Ordinanza n. 168/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato e decreto di inammissibilità dell’istanza di permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni dell’immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato adottata dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Brescia e il successivo decreto del Questore che ha dichiarato inammissibile l’istanza di permesso di soggiorno, chiedendo anche la sospensione cautelare degli effetti degli atti. Il giudice ha rilevato, sul piano processuale, che agli atti mancava l’istanza di fissazione dell’udienza di merito, necessaria per la procedibilità della domanda cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 4, c.p.a. La controversia non rientrava tra quelle per le quali la fissazione dell’udienza di merito è prevista d’ufficio. Inoltre, il ricorso depositato era privo della sottoscrizione digitale del difensore, mentre la copia notificata via PEC alle amministrazioni risultava sottoscritta. È stata altresì rilevata l’irregolarità dell’asseverazione della procura alle liti conferita su supporto cartaceo e trasposta in copia informatica, poiché l’asseverazione era stata firmata in formato CAdES anziché PAdES.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda cautelare, senza esaminare il fumus boni iuris o il periculum in mora, per la mancanza dell’istanza di fissazione dell’udienza di merito. Ha inoltre rilevato vizi formali del deposito telematico del ricorso e della procura alle liti. Al ricorrente è stata concessa la possibilità di regolarizzare tali irregolarità ai sensi dell’art. 44, comma 2, c.p.a., entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55, comma 4, c.p.a.
“istanza di fissazione dell’udienza di merito”
La domanda cautelare è improcedibile se manca l’istanza di fissazione dell’udienza di merito, salvo i casi in cui la legge preveda la fissazione d’ufficio.
art. 44, comma 2, c.p.a.
Consente la regolarizzazione degli atti processuali affetti dalle irregolarità rilevate dal giudice entro il termine assegnato.
art. 12, comma 6, dell’allegato 2 al d.P.C.S. 28.7.2021
Richiede il rispetto delle regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico, comprese quelle relative alla firma dell’asseverazione della copia informatica della procura.
Massime di principio
- La domanda cautelare proposta nel processo amministrativo è improcedibile, ai sensi dell’art. 55, comma 4, c.p.a., quando manca agli atti l’istanza di fissazione dell’udienza di merito e la controversia non rientra tra quelle soggette a fissazione d’ufficio.
- L’atto processuale depositato telematicamente deve recare la sottoscrizione digitale del difensore; la presenza della firma nella sola copia notificata alle amministrazioni non sana l’assenza della sottoscrizione nell’atto depositato.
- La procura alle liti conferita su supporto cartaceo e trasformata in copia informatica deve essere asseverata nel rispetto delle regole tecnico-operative del PAT, inclusa la prescritta modalità di firma digitale dell’asseverazione.
- Le irregolarità formali del ricorso e della procura possono essere regolarizzate nel termine perentorio assegnato dal giudice ai sensi dell’art. 44, comma 2, c.p.a.
Come è indicizzato
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