Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3478/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento di diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato, protocollata al n. -OMISSIS- – Pratica n. -OMISSIS-, emessa in data 7-7-2025, di cui ha avuto legale conoscenza in data 7-7-2025 tramite consegna a mani, con il quale l’Ambasciata d’Italia Cancelleria Consolare - -OMISSIS- disponeva il rigetto della richiesta di visto per lavoro subordinato per “mancanza dei requisiti previsti dai seguenti articoli: - articolo 3, 5, 21, 26 e 27 del D.Igs. n.286/98; articolo 29,39 e 40 del D.P.R. 394/9; D.1. 850/2011, Allegato A punto 7; decreto flussi anno xxxx”.

Giustizia amministrativa202601631

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato adottato dall’Ambasciata d’Italia, fondato sulla generica mancanza dei requisiti previsti dalla normativa sull’immigrazione e dal decreto flussi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, cittadino egiziano, aveva richiesto il visto d’ingresso per lavoro subordinato non stagionale sulla base di un’istanza presentata dal datore di lavoro presso lo Sportello Unico per l’immigrazione di Milano. Dopo il parere favorevole della Questura e l’autorizzazione dello Sportello Unico all’emissione del nulla osta, la procedura non era stata completata per problemi connessi al codice di verifica necessario alla conferma informatica della domanda. L’Ambasciata d’Italia adottava quindi il diniego del visto, motivandolo esclusivamente con un generico richiamo agli artt. 3, 5, 21, 26 e 27 del d.lgs. n. 286/1998, agli artt. 29, 39 e 40 del d.P.R. n. 394/1999, al d.l. n. 850/2011, allegato A, punto 7, e al decreto flussi, senza specificare l’anno di riferimento né le ragioni concrete del rigetto. Il ricorrente deduceva, in primo luogo, la violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, per difetto di motivazione e di istruttoria, contestando l’apodittica indicazione della mancanza dei requisiti e l’omessa individuazione delle verifiche effettuate. Deduceva, inoltre, la violazione delle garanzie partecipative, lamentando l’omessa comunicazione ex art. 10-bis l. n. 241/1990, che avrebbe consentito di chiarire il mancato completamento della procedura informatizzata e la persistente disponibilità del datore di lavoro all’assunzione. Il ricorso era stato inizialmente proposto davanti al TAR Lazio, che aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale e indicato il TAR Lombardia quale giudice competente; il giudizio veniva quindi riassunto davanti a quest’ultimo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto radicalmente insufficiente la motivazione del provvedimento, che si limitava a riportare la formula relativa alla pratica chiusa definitivamente dallo Sportello Unico e a elencare una massa eterogenea di disposizioni normative, alcune delle quali non pertinenti alla fattispecie, come quelle concernenti il lavoro autonomo e i casi particolari di ingresso. Tale motivazione non consentiva di comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, del rigetto né individuava l’anno del decreto flussi collegato alla domanda. Il Collegio ha ravvisato anche una istruttoria frettolosa e lacunosa. La relazione depositata dalla Prefettura non poteva integrare la motivazione del provvedimento, perché le deduzioni ivi contenute non risultavano recepite nell’atto impugnato. È stato inoltre riconosciuto il vizio di mancata partecipazione procedimentale, non essendo stata dimostrata la comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990 né al ricorrente né al datore di lavoro. Per tali gravi vizi motivazionali e procedimentali, il provvedimento è stato annullato. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento amministrativo deve rendere comprensibili le ragioni di fatto e di diritto della decisione; il mero richiamo cumulativo e generico a molteplici disposizioni normative, senza indicazione delle ragioni concrete del diniego, non soddisfa l’obbligo di motivazione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto costituisce garanzia di partecipazione procedimentale e la sua omissione vizia il provvedimento quando l’amministrazione non dimostri di averlo comunicato agli interessati.

  • art. 7 l. 241/1990

    La decisione richiama la violazione delle garanzie partecipative connessa all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, pur individuando concretamente nel preavviso ex art. 10-bis il profilo partecipativo rilevante.

  • art. 26 d.lgs. 286/1998

    Il richiamo a una disposizione relativa all’ingresso e soggiorno per lavoro autonomo, in una fattispecie di lavoro subordinato, è stato considerato indice della genericità e dell’inadeguatezza della motivazione del diniego.

  • art. 27 d.lgs. 286/1998

    Il richiamo ai casi particolari di ingresso, non pertinenti alla richiesta esaminata, ha contribuito a evidenziare l’eterogeneità e l’assenza di specificità della motivazione.

  • art. 60 c.p.a.

    Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata, dopo la trattazione della domanda cautelare e previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Un diniego di visto d’ingresso per lavoro subordinato non è adeguatamente motivato quando si limita a richiamare cumulativamente una pluralità eterogenea di disposizioni normative, senza indicare i requisiti concretamente mancanti, le verifiche svolte e le ragioni di fatto e di diritto ostative al rilascio.
  • Il richiamo nel provvedimento a disposizioni manifestamente estranee alla fattispecie concreta costituisce indice di motivazione apparente o comunque insufficiente, perché non consente al destinatario né al giudice di individuare l’effettivo fondamento del diniego.
  • L’indicazione del decreto flussi costituisce elemento essenziale della motivazione di un diniego connesso a una domanda di ingresso per lavoro subordinato; l’omessa specificazione dell’anno di riferimento impedisce di collegare il rigetto alla concreta procedura avviata.
  • La relazione dell’amministrazione o gli atti depositati in giudizio non possono integrare postumamente la motivazione del provvedimento impugnato quando le ragioni ivi esposte non risultano dall’atto originario.
  • L’omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990 vizia il provvedimento negativo quando l’amministrazione non dimostri di aver consentito agli interessati di partecipare al procedimento e di presentare osservazioni sulle ragioni ostative, anche in relazione al mancato completamento di una procedura informatizzata.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.