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Sentenza

Sentenza del 25/01/2017 n. 66 - Comm. Trib. Prov. Varese

IRPEF - Residenza all'estero - Ripartizione onere probatorio - Centro degli interessi vitali.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa dell’Amministrazione non è stata accolta, poiché il Fisco non ha fornito elementi concreti idonei a dimostrare la permanenza in Italia del centro degli interessi vitali del contribuente. Quest’ultimo, invece, ha provato il trasferimento effettivo in Venezuela, lo svolgimento di un’attività lavorativa all’estero e la perdita di significativi collegamenti familiari, affettivi ed economici con l’Italia.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l’individuazione della residenza fiscale ai fini IRPEF. Il contribuente aveva dimostrato di essersi cancellato dall’anagrafe italiana, di essere residente in Venezuela, Paese non soggetto a regime fiscale privilegiato, e di svolgervi un’attività lavorativa. Venuta meno l’applicabilità della presunzione prevista dall’art. 2, comma 2-bis, del T.U.I.R., spettava all’Amministrazione provare che il contribuente avesse comunque mantenuto in Italia il domicilio o la residenza secondo i criteri civilistici, valutando in particolare il centro degli interessi vitali, personali, familiari e patrimoniali.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 2-bis, del T.U.I.R.

    La presunzione di residenza in Italia per i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

    La presunzione non è applicabile quando il contribuente dimostra di essere stato cancellato dall’anagrafe italiana e di risiedere in un Paese non avente regime fiscale privilegiato.

  • Codice civile, nozioni di domicilio e residenza

    In assenza della presunzione fiscale, il Fisco deve dimostrare che il contribuente abbia mantenuto in Italia la residenza o il domicilio, inteso come centro effettivo degli interessi personali, familiari, affettivi ed economici.

Massime di principio

  • La cancellazione dall’anagrafe italiana e l’iscrizione all’estero non sono, da sole, decisive, ma costituiscono elementi rilevanti nella valutazione complessiva della residenza fiscale.
  • Se il contribuente si trasferisce in un Paese non incluso tra quelli a regime fiscale privilegiato, non opera la presunzione speciale dell’art. 2, comma 2-bis, del T.U.I.R.; spetta quindi al Fisco fornire la prova della permanenza della residenza o del domicilio in Italia.
  • Il centro degli interessi vitali deve essere accertato sulla base di elementi concreti e complessivi, considerando sia i legami personali e familiari sia quelli economici e patrimoniali.
  • Per sostenere effettivamente la residenza estera è utile documentare il trasferimento reale: iscrizione anagrafica estera, abitazione, attività lavorativa, presenza continuativa, utenze, rapporti bancari e assenza o riduzione di significativi legami con l’Italia.
  • La mera formale iscrizione all’estero non impedisce l’accertamento italiano se emergono prove concrete che il principale centro degli interessi del contribuente sia rimasto in Italia.

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