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Ordinanza

Ordinanza n. 334/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’ottemperanza della sentenza del TAR L’Aquila n. 365 del 22 luglio 2025 emessa nel giudizio n. 50/2025 RG.

Giustizia amministrativa202500397

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: richiesta di proroga del termine assegnato al Commissario ad acta per concludere il procedimento di demolizione delle opere abusive e dare esecuzione al giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

Nel giudizio di ottemperanza relativo alla sentenza del TAR L'Aquila n. 365 del 22 luglio 2025, il Tribunale aveva conferito al Commissario ad acta, con sentenza n. 38 del 21 gennaio 2026, l'incarico di porre in essere tutte le attività necessarie per dare piena esecuzione al giudicato, mediante la conclusione del procedimento di demolizione delle opere abusive oggetto dell'ordine di demolizione. Il Commissario ad acta ha chiesto una proroga di sessanta giorni, motivandola con la particolare complessità dell'incarico. Il Comune non si è costituito. Dalla nota del Commissario emerge che l'Amministrazione non ha perso il potere di provvedere, ma il Tribunale ha comunque ribadito che il soggetto incaricato di concludere le attività esecutive è il Commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondata la richiesta del Commissario ad acta in ragione delle motivazioni addotte e ha concesso un'ulteriore proroga di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza, per portare a termine l'incarico conferito con la sentenza n. 38 del 21 gennaio 2026. Il Collegio ha precisato che, pur non essendo venuto meno il potere dell'Amministrazione di provvedere, il Commissario ad acta resta il soggetto incaricato dal Tribunale di svolgere tutte le attività necessarie all'esecuzione della sentenza, inclusa la conclusione del procedimento di demolizione. La Segreteria è stata incaricata di comunicare l'ordinanza alle parti e al Commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può prorogare il termine assegnato al Commissario ad acta quando la particolare complessità dell'incarico renda giustificata la richiesta e la motivazione risulti fondata.
  • La permanenza del potere dell'amministrazione di provvedere non impedisce che il Commissario ad acta, già incaricato dal giudice, resti il soggetto tenuto a svolgere le attività necessarie per la piena esecuzione del giudicato, nei limiti dell'incarico conferito.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAbusi edilizi e sanzioni
RamiProcesso amministrativoEdilizia
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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