Regolamento (UE) 2019/705
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/705 della Commissione, del 2 maggio 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la classificazione doganale uniforme di una trottola in plastica con lanciatore e ripcord, assegnandola al codice NC 9503 00 95. La Commissione precisa che, pur potendo l’articolo essere usato anche in competizioni tra più persone, le sue caratteristiche oggettive lo qualificano come giocattolo e non come gioco di società. È inoltre previsto un periodo transitorio di tre mesi per poter continuare a invocare eventuali informazioni tariffarie vincolanti non conformi al nuovo orientamento.
Classificazione nella nomenclatura combinata di una trottola in plastica con lanciatore e nastro a strappo, con fissazione del codice NC 9503 00 95.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla classificazione doganale, nell’Unione europea, delle merci descritte nell’allegato, in particolare della trottola in plastica con lanciatore e nastro dentato a strappo. Riguarda l’interpretazione uniforme della nomenclatura combinata ai fini tariffari e statistici e, più in generale, delle misure dell’Unione basate sulla nomenclatura combinata. Sono rilevanti le informazioni tariffarie vincolanti (ITV) già rilasciate per merci identiche o analoghe che risultino incompatibili con la classificazione stabilita dal regolamento; per tali ITV è previsto un periodo transitorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/705 della Commissione interviene per garantire un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata dell’Unione in relazione a una specifica merce descritta in allegato. La misura si inserisce nel quadro del codice doganale dell’Unione e delle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata, con l’obiettivo di assicurare coerenza nella classificazione tariffaria e statistica.
Finalità e base giuridica
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, quale base per adottare disposizioni di classificazione. Viene inoltre richiamato il regolamento (CEE) n. 2658/87, che fissa le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata, applicabili anche alle nomenclature che la riprendono, in tutto o in parte, per misure tariffarie o di altra natura nel commercio di merci.
Oggetto della classificazione
L’allegato riguarda una trottola in plastica con lanciatore e nastro dentato a strappo (“ripcord”). La trottola può essere avviata con il lanciatore e il nastro, ed è utilizzabile autonomamente a fini ricreativi; in alternativa, più articoli possono essere usati in competizione in un’apposita arena a forma di conca, presentata separatamente.
Criterio classificatorio adottato
Il regolamento afferma che l’articolo rientra nella voce 9503 in quanto presenta le caratteristiche oggettive di un giocattolo destinato a fini ricreativi. La possibilità di un uso competitivo non incide sulla classificazione, poiché tale modalità non è considerata inerente alle caratteristiche oggettive dell’articolo presentato separatamente. Di conseguenza, l’oggetto non è classificabile nella voce 9504 come gioco di società.
Codice NC assegnato
In applicazione delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la merce è classificata nel codice NC 9503 00 95, fra gli altri giocattoli di materia plastica.
Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti
L’articolo 2 tutela il legittimo affidamento dei titolari di informazioni tariffarie vincolanti non conformi alla nuova classificazione. Tali informazioni possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e portata applicativa
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, assicurando uniformità immediata nella classificazione doganale della merce considerata.
Disposizioni principali
Classificazione della merce nell’allegato
L’articolo 1 dispone che le merci descritte nella colonna 1 della tabella allegata siano classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2. Per la trottola in plastica con lanciatore e nastro dentato a strappo il codice assegnato è 9503 00 95.
Motivazione della classificazione
L’allegato chiarisce che la merce è una trottola considerata giocattolo della voce 9503, in base alle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata. L’eventuale uso competitivo non è ritenuto inerente alle caratteristiche oggettive dell’articolo quando è presentato separatamente, sicché non può essere classificato nella voce 9504 come oggetto per giochi di società.
Periodo transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti
L’articolo 2 prevede che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possano continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e efficacia generale
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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