Cassazione Penale, Sentenza n. 44690/2022 del 24/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva il mancato riconoscimento dello stato di necessita, sostenendo di essere stato costretto a partecipare alla rapina per minacce e pericolo attuale di gravi danni alla persona prospettati dal coimputato DODA Emilio. A supporto allegava: la presentazione spontanea dal PM; reiterazione delle dichiarazioni; ruolo decisivo per l'arresto dei complici; aver agito a volto scoperto, consegnato i documenti; comportamento remissivo in banca (seduto accanto al dipendente, dissuadendo l'ingresso dei clienti, rispondendo al citofono, alzando le mani e dichiarando di essere stato sequestrato); e le espressioni offensive dei complici nei suoi confronti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo proposto richiedeva una rivalutazione dei fatti e delle prove, materia non sindacabile in sede di legittimità, e che il provvedimento impugnato fosse fondato su una coerente analisi critica degli elementi di prova. La Corte ha rilevato contraddittorieta e inverosimiglianze nelle dichiarazioni del ricorrente, l'esistenza di rapporti tra i soggetti che ne riducevano l'attendibilita e l'assenza di elementi oggettivi che comprovassero uno stato di costrizione o la specificita delle minacce. Per questi motivi ha dichiarato inammissibile il ricorso e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. Inoltre ha osservato che l'inammissibilita impedisce di esaminare eventuali profili di prescrizione sopravvenuti.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
dispositivo invocato per la condanna al pagamento delle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle Ammende
Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile
Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000 (De Luca) - giurisprudenza
Principio secondo cui l'inammissibilita del ricorso in Cassazione esclude il sindacato su questioni come la prescrizione sopravvenuta e ribadisce i limiti del controllo di legittimita
Orientamento giurisprudenziale sulla non sindacabilita della valutazione dei fatti
citazioni in motivazione: sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006 (Lobriglio); sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012 (Minervini); sez. VI n. 11194 del 8/3/2012 (Lupo)
La Corte ha richiamato il consolidato principio che la Cassazione non puo rivedere autonomamente la valutazione dei fatti e delle prove fatta dal giudice di merito, potendo controllare solo la correttezza dell'iter logico-giuridico e l'assenza di vizi motivazionali
Massime di principio
- La Cassazione non è competente a riesaminare i fatti e le prove: i motivi che chiedono una diversa ricostruzione fattuale sono inammissibili.
- Per ottenere il riconoscimento dello stato di necessita occorrono elementi oggettivi e specifici che dimostrino la costrizione reale e attuale; semplici affermazioni personali o comportamenti compatibili con altre spiegazioni possono essere ritenuti insufficienti.
- La spontaneità delle dichiarazioni dell'imputato o il fatto che abbia collaborato non garantiscono automaticamente il riconoscimento dello stato di necessita se sussistono contraddizioni o rapporti che ne minano l'attendibilita.
- In un ricorso per cassazione il difensore deve focalizzarsi su profili di diritto e vizi di motivazione o di applicazione delle regole logiche e giuridiche, non sulla richiesta di una diversa valutazione probatoria.
- La dichiarazione di inammissibilita di un ricorso puo comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; inoltre l'inammissibilita esclude l'esame di questioni sopravvenute come la prescrizione
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