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Ordinanza

Ordinanza n. 121/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, • del provvedimento del Ministero della Difesa n. -OMISSIS-del 30 gennaio 2026, notificato in data 2 febbraio 2026 e a firma del Vice Capo Dipartimento Generale Div. Marcello ORSI, di diniego all'istanza di trasferimento temporaneo ex art. 42-bis D.Lgs. 151/2001 per la sede di Lecce; • del provvedimento n. -OMISSIS-a firma del Col. a.(ter.) s.SM Giuseppe STELLATO, di diniego parziale all'istanza di accesso agli atti ex legge 241/90; • di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali ancorché sconosciuti.

Giustizia amministrativa202600184

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del trasferimento temporaneo ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 verso la sede di Lecce, nonché diniego parziale dell'accesso agli atti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il diniego ministeriale dell'istanza di trasferimento temporaneo ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 e il diniego parziale dell'istanza di accesso agli atti. Il TAR ha ritenuto prima facie fondate le censure di difetto di istruttoria e di motivazione. In particolare, il riferimento del provvedimento alla sottoalimentazione del reparto di appartenenza, pari al 15% rispetto alla posizione organica del ricorrente, non esplicitava elementi specifici e circostanziati relativi alla professionalità del militare e alla sua concreta insostituibilità nel reparto di provenienza. Inoltre, il diniego fondato sull'assenza, nella sede richiesta, di una utile collocazione organica nel profilo professionale del ricorrente non considerava la possibilità, prevista dall'art. 42-bis, di disporre il trasferimento su posti di corrispondente posizione retributiva, anche con mansioni diverse, la cui disponibilità non risultava essere stata accertata. Il TAR ha preliminarmente escluso l'applicabilità al personale dell'Esercito italiano dell'art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017, disposizione riferita espressamente al personale delle Forze di Polizia.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame. Ha sospeso il diniego ministeriale del 30 gennaio 2026 limitatamente agli effetti conformativi del riesame, ordinando al Ministero della Difesa di rivalutare la domanda di trasferimento entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, tenendo conto della necessità di una motivazione specifica sull'eventuale insostituibilità del militare e dell'accertamento della disponibilità di posti di corrispondente posizione retributiva, anche con mansioni diverse. È stata fissata l'udienza pubblica di merito per il 10 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. 151/2001

    posti di "corrispondente posizione retributiva"; il beneficio può essere negato solo in "casi o esigenze eccezionali"

    La tutela della genitorialità deve essere bilanciata con le esigenze organizzative mediante una motivazione concreta sull'eventuale eccezionalità delle esigenze di servizio e mediante la verifica della possibilità di trasferimento su posti di corrispondente posizione retributiva, anche con mansioni diverse.

  • art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017

    La disposizione non si applica al personale dell'Esercito italiano, poiché riguarda espressamente il personale delle Forze di Polizia.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base normativa della domanda cautelare esaminata dal TAR.

Massime di principio

  • Nel valutare una domanda di trasferimento temporaneo proposta da un militare ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001, l'amministrazione non può motivare il diniego con il solo dato percentuale della sottoalimentazione del reparto, ma deve indicare elementi specifici e circostanziati riferiti alla professionalità del militare e alla sua concreta insostituibilità nel reparto di provenienza.
  • Il trasferimento temporaneo ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 può essere negato per esigenze organizzative soltanto in presenza di casi o esigenze eccezionali, adeguatamente esplicitati e motivati.
  • L'assenza di una posizione disponibile nello specifico profilo professionale del richiedente non è di per sé sufficiente a giustificare il diniego del trasferimento temporaneo: l'amministrazione deve verificare anche la disponibilità di posti di corrispondente posizione retributiva, eventualmente con mansioni diverse.
  • Quando il diniego del trasferimento temporaneo è fondato su esigenze di servizio o sull'assenza di collocazione organica, l'amministrazione deve svolgere un'istruttoria effettiva e fornire una motivazione specifica, tale da rendere verificabile il bilanciamento tra tutela della genitorialità ed esigenze organizzative.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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