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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/680

Regolamento (UE) 2019/680 della Commissione, del 30 aprile 2019, che modifica l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0680

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica l’allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 per inserire la sostanza Phenylene Bis-Diphenyltriazine tra i filtri UV autorizzati nei prodotti cosmetici. L’autorizzazione è subordinata a una concentrazione massima del 5% nei preparati pronti per l’uso e non si estende alle applicazioni che possono comportare inalazione da parte dell’utilizzatore finale. La misura recepisce il parere del Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Modifica dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 per autorizzare come filtro UV la sostanza Phenylene Bis-Diphenyltriazine nei cosmetici, con limite massimo di concentrazione del 5% e divieto per applicazioni con possibile inalazione.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti cosmetici disciplinati dal regolamento (CE) n. 1223/2009, in particolare all’uso della sostanza Phenylene Bis-Diphenyltriazine come filtro UV. Riguarda i prodotti per la protezione solare e, più in generale, gli altri cosmetici che contengano tale sostanza, con esclusione delle applicazioni che possano comportare esposizione dei polmoni dell’utilizzatore finale per inalazione. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 per Phenylene Bis-Diphenyltriazine

Il regolamento (UE) 2019/680 della Commissione aggiorna la disciplina dei prodotti cosmetici autorizzando l’uso della sostanza Phenylene Bis-Diphenyltriazine come filtro UV. La modifica è adottata sulla base del parere del Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) del 30 luglio 2018, che ha ritenuto la sostanza sicura entro determinati limiti e solo per impieghi non associati a inalazione.

Contesto e base normativa

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, in particolare l’articolo 31, paragrafo 2, che consente l’aggiornamento degli allegati in funzione del progresso tecnico e scientifico. Il considerando evidenzia che, secondo il CSSC, la sostanza è sicura per l’uso come filtro UV nei prodotti per la protezione solare e in altri cosmetici a una concentrazione massima del 5%, ma non nei prodotti o nelle modalità d’uso che possano esporre i polmoni dell’utilizzatore finale per inalazione.

Ambito della modifica

L’intervento normativo consiste nell’inserimento, nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009, di una nuova voce relativa alla sostanza Phenylene Bis-Diphenyltriazine. La voce contiene anche l’identificazione chimica della sostanza, con denominazione 3,3′-(1,4-fenilene)bis(5,6-difenil-1,2,4-triazina), numero CAS 55514-22-2 e numero CE 700-823-1.

Condizioni di utilizzo

La sostanza è autorizzata nei preparati pronti per l’uso fino al limite massimo del 5%.

  • È ammessa come filtro UV nei prodotti cosmetici.
  • È escluso l’impiego in applicazioni che possano comportare esposizione dei polmoni dell’utilizzatore finale per inalazione.

Effetti pratici per gli operatori del settore

Per i fabbricanti e gli operatori economici del settore cosmetico, il regolamento consente l’impiego della sostanza alle condizioni stabilite nell’allegato VI aggiornato. Ne deriva la necessità di verificare la conformità delle formule, delle modalità di utilizzo e delle eventuali avvertenze di prodotto ai limiti regolatori introdotti.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità della modifica

La Commissione interviene ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1223/2009 per adeguare l’allegato VI al progresso tecnico e scientifico, alla luce del parere del CSSC del 30 luglio 2018.

Autorizzazione della sostanza come filtro UV

Viene aggiunta all’allegato VI la voce relativa alla Phenylene Bis-Diphenyltriazine (denominazione chimica: 3,3′-(1,4-fenilene)bis(5,6-difenil-1,2,4-triazina); CAS 55514-22-2; CE 700-823-1) come filtro UV nei cosmetici.

Limite di concentrazione

La sostanza è consentita nei preparati pronti per l’uso fino a una concentrazione massima del 5%.

Limitazione d’uso e avvertenza

La sostanza non deve essere usata in applicazioni che possano comportare un’esposizione dei polmoni dell’utilizzatore finale per inalazione.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti cosmeticisicurezza dei consumatorisalute pubblicaarmonizzazione tecnicasostanze chimiche

Testo integrale

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