Regolamento (UE) 2019/680
Regolamento (UE) 2019/680 della Commissione, del 30 aprile 2019, che modifica l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica l’allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 per inserire la sostanza Phenylene Bis-Diphenyltriazine tra i filtri UV autorizzati nei prodotti cosmetici. L’autorizzazione è subordinata a una concentrazione massima del 5% nei preparati pronti per l’uso e non si estende alle applicazioni che possono comportare inalazione da parte dell’utilizzatore finale. La misura recepisce il parere del Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Modifica dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 per autorizzare come filtro UV la sostanza Phenylene Bis-Diphenyltriazine nei cosmetici, con limite massimo di concentrazione del 5% e divieto per applicazioni con possibile inalazione.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti cosmetici disciplinati dal regolamento (CE) n. 1223/2009, in particolare all’uso della sostanza Phenylene Bis-Diphenyltriazine come filtro UV. Riguarda i prodotti per la protezione solare e, più in generale, gli altri cosmetici che contengano tale sostanza, con esclusione delle applicazioni che possano comportare esposizione dei polmoni dell’utilizzatore finale per inalazione. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 per Phenylene Bis-Diphenyltriazine
Il regolamento (UE) 2019/680 della Commissione aggiorna la disciplina dei prodotti cosmetici autorizzando l’uso della sostanza Phenylene Bis-Diphenyltriazine come filtro UV. La modifica è adottata sulla base del parere del Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) del 30 luglio 2018, che ha ritenuto la sostanza sicura entro determinati limiti e solo per impieghi non associati a inalazione.
Contesto e base normativa
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, in particolare l’articolo 31, paragrafo 2, che consente l’aggiornamento degli allegati in funzione del progresso tecnico e scientifico. Il considerando evidenzia che, secondo il CSSC, la sostanza è sicura per l’uso come filtro UV nei prodotti per la protezione solare e in altri cosmetici a una concentrazione massima del 5%, ma non nei prodotti o nelle modalità d’uso che possano esporre i polmoni dell’utilizzatore finale per inalazione.
Ambito della modifica
L’intervento normativo consiste nell’inserimento, nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009, di una nuova voce relativa alla sostanza Phenylene Bis-Diphenyltriazine. La voce contiene anche l’identificazione chimica della sostanza, con denominazione 3,3′-(1,4-fenilene)bis(5,6-difenil-1,2,4-triazina), numero CAS 55514-22-2 e numero CE 700-823-1.
Condizioni di utilizzo
La sostanza è autorizzata nei preparati pronti per l’uso fino al limite massimo del 5%.
- È ammessa come filtro UV nei prodotti cosmetici.
- È escluso l’impiego in applicazioni che possano comportare esposizione dei polmoni dell’utilizzatore finale per inalazione.
Effetti pratici per gli operatori del settore
Per i fabbricanti e gli operatori economici del settore cosmetico, il regolamento consente l’impiego della sostanza alle condizioni stabilite nell’allegato VI aggiornato. Ne deriva la necessità di verificare la conformità delle formule, delle modalità di utilizzo e delle eventuali avvertenze di prodotto ai limiti regolatori introdotti.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità della modifica
La Commissione interviene ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1223/2009 per adeguare l’allegato VI al progresso tecnico e scientifico, alla luce del parere del CSSC del 30 luglio 2018.
Autorizzazione della sostanza come filtro UV
Viene aggiunta all’allegato VI la voce relativa alla Phenylene Bis-Diphenyltriazine (denominazione chimica: 3,3′-(1,4-fenilene)bis(5,6-difenil-1,2,4-triazina); CAS 55514-22-2; CE 700-823-1) come filtro UV nei cosmetici.
Limite di concentrazione
La sostanza è consentita nei preparati pronti per l’uso fino a una concentrazione massima del 5%.
Limitazione d’uso e avvertenza
La sostanza non deve essere usata in applicazioni che possano comportare un’esposizione dei polmoni dell’utilizzatore finale per inalazione.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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