Sentenza n. 711/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato della sentenza del Tribunale di Ancona n. 643 depositata e resa pubblica il 29.10.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1291/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, regolarmente notificata e passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto a fruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e il Ministero era stato condannato all'assegnazione delle somme relative agli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e ha chiesto il pagamento delle somme liquidate nel titolo giudiziale. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, dopo la notificazione della sentenza all'Amministrazione e prima della proposizione del ricorso, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'Amministrazione non aveva opposto ragioni contrarie. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli un termine di 120 giorni dall'investitura e i poteri necessari all'esecuzione, anche mediante variazioni di bilancio, stipulazione di mutui o prestiti e avvalimento delle strutture amministrative competenti. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali del 15%, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La sentenza del giudice ordinario aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto al beneficio economico previsto da tale disposizione e aveva quantificato le somme dovute per gli anni scolastici interessati.
art. 14 d.l. 669/1996
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione costituisce, nel caso esaminato, presupposto di procedibilità del ricorso per ottemperanza.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
art. 39 c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della distrazione delle spese del giudizio amministrativo.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza è procedibile, nei confronti di una pubblica amministrazione debitrice, quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale, secondo quanto previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
- Quando una sentenza passata in giudicato riconosce un credito e condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme determinate o determinabili, la mancata esecuzione integra inottemperanza e legittima il creditore a ottenere l'ordine giudiziale di adempimento.
- In presenza di un giudicato non eseguito e di una costituzione meramente formale dell'Amministrazione, che non contesti la spettanza o l'azionabilità della pretesa, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione integrale del titolo entro un termine e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza esercita le proprie funzioni solo su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e dispone dei poteri necessari per adottare gli atti amministrativi e contabili indispensabili all'esecuzione del giudicato.
- La protratta inottemperanza dell'Amministrazione al momento della proposizione del ricorso giustifica la condanna dell'Amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza.
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