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Ordinanza

Ordinanza n. 657/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501456

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha definito la domanda di ottemperanza. Ha ordinato ai ricorrenti di depositare entro il termine perentorio del 29 maggio 2026 la prova della notificazione della sentenza al Ministero ai fini dell’esecuzione. La trattazione è stata rinviata all’udienza camerale del 10 giugno 2026, fissata per la prosecuzione del giudizio.

TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, n. 1013/2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno proposto un ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 1013/2024 del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, pubblicata il 23 settembre 2024. Il giudice ha rilevato che non era stata fornita prova della notificazione della sentenza al Ministero ai fini dell’esecuzione. Il documento depositato a tale scopo consisteva in un file .zip contenente due file .eml vuoti. Inoltre, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia aveva comunicato all’Avvocatura dello Stato di non aver disposto il pagamento delle spese di lite perché la sentenza non risultava ancora notificata dalla controparte. La verifica della notificazione è necessaria anche ai fini del rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo

    Il rispetto del termine dilatorio decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere verificato prima di procedere nell’ambito dell’ottemperanza; a tal fine è necessaria la prova della notificazione al Ministero.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una sentenza di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione, il giudice deve verificare la notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • La produzione di file informatici vuoti o comunque privi di contenuto idoneo a dimostrare la notificazione del titolo esecutivo non assolve l’onere di provare l’avvenuta notificazione ai fini dell’ottemperanza.
  • Quando la prova della notificazione del titolo esecutivo è carente, il giudice dell’ottemperanza può disporre un incombente istruttorio, assegnando alla parte ricorrente un termine perentorio per depositare la documentazione mancante e rinviando la trattazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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