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Ordinanza

Ordinanza n. 656/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500650

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: comportamento omissivo o mancata esecuzione della sentenza n. 216/2024 del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 216/2024 del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro. Il ricorso è stato notificato al Ministero dell’Istruzione e del Merito presso la casella PEC dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, anziché presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, nel cui distretto ha sede il giudice amministrativo adito. Il Ministero non si è costituito in giudizio. Il giudice ha rilevato d’ufficio la nullità della notificazione ai sensi dell’art. 11, commi 1 e 3, R.D. 1611/1933, richiamato dall’art. 144 c.p.c. e dall’art. 41, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio. Ha dichiarato rilevante la nullità della notifica del ricorso introduttivo, poiché effettuata presso l’Avvocatura dello Stato di Milano invece che presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia. Poiché il Ministero destinatario non si è costituito, il giudice ha applicato l’art. 44, comma 4, c.p.a., assegnando alla ricorrente un termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per rinnovare la notificazione e un ulteriore termine perentorio di 5 giorni per depositare la prova della rinnovazione. È stato precisato che la rinnovazione impedisce ogni decadenza. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 18 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 11 R.D. 1611/1933

    presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente

    La notificazione degli atti giudiziari alle amministrazioni statali deve essere eseguita presso l’Avvocatura dello Stato del distretto in cui ha sede l’autorità giudiziaria adita; la notificazione presso un ufficio distrettuale diverso è nulla.

  • art. 144 c.p.c.

    Richiama la disciplina della notificazione alle amministrazioni dello Stato presso l’Avvocatura dello Stato.

  • art. 41, comma 3, c.p.a.

    Richiama, nel processo amministrativo, le modalità di notificazione nei confronti delle amministrazioni statali.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza

    Quando la notificazione è nulla e il destinatario non si costituisce, il giudice deve assegnare un termine perentorio per la rinnovazione; la rinnovazione impedisce il maturare di decadenze.

  • sentenza Corte costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021

    La disposizione dell’art. 44, comma 4, c.p.a. è applicata nella formulazione risultante dalla parziale declaratoria di incostituzionalità richiamata dal giudice.

Massime di principio

  • La notificazione del ricorso amministrativo nei confronti di un’amministrazione statale deve essere effettuata presso l’Avvocatura dello Stato del distretto in cui ha sede il giudice amministrativo adito; la notificazione presso l’Avvocatura di un diverso distretto è nulla.
  • Se la notificazione del ricorso è nulla e l’amministrazione destinataria non si costituisce, il giudice deve assegnare al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla, ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a.; la rinnovazione impedisce ogni decadenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

Testo integrale

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