativa alla 2-cloro-p-fenilendiammina/2-clorobenzene-1,4-diammina (2-chloro-p-phenylenediamine) e ai suoi sali solfato e dicloridrato, con i numeri CAS 615-66-7, 61702-44-1 e 615-46-3 e i numeri CE 210-441-2, 262-915-3 e 210-427-6. Il divieto opera quando tali sostanze sono utilizzate come sostanze nelle tinture per capelli e nei prodotti per la colorazione di sopracciglia e ciglia.
Ragioni del divieto
I considerando richiamano il parere del CSSC del 19 settembre 2013, secondo cui non è stato possibile determinare un margine di sicurezza sufficiente per l'uso della sostanza e non si è potuto concludere sul potenziale genotossico sulla base dei dati disponibili. Il CSSC ha successivamente chiarito che anche i sali solfato e dicloridrato devono essere trattati con la stessa cautela della sostanza madre e che le conclusioni possono essere estese ai capelli.
Divieto di immissione sul mercato e messa a disposizione
L'articolo 2 prevede che, a decorrere dal 22 novembre 2019, le tinture per capelli e i prodotti per la colorazione di sopracciglia e ciglia contenenti le sostanze vietate non possano essere immessi sul mercato dell'Unione. A decorrere dal 22 febbraio 2020, gli stessi prodotti non possano più essere messi a disposizione sul mercato dell'Unione.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L'articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 30 apr 2019Regolamento (UE) 2019/680
- Regolamento · 30 apr 2019Regolamento (UE) 2019/698
- Regolamento · 30 apr 2019Regolamento (UE) 2019/716
- Regolamento · 29 apr 2019Regolamento (UE) 2019/672
- Regolamento · 29 apr 2019Regolamento (UE) 2019/674
- Regolamento · 29 apr 2019Regolamento (UE) 2019/675
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →