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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/688

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/688 della Commissione, del 2 maggio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32019R0688

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conferma, a seguito di riesame in previsione della scadenza, la persistenza di sovvenzioni compensabili a favore dell’industria cinese degli acciai a rivestimento organico e il rischio che, in assenza di misure, si ripetano sia il pregiudizio per l’industria dell’Unione sia il dirottamento delle esportazioni verso il mercato UE. Sulla base dei dati disponibili e dell’omessa collaborazione delle autorità cinesi e di numerosi operatori, la Commissione conclude che il mantenimento delle misure è nell’interesse dell’Unione. Viene quindi istituito un dazio compensativo definitivo con aliquote differenziate per alcune società e un’aliquota residuale del 44,7 %.

Istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell’Unione di determinati prodotti d’acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di riesame in previsione della scadenza.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di prodotti laminati piatti di acciai legati e non legati, dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche su almeno un lato, con specifiche esclusioni tecniche (tra cui pannelli sandwich per edilizia, prodotti con strato superficiale in polvere di zinco e prodotti con substrato a rivestimento metallico di cromo o stagno), classificati nei codici NC/TARIC indicati. Il regolamento riguarda i prodotti originari della Repubblica popolare cinese e si applica agli importatori nell’Unione; prevede aliquote individuali per talune società esportatrici cinesi e un’aliquota residuale per tutte le altre. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Dazio compensativo definitivo sui prodotti d’acciaio a rivestimento organico originari della RPC

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/688 della Commissione conclude un riesame in previsione della scadenza delle misure antisovvenzioni già vigenti sui prodotti d’acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione, richiamando l’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037, accerta la persistenza di sovvenzioni compensabili e ritiene probabile la reiterazione del pregiudizio in caso di cessazione delle misure.

Contesto procedurale

Le misure originarie erano state introdotte nel 2013 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2013 del Consiglio. A seguito dell’avviso di imminente scadenza, Eurofer ha presentato domanda di riesame il 13 dicembre 2017 per conto di produttori rappresentanti oltre il 70 % della produzione dell’Unione. La Commissione ha aperto il riesame il 14 marzo 2018 e ha condotto in parallelo anche il riesame antidumping relativo allo stesso prodotto. Il periodo dell’inchiesta di riesame copre il 1° gennaio 2017-31 dicembre 2017, mentre l’analisi delle tendenze utili per il pregiudizio copre il periodo dal 1° gennaio 2014 alla fine del PIR.

Prodotto interessato e prodotto simile

Il prodotto interessato è costituito da determinati prodotti laminati piatti di acciai legati e non legati, escluso l’acciaio inossidabile, dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche su almeno un lato, con specifiche esclusioni tecniche. Sono inclusi i codici NC ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, ex 7225 99 00 ed ex 7226 99 70, con i corrispondenti codici TARIC elencati nel dispositivo. La Commissione conferma anche che il prodotto fabbricato e venduto in Cina e quello fabbricato e venduto nell’Unione dai produttori unionale sono prodotti simili ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento di base.

Mancata collaborazione e uso dei dati disponibili

Il governo della RPC, EXIM, Sinosure e altri soggetti interessati non hanno fornito risposta ai questionari. Per effetto di tale omessa collaborazione, la Commissione ha applicato l’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base e ha fondato le proprie conclusioni sui dati disponibili: domanda di riesame, precedenti inchieste antisovvenzioni sul medesimo prodotto e su settori a monte, inchieste più recenti su pneumatici e biciclette elettriche, relazione sui rilevanti distorsioni dell’economia cinese e osservazioni dell’industria dell’Unione.

Persistenza delle sovvenzioni compensabili

La Commissione conclude che nel settore cinese degli ARO persistono numerose forme di sovvenzione compensabile. Tra queste figurano la fornitura di acciaio laminato a caldo e a freddo a prezzo inferiore al valore adeguato, la concessione di diritti d’uso dei terreni a condizioni vantaggiose, la fornitura di energia elettrica a prezzi agevolati, i prestiti agevolati, le conversioni di debiti in capitale azionario, i sussidi e le sovvenzioni ad hoc, i sussidi all’esportazione tramite Sinosure e varie agevolazioni fiscali.

Impostazione generale: ruolo dello Stato nell’industria siderurgica cinese

Una parte rilevante dell’analisi è dedicata ai documenti di pianificazione e governo del settore siderurgico cinese. La Commissione considera decisivi il tredicesimo piano quinquennale per il settore siderurgico (2016-2020), l’ordinanza n. 35, la decisione n. 40, il piano per il rilancio del settore siderurgico, il piano nazionale sugli sviluppi scientifici e tecnologici a medio e lungo termine e altri atti di indirizzo. Da questi elementi ricava che il settore siderurgico è strategico, fortemente diretto dallo Stato e oggetto di un quadro vincolante di obiettivi, investimenti, ristrutturazione industriale, sostegno finanziario e espansione estera.

Fornitura di input industriali a prezzo inferiore al valore adeguato

Per l’acciaio laminato a caldo e a freddo, la Commissione ribadisce che le imprese di Stato svolgono funzioni pubbliche e che anche i soggetti privati operano in sostanza come esecutori di indirizzi pubblici. Poiché il mercato interno è falsato, i prezzi cinesi non sono considerati affidabili e il parametro di riferimento è costruito sui prezzi mondiali. Il vantaggio per i produttori di ARO è quindi confermato, così come la specificità della misura, dovuta al numero limitato di industrie che utilizzano tali fattori produttivi.

Terreni ed energia elettrica

Per i diritti d’uso dei terreni, la Commissione rileva l’assenza di un vero mercato fondiario in Cina, la titolarità pubblica dei terreni e l’uso di parametri di confronto esterni, con particolare riferimento a Taiwan. Per l’energia elettrica, la Commissione conferma che i prezzi sono fissati centralmente dalla NDRC e attuati localmente, con differenziazioni settoriali e territoriali; il beneficio è dunque riconosciuto come sovvenzione compensabile.

Prestiti agevolati, conversioni debito-capitale e Sinosure

Le banche statali cinesi sono considerate organismi pubblici, mentre le banche private possono ricevere incarichi e ordini dal governo. I prestiti concessi al settore siderurgico sono quindi qualificati come trasferimenti di fondi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato. La Commissione conferma inoltre che le conversioni di debiti in capitale azionario sono state utilizzate per ridurre l’indebitamento delle imprese fortemente esposte, senza logiche di mercato. Sinosure è qualificata come organismo pubblico e il suo schema di assicurazione dei crediti all’esportazione è considerato una sovvenzione condizionata all’export.

Agevolazioni fiscali e rinunce di entrate pubbliche

La Commissione conferma la persistenza di programmi fiscali agevolativi, sia sulle imposte dirette sia su imposte indirette e dazi all’importazione. Tali misure operano attraverso rinunce a entrate pubbliche altrimenti dovute e sono riservate a imprese o settori specificamente selezionati, spesso in quanto “incoraggiati” dalle politiche industriali cinesi. In alcuni casi il vantaggio è collegato anche all’uso di input nazionali o a localizzazioni geografiche determinate.

Rischio di reiterazione del pregiudizio

La Commissione dedica una parte consistente all’analisi prospettica. La Cina dispone di ampia capacità produttiva e di significativa capacità inutilizzata; inoltre esistono misure di difesa commerciale in altri mercati e il mercato dell’Unione è descritto come attrattivo sia per prezzi sia per dimensione. Le importazioni cinesi nel periodo di riesame risultano sottocostate rispetto ai prezzi dell’industria unionale di circa il 27,8 %. In caso di abrogazione delle misure, la Commissione ritiene probabile un forte aumento delle importazioni sovvenzionate e la reiterazione del pregiudizio.

Interesse dell’Unione

Ai sensi dell’articolo 31 del regolamento di base, la Commissione valuta anche l’interesse dell’Unione. Conclude che il mantenimento delle misure è favorevole all’industria dell’Unione, che si è sì ripresa in parte ma resta fragile e con redditività inferiore al livello di riferimento. Importatori e utilizzatori non hanno collaborato e non vi sono elementi nel fascicolo che dimostrino effetti sproporzionatamente negativi derivanti dalle misure vigenti.

Dispositivo: aliquote e condizioni applicative

L’articolo 1 istituisce il dazio compensativo definitivo sulle importazioni del prodotto interessato originario della RPC. Sono previste aliquote individuali per società specifiche, tra cui 13,7 %, 29,7 %, 23,8 % e 26,8 % per numerose imprese elencate nel testo; per tutte le altre società l’aliquota è del 44,7 %. L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione di una valida fattura commerciale contenente una dichiarazione specifica, firmata e datata, con l’identificazione del produttore e l’attestazione dell’esattezza delle informazioni; in mancanza di tale documento si applica l’aliquota residuale.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Riesame in previsione della scadenza e conferma delle misure

La Commissione ha svolto un riesame ex articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037, a seguito della domanda presentata da Eurofer per conto di produttori che rappresentano oltre il 70 % della produzione unionale del prodotto simile. L’istruttoria ha accertato la persistenza di sovvenzioni compensabili in più forme e il rischio di reiterazione delle importazioni sovvenzionate in caso di abrogazione delle misure.

Prodotto interessato e prodotto simile

Il prodotto oggetto del riesame coincide con quello dell’inchiesta iniziale: prodotti laminati piatti di acciai legati e non legati, rivestiti organicamente, originari della Cina, classificati nei codici NC ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, ex 7225 99 00, ex 7226 99 70 e relativi codici TARIC. La Commissione conferma che il prodotto cinese e quello fabbricato e venduto nell’Unione presentano le medesime caratteristiche fisiche e tecniche e gli stessi impieghi finali, costituendo prodotti simili ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento di base.

Omessa collaborazione e uso dei dati disponibili

Poiché il governo della RPC, EXIM, Sinosure e altri soggetti non hanno risposto ai questionari, la Commissione ha applicato l’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, avvalendosi dei dati disponibili. Ha utilizzato, tra l’altro, la domanda di riesame, le risultanze delle inchieste precedenti e recenti su altri settori cinesi, la relazione sui distorsioni nell’economia della RPC e le osservazioni dell’industria dell’Unione.

Persistenza delle sovvenzioni: sostegni materiali, finanziari e fiscali

La Commissione rileva la persistenza di numerosi programmi di sovvenzione: fornitura di acciaio laminato a caldo e a freddo a prezzo inferiore al valore adeguato; concessione di diritti d’uso dei terreni a prezzo inferiore al valore adeguato; fornitura di energia elettrica a prezzo inferiore al valore adeguato; prestiti agevolati e tassi di interesse inferiori ai tassi di mercato; conversioni di debiti in capitale azionario; sussidi e sovvenzioni ad hoc; sussidi all’esportazione tramite Sinosure; agevolazioni su imposte dirette, indirette e dazi all’importazione. Per ciascun programma la Commissione conferma contributo finanziario, vantaggio e specificità, spesso in ragione del controllo statale, dell’incoraggiamento settoriale e dell’assenza di criteri oggettivi.

Fornitura di beni a prezzo inferiore al valore adeguato

Per l’acciaio laminato a caldo e a freddo la Commissione conferma che le imprese di Stato del settore agiscono come organismi pubblici o comunque che i privati ricevono incarichi e ordini dal governo. Il vantaggio è stato individuato confrontando i prezzi interni cinesi con un parametro di riferimento esterno basato sui prezzi del mercato mondiale; la specificità è stata ricondotta al numero limitato di industrie utilizzatrici e alla natura settoriale della misura.

Terreni ed energia elettrica

La concessione di diritti d’uso dei terreni e la fornitura di energia elettrica continuano a essere considerate sovvenzioni compensabili perché effettuate a condizioni inferiori a quelle di mercato. Per i terreni, la Commissione richiama l’assenza di un mercato fondiario funzionante in Cina e l’uso di parametri esterni (Taiwan). Per l’energia elettrica, segnala che i prezzi sono determinati dalla NDRC e differenziati in funzione di settore e localizzazione geografica.

Prestiti agevolati, conversioni debito-capitale e Sinosure

La Commissione conferma che le banche statali e talune banche private operano sotto indirizzo pubblico e che i prestiti agevolati costituiscono contributi finanziari connessi a un vantaggio. Le conversioni di debiti in capitale azionario sono considerate sostegno finanziario non basato su condizioni di mercato. Sinosure è qualificata come organismo pubblico e il suo schema di assicurazione crediti all’esportazione è ritenuto una sovvenzione all’esportazione specifica, condizionata all’andamento delle esportazioni.

Agevolazioni fiscali e altre rinunce di entrate pubbliche

Sono confermate sovvenzioni compensabili anche le misure fiscali che riducono o esentano imposte sul reddito, imposte indirette e dazi all’importazione, poiché comportano rinuncia a entrate pubbliche altrimenti dovute e sono rivolte a società e settori specifici, in particolare a quelli classificati come incoraggiati.

Rischio di persistenza delle importazioni sovvenzionate e del pregiudizio

La Commissione conclude che la Cina dispone di ampia capacità inutilizzata e che, in assenza di misure, le esportazioni potrebbero essere reindirizzate verso l’Unione. Il mercato UE è considerato attrattivo per prezzo e dimensione, mentre le importazioni cinesi sono state riscontrate a prezzi inferiori del 27,8 % rispetto a quelli dell’industria unionale nel periodo di riesame. Ne deriva un rischio concreto di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

Interesse dell’Unione

La Commissione ritiene che il mantenimento delle misure non sia contrario all’interesse dell’Unione. L’industria dell’Unione risulterebbe danneggiata dalla scadenza, mentre importatori e utilizzatori non hanno collaborato e non emergono elementi che indichino effetti negativi sproporzionati delle misure in vigore.

Aliquote del dazio e regola della fattura commerciale

L’articolo 1 istituisce il dazio compensativo definitivo e fissa aliquote individuali per società specifiche: 13,7 %, 29,7 %, 23,8 %, 26,8 % per numerose imprese elencate e 44,7 % per tutte le altre società. L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una valida fattura commerciale contenente una dichiarazione specifica sul produttore, sul volume e sull’esattezza delle informazioni; in mancanza si applica l’aliquota residuale.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialedazi compensativiantisovvenzionicommercio internazionaleindustria siderurgica

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