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Ordinanza

Ordinanza n. 123/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, - del decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 10/2026, del 03.03.2026, con l’annesso All. A, recante “Determinazione del numero di rappresentanti nel Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Gran Sasso d’Italia 2025 – 2030. L.N. 580/1993 e s.m.i.”, nella parte in cui detto provvedimento assegna tutti i seggi riservati alla rappresentanza dell’Industria nel Consiglio Camerale al segmento delle imprese ordinarie, in luogo del riconoscimento di un seggio – nell’ambito dei tre complessivi – alle “piccole imprese”; - del provvedimento di diniego di autotutela notificato a mezzo pec il 27.03.2026, a firma della Dirigente del “Servizio Imprenditoria e Finanza” della Regione Abruzzo; - di ogni altro atto connesso e conseguenziale, anche se di estremi ignoti.

Giustizia amministrativa202600188

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Presidente della Regione Abruzzo che assegna i seggi nel Consiglio della Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia e diniego di autotutela

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le associazioni ricorrenti hanno impugnato il decreto regionale che, nell’assegnare i tre seggi spettanti alla rappresentanza dell’Industria nel Consiglio camerale, li ha attribuiti tutti al segmento delle imprese ordinarie, senza riconoscere uno specifico seggio alle piccole imprese. È stato impugnato anche il successivo diniego di autotutela. Le ricorrenti hanno dedotto la violazione della disciplina sull’assegnazione dei seggi del consiglio camerale, ritenendo leso l’obbligo di garantire la rappresentanza delle piccole imprese, e hanno chiesto la sospensione cautelare degli atti. In corso di giudizio è stata inoltre rilevata la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di Confcommercio Teramo, appartenente all’apparentamento cui sono stati attribuiti due dei tre seggi contestati.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Pur riconoscendo che la disciplina prevista dall’art. 10 della l. n. 580/1993 e dal regolamento attuativo esige la rappresentanza delle piccole imprese, ha rilevato che sia le ricorrenti sia le controinteressate associano anche piccole imprese e risultano comunque rappresentate nel Consiglio camerale, avendo ottenuto rispettivamente uno e due seggi. Ne consegue che, allo stato, la categoria delle piccole imprese e i relativi interessi devono ritenersi rappresentati in seno al Consiglio, senza un significativo pregiudizio cautelare nelle more della decisione di merito. Il giudice ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Confcommercio Teramo: le ricorrenti dovranno notificare il ricorso entro venti giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza e depositare la prova della notifica entro i successivi dieci giorni. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 10 l. n. 580/1993

    la disciplina in materia di assegnazione dei seggi del consiglio camerale esige che sia garantita la rappresentanza delle piccole imprese

    La rappresentanza delle piccole imprese deve essere garantita nell’ambito della composizione del Consiglio camerale; ai fini cautelari, tale esigenza risulta soddisfatta quando la categoria e i relativi interessi siano comunque rappresentati attraverso organizzazioni associative che riuniscono anche piccole imprese.

  • regolamento attuativo della l. n. 580/1993

    Concorre a disciplinare l’assegnazione dei seggi del Consiglio camerale e l’esigenza di rappresentanza delle piccole imprese.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare, che è stata respinta per l’assenza di un significativo pregiudizio nelle more della trattazione del merito.

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti necessari al giudizio.

  • art. 49 c.p.a.

    È stato applicato per ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Confcommercio Teramo.

Massime di principio

  • Nella disciplina della composizione dei consigli camerali, l’esigenza di garantire la rappresentanza delle piccole imprese può ritenersi soddisfatta, in sede cautelare, quando gli interessi della categoria risultino comunque rappresentati da organizzazioni associative che includono piccole imprese, anche se non è stato attribuito uno specifico seggio formalmente riservato a tale segmento.
  • La valutazione cautelare del pregiudizio deve considerare la rappresentanza sostanziale degli interessi della categoria nel collegio: se la categoria delle piccole imprese risulta già rappresentata attraverso i seggi assegnati alle organizzazioni associative, non sussiste un significativo pregiudizio nelle more della decisione di merito.
  • Quando l’esito della controversia può incidere sulla posizione di un’organizzazione appartenente all’apparentamento cui sono stati attribuiti i seggi contestati, il contraddittorio deve essere integrato nei suoi confronti ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieRegioni e rapporti tra livelli di governoTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareTutela del terzo

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