Ordinanza n. 122/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Comune dell'Aquila prot. 33573/2026 del 13.3.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di mero accertamento della legittimità di opere realizzate a seguito di DIA del 22 maggio 2009 e CILA del 18 luglio 2025
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha proposto ricorso per l'annullamento del provvedimento comunale prot. 33573/2026 del 13 marzo 2026, chiedendone anche la sospensione cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità dedotti contro l'atto, ma dà conto della doglianza cautelare fondata sul pregiudizio che il provvedimento avrebbe arrecato alla possibilità di continuare a esercitare l'attività cui sono destinate le opere.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato abbia natura meramente dichiarativa e si limiti all'accertamento della legittimità delle opere, senza produrre, allo stato, un danno irreparabile all'interesse dell'impresa a proseguire l'attività. In particolare, non risultava neppure l'avvio di provvedimenti inibitori o sanzionatori conseguenti all'accertamento. È stata quindi negata la sospensione dell'efficacia dell'atto. La ricorrente è stata condannata a rifondere al Comune dell'Aquila le spese della fase cautelare, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata alla luce dei presupposti della tutela cautelare; il rigetto deriva dall'assenza di un danno irreparabile, poiché l'atto ha natura dichiarativa e non risultavano ancora adottati provvedimenti inibitori o sanzionatori.
DIA
La DIA del 22 maggio 2009 è richiamata quale titolo alla base delle opere oggetto dell'accertamento comunale, senza che il testo esponga una specifica interpretazione della disciplina applicabile.
CILA
La CILA del 18 luglio 2025 è richiamata quale titolo alla base delle opere oggetto dell'accertamento comunale, senza che il testo esponga una specifica interpretazione della disciplina applicabile.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un atto meramente dichiarativo richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile concretamente riconducibile all'atto; tale presupposto non sussiste quando l'accertamento non produce immediatamente effetti inibitori o sanzionatori e non risultano ancora avviati i relativi procedimenti.
- Il mero accertamento amministrativo della legittimità di opere edilizie, in assenza di conseguenti provvedimenti inibitori o sanzionatori, non determina di per sé un danno irreparabile alla prosecuzione dell'attività cui le opere sono destinate.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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